Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7763 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 05/04/2011), n.7763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.V.G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avv. Iannotta Gaetano in virtu’ di procura speciale in

calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, v. Tacito, n. 7;

– ricorrente –

contro

A.M.L.;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua

Vetere, in composizione monocratica, depositata in data 8 gennaio

2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Velardi Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c:

“Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso in opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avanzata da D.V.G., lo dichiarava improponibile con ordinanza depositata l’8 gennaio e (assunta come) comunicata il 21 gennaio 2010.

Avverso la menzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 cost., comma 7, (notificato il 23 febbraio 2010 e depositato il 5 marzo successivo) il menzionato D.V.G., articolato su tre motivi.

Con il primo e’ stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per mancata comunicazione del biglietto di cancelleria della fissazione dell’udienza a seguito di rinvio d’ufficio.

Con il secondo e’ stata censurata l’impugnata ordinanza per assunta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e per totale travisamento dei fatti in ordine all’individuazione dell’effettivo provvedimento oggetto di opposizione.

Con il terzo motivo ha prospettato altra violazione e falsa applicazione di norme, in relazione al citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’omesso riconoscimento de compenso ritenuto dovuto quale ausiliario del giudice nella causa n. 57 del 2000.

La parte intimata non risulta essersi costituita in questa fase.

Ritiene il relatore che sussistono le condizioni per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza del primo motivo, con conseguente assorbimento dell’esame degli altri due, come precedentemente richiamati.

Si osserva, innanzitutto, in generale che il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, e’ ammesso solo ed esclusivamente per violazione di legge e, quindi, con esso puo’ farsi valere il vizio di motivazione solo ove esso si risolva in violazione di legge, e, quindi, per mancanza radicale della motivazione, non essendo consentita la prospettazione di incompletezze o insufficienze della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le tante, Cass. 25 marzo 1999, n. 2820, e Cass. 11 maggio 2006, n. 10939).

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto una violazione di legge processuale per aver il giudice adito in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 emesso l’ordinanza dichiarativa di improponibilita’ del relativo ricorso in violazione del diritto al contraddittorio e di difesa del D.V. poiche’ la decisione era stata assunta in assenza della comunicazione del biglietto di cancelleria a cui aveva diritto il suo difensore con riguardo al disposto rinvio d’ufficio dell’udienza (successiva alla prima) del 4 dicembre 2009 a quella successiva dell’11 dicembre 2009, in cui il giudice si era, appunto, riservato per la decisione.

Osserva il relatore che, sulla scorta degli atti del procedimento a cui si riferisce il provvedimento impugnato (esaminabili anche in questa sede di legittimita’, trattandosi di violazione processuale), emerge che, effettivamente, l’udienza del 4 dicembre 2009, a cui era stata rinviata la prima udienza dell’8 maggio 2009, non fu celebrata e che dalla copertina del fascicolo d’ufficio emerge che la stessa fu differita all’udienza dell’11 dicembre 2009, mandando alla cancelleria per l’adempimento della relativa comunicazione (come desumibile dall’apposizione della sigla Ad), nella quale il procedimento, nell’assenza del difensore dell’opponente, fu introitato per la decisione. Orbene, dovendosi ritenere – in difetto di prova contraria (non evincendosi dal suddetto fascicolo che si sia provveduto all’indicato adempimento, ritenuto evidentemente necessario perche’ non trattavasi di un differimento alla prima udienza istruttoria immediatamente successiva, anche in virtu’ di quanto emergente dall’istanza in atti del difensore di rifissazione di altra udienza sulla scorta dell’affissione dell’avviso di differimento alla porta dell’ufficio del giudice alla diversa udienza del 22 dicembre 2009) — che si sia venuta effettivamente a configurare la dedotta violazione processuale, avendo questa Corte (v. Cass. n. 12360 del 2003 e Cass. n. 5758 del 2009) statuito che anche nei procedimenti che si svolgono dinanzi a giudici singoli, il provvedimento di rinvio dell’udienza di trattazione (o di discussione) ad un’udienza non immediatamente successiva deve essere comunicato alle parti ai sensi degli artt. 136 e 170 c.p.c., non trovando applicazione, in tale ipotesi, il meccanismo dello “slittamento” previsto dall’art. 57 disp. att. c.p.c. e dovendo contemperarsi il principio della liberta’ delle forme con la regola del contraddittorio (attuativa del principio costituzionale di difesa in giudizio), la quale esige la certezza che le parti siano a conoscenza dello svolgimento di ogni fase del processo; pertanto, l’omissione di tale comunicazione determina la nullita’ de provvedimento di rinvio, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per l’inidoneita’ dell’atto al raggiungimento dello scopo, con conseguente nullita’ degli atti successivi che ne dipendono e della stessa sentenza. In definitiva, si riconferma che sembrano sussistere le condizioni per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza del primo assorbente motivo, con la definizione del procedimento nelle forme camerali”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine e non essendo comparso alcuno all’adunanza camerale);

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione con rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che provvedera’ anche sulle spese del presente procedimento.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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