Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7761 del 20/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/03/2019, (ud. 04/10/2018, dep. 20/03/2019), n.7761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13737/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Euroliva s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.;

Z.F.E., in proprio e n.q. di liquidatore di Euroliva

s.r.l.;

T.D., in qualità di socio di Euroliva s.r.l.; tutti

rappresentati e difesi dall’avv. Taurino Donato, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza Cola di

Rienzo, n. 92 (Studio Carlini);

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte depositata l’8 aprile 2011 n. 38/27/2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 04 ottobre

2018 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata l’8 aprile 2011, di reiezione dell’appello proposto dall’Ente, con conseguente conferma della decisione di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso di proposto da Z.Fragonara E., in proprio e n.q. di liquidatore di Euroliva s.r.l., avverso il provvedimento notificatogli il 21 maggio 2008, con cui era stato negato alla società contribuente il rimborso di Euro 9.906,16, a titolo di eccedenza IVA detraibile, per l’anno di imposta 2000. Ad avviso dell’Agenzia, il diniego era sorretto dalla tardiva presentazione dell’istanza di rimborso, prodotta oltre il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

– La Commissione Tributaria Regionale, nel solco di quanto ritenuto da quella provinciale nell’annullare il provvedimento di diniego, ha ritenuto che il diritto al rimborso del credito IVA indicato nella dichiarazione annuale sia soggetto al termine di prescrizione ordinario, non a quello biennale di decadenza di cui alla norma da ultimo evocata.

– Il ricorso dell’Agenzia è affidato a due motivi;

– Euroliva s.r.l.; Z.Fragonara E., in proprio e n.q. di liquidatore e T.D., hanno resistito con un unico controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per inammissibilità e/o improponibilità della domanda avanzata dalla società contribuente avverso il diniego di rimorso “per insussistenza della capacità processuale in capo alla società s.r.l.”, adducendo la “violazione dell’art. 75 c.p.c.”, “in quanto, al momento della proposizione della domanda giudiziale, tale soggetto era già estinto”;

– Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 – bis, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, per avere, la Commissione tributaria regionale, ritenuto sufficiente all’ottenimento del rimborso il ricorso ad una modalità anomala e intempestiva, ancorchè “la presentazione del modello VR, nei modi e nei termini di legge, era (ed è ancora oggi) presupposto indefettibile per esprimere la volontà di chiedere il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale”;

1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione collegata alla sua supposta tardività rispetto al termine “lungo” annuale, applicabile al presente giudizio – iniziato in primo grado prima del 4 luglio 2009 – in forza dell’art. 327 c.p.c. vigente anteriormente alla modifica apportatavi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. Invero, a fronte del deposito della sentenza d’appello in data 8 aprile 2011, il termine utile ai fini della proposizione del ricorso scadeva in data 24 maggio 2012, tenuto debitamente conto del periodo di sospensione feriale scandito in giorni 46, in forza della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportatavi dal D.L. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014. In tal senso, constandone la notifica nella predetta data del 24 maggio 2012, il ricorso si mostra tempestivo;

2. Il primo motivo appare fondato e va accolto;

3. Dall’esame del ricorso, della sentenza impugnata e del fascicolo d’ufficio si evince che la società Euroliva s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 26.02.2001 e che il provvedimento di diniego del rimborso IVA, oggetto del processo, le fu notificato in data 21.05.2008;

4. Come è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la cancellazione delle società di persone e di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003 (01.01.2004), art. 4, che, modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione;

5. A tale disposizione non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 01.01.2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data (cfr. Cass., sez. un., n. 4060 del 2010);

6. Nel caso concreto, pertanto, posto che la cancellazione della società Euroliva s.r.l. è stata effettuata in epoca precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003 (27.11.2002), l’estinzione dell’ente deve considerarsi avvenuta in data 1 gennaio 2004, dal che discende, in ragione della data di notifica del provvedimento di diniego, che la capacità processuale della suddetta società era venuta meno, per effetto dell’estinzione della stessa a seguito della cancellazione, già prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, definito con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Novara con sentenza n. 87 del 2009;

7. Ebbene – come hanno, del pari, statuito le Sezioni Unite di questa Corte – a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”;

8. Da ciò discende che i soci peculiari successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente (Cass., sez. un., n. 6070 del 2013) – la cui estinzione è in parte equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’art. 11 c.p.c. – in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. n. 9418 del 2001; Cass. 23765 del 2008);

9. L’accertamento del difetto di legitimatio ad causam, secondo giurisprudenza costante, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, comporta, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. n. 22683 del 2011; Cass. n. 14266 del 2006);

10. La sentenza va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, dichiarando la nullità dell’intero giudizio perchè la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore della società estinta;

11. All’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento del secondo, in quanto strettamente dipendente e avente ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 – bis, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2;

12. Sussistono giusti motivi in relazione alle motivazioni poste a sostegno della decisione, per compensare le spese del giudizio di merito, dichiarando irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara che la causa non poteva essere proposta; cassa l’impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3; compensa per intero le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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