Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7760 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. un., 27/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3965-2012 proposto da:

I CASTELLARI S.C.R.L., (già Edilcoop s.c.a.r.l.) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso Io studio dell’avvocato ACHILLE

BUONAFEDE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCA TABARDI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA

SASSANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO PAOLO LUISO, per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.M., T.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il

16/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO, che ha

concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.P. e B.C. esponevano al Tribunale di Sarzana che la EdilCoop S.c.a.r.l. di cui il M. era socio aveva acquistato dal Comune di (OMISSIS) alcune particelle di terreno per lavori di edilizia residenziale; che il M. era diventato prenotatario di un alloggio (e poi assegnatario preliminare) ed aveva versato un acconto impegnandosi a versare il rimanente; che i costi erano lievitati enormemente ed alla fine i coniugi M. non erano stati più in grado di versare le quote; che il sig. T.L. si era dimostrato disponibile a fare prestiti alla coppia ma in cambio di due scritture del (OMISSIS) con le quali il M. avrebbe dovuto rinunciare all’assegnazione in favore del figlio del T. (con possibilità di retrocessione previa corresponsione di una somma gravata di pesanti interessi) e con altre clausole come la stipula da parte della B. di due contratti di locazione in favore del figlio del T. dell’alloggio e del garage; che i coniugi avevano sporto denuncia in sede penale e che si vedevano costretti, pendente il giudizio penale, anche ad un’azione civile con le conclusioni riportate a pagg. 5, 6 e della sentenza oggi impugnata. I convenuti resistevano deducendo il difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tra soci di cooperative edilizie spettante alla Commissione di vigilanza per l’edilizia popolare. Il Tribunale di Sarzana dichiarava il difetto di giurisdizione posto che i ricorrenti non erano mai stati assegnatari dell’alloggio e pertanto non vantavano posizioni di diritto soggettivo; la Corte di appello di Genova, invece, osservava con sentenza del 16.6.2011 che con la domanda si era chiesta la dichiarazione di nullità e di inefficacia dei due contratti del (OMISSIS) e dei successivi contratti di locazione (del (OMISSIS)) e quindi non veniva in rilievo in alcun modo la posizione di soci; andava quindi dichiarata la competenza dell’AGO.

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Coop. I Castellari s.c.r.l. già Edilcoop s.c.a.r.l. con tre motivi; resistono il M. e la B. con controricorso mentre le altre parti sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo attinente alla questione giurisdizione si allega la violazione del R.D. n. 1165 del 1938, art. 131 nonchè l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Nelle conclusioni del ricorso di primo grado i ricorrenti avevano richiesto non solo l’accertamento dell’inefficacia dei contratti sottoscritti dal M. e dalla B. con il T. e dei successivi contratti di locazione, ma anche dei contratti di assegnazione definitiva in favore di T.M. dell’immobile di cui è causa e l’accertamento del fatto che il M. aveva conservato inalterato il diritto di assegnazione definitiva dei beni di cui si discute, profilo omesso da parte della Corte di appello. La domanda proposta in primo grado aveva, quindi, ad oggetto proprio il diritto all’assegnazione di un alloggio fatto edificare dalla Cooperativa, diritto rispetto al quale i ricorrenti potevano vantare solo un interesse legittimo.

2. Il motivo appare infondato in quanto le richieste prima ricordate in ordine alla dichiarazione di inefficacia anche dei contratti di assegnazione definitiva in favore di T.M. dell’immobile di cui è causa e l’accertamento del fatto che il M. aveva conservato inalterato il diritto di assegnazione definitiva dei beni di cui si discute è stata prospettata in via del tutto consequenziale alla prima e determinante richiesta di dichiarazione di inefficacia dei contratti stipulati in data (OMISSIS) e dei contratti di locazione del (OMISSIS) che sono dei meri negozi di diritto privato stipulati senza l’intermediazione della Cooperativa o con la partecipazione di questa su cui non può che svolgersi l’accertamento del Giudice ordinario non venendo in questione profili di interesse pubblico rispetto ai quali il singolo potrebbe vantare solo una posizione di interesse legittimo. La chiesta inefficacia dei contratti prima ricordati è stata, peraltro, prospettata alla stregua delle ordinarie norme civilistiche in tema di validità dei negozi privati.

3. Con il secondo motivo (concernente sempre la questione giurisdizione) si allega la violazione del R.D. n. 116 del 1938, art. 131; nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Gli atti impugnati erano stati sottoscritti tra soci di una cooperativa edilizia a contributo erariale e concernevano i rapporti sociali per cui potevano essere eventualmente annullati solo dalla Commissione di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica.

4. Il motivo appare infondato posto che si tratta in piena evidenza di negoziazioni tra privati impugnate alla luce delle regole generali in ordine alla legittimità dei negozi privati (che risultano peraltro anche oggetto di indagine penale) rispetto ai quali non vengono in gioco interessi pubblicistici di sorta. (cfr. sul punto Cass. Sez. U. 13 Maggio 2009, n. 10999).

5. Con l’ultimo motivo si allega la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per vizio di extrapetizione. La Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda così come precisata nelle conclusioni del ricorso e conseguentemente decidere se riformare o meno la sentenza del Tribunale di Sarzana senza statuire sulla reale natura dei contratti impugnati.

6. Il motivo appare infondato posto che dalle stesse conclusioni del ricorso introduttivo come già osservato era evincibile che la domanda prioritariamente proposta radicava la competenza del giudice ordinario (cfr. quanto detto sul primo motivo); in ogni caso non può dubitarsi che rientri nei poteri del Giudice, anche alla luce delle prospettazioni delle parti e della documentazione prodotta unitamente agli atti difensivi, interpretare la domanda ai fini dell’accertamento della giurisdizione.

7. Si deve quindi rigettare il ricorso: le spese di lite del giudizio di legittimità in favore delle parti costituite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza; nulla nei confronti delle parti rimaste contumaci.

8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti costituite che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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