Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7761 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20973-2019 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIMINI 25,

presso lo studio dell’avvocato CARMEN ALESSANDRA ZAVAGLIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati CONCETTA LEONE, GIUSEPPE

AGRESTA;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1785/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1785 pubblicata il 31.12.18 la Corte d’appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da M.D. nei confronti della Regione Calabria;

2. la Corte territoriale ha dato atto che alla prima udienza del 15.5.18 il difensore della M. aveva chiesto termine per rinnovare la notifica in quanto eseguita in modo irrituale, cioè presso il procuratore della Regione Calabria costituito nei precedenti gradi e fasi del giudizio anzichè presso il Presidente in carica quale rappresentante legale dell’ente, in conformità al disposto dall’art. 392 c.p.c.; e che alla successiva udienza del 13.11.18, a cui il procedimento era stato rinviato, l’appellante non era comparso e non aveva documentato di aver eseguito la rinnovazione della notifica;

3. avverso tale sentenza M.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; la Regione non ha svolto difese;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. in relazione all’art. 392 c.p.c.;

6. parte ricorrente ha affermato di avere notificato ritualmente il ricorso in riassunzione in data 1.3.2018 alla Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso la sede legale dell’ente e di avere depositato telematicamente, in data 14.5.18, copia del ricorso in riassunzione notificato, nonchè prova del ricevimento della notifica in data 7.3.18, con relativa attestazione di conformità ed anche nota spese (ha riprodotto nel corpo del ricorso in cassazione gli atti menzionati, oltre a copia del fascicolo telematico della Corte d’appello);

7. ha sostenuto che la Corte di merito, evidentemente per errore di percezione (“abbaglio”) oppure per errore nella stesura del verbale, non si è accorta della presenza in atti della rituale notifica del ricorso in riassunzione ed ha concesso un termine di cui la parte non aveva alcun bisogno, così come la stessa non aveva alcun onere di produrre la copia notificata del ricorso alla successiva udienza del 13.11.18;

8. col secondo motivo si censura la decisone di appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per vizio di motivazione ed omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di decidere sulla domanda, applicando il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17015 del 2017;

9. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto addebita alla sentenza un errore revocatorio;

10. secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. per tutte Cass. n. 3190 del 2006);

11. in tema d’impugnazioni, si è precisato che la parte, ove ritenga che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, qualora l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività, (cfr. Cass. n. 20113 del 2020; n. 23173 del 2016; n. 5450 del 2006);

12. nel caso di specie, pur prescindendo dalla mancata trascrizione dei verbali d’udienza e da una maggiore specificazione delle sequenze processuali (che avrebbero consentito di meglio capire come sia stato possibile un rinvio alla prima udienza non richiesto e neanche pare compreso dalla ricorrente), l’errore denunciato appare qualificabile come errore revocatorio, in quanto descritto come derivante da una svista dei giudici di appello, che avrebbero dichiarato l’improcedibilità per omessa notifica alla parte personalmente, come richiesto dall’art. 392 c.p.c., comma 2, senza rilevare che la notifica era stata tempestivamente (prima della prima udienza) e ritualmente eseguita (al presidente della regione nella sede legale) e che la relata di notifica risultava depositata telematicamente;

13. il secondo motivo di ricorso risulta assorbito;

14. per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

15. non si fa luogo alla regolazione delle spese di lite poichè la regione non ha svolto difese;

16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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