Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7760 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20632-2019 proposto da:

A.S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MATARAZZO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA

SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1760/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1760 pubblicata il 20.12.2018, ha respinto l’appello di A.S.P., confermando la pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto legittima l’iscrizione del predetto, dipendente pubblico e libero professionista, alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per l’anno 2008, con obbligo di versare i contributi pretesi dall’Istituto; il Tribunale aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito emesso dall’INPS limitatamente all’applicazione delle sanzioni civili di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), in luogo di quelle di cui alla lett. a);

2. avverso tale sentenza A.S.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’INPS;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. col primo motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito contributivo ed ha sottolineato come la stessa poteva e doveva essere rilevata d’ufficio sulla base dei dati risultanti dagli atti processuali, cioè l’avvenuta notifica dell’avviso di addebito il 22.2.2016 in relazione a contributi da pagare, per i redditi dell’anno 2008, entro il 16.6.2009;

5. ha aggiunto che se anche si tenesse conto dell’avviso bonario che l’INPS aveva allegato di aver notificato il 5.7.2014, il termine di prescrizione quinquennale sarebbe ugualmente decorso;

6. col secondo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), in relazione agli artt. 11 e 14 preleggi e in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

7. il primo motivo di ricorso è fondato;

8. sul regime di prescrizione applicabile nella fattispecie in esame, devono richiamarsi i principi affermati da questa Corte, e che qui si intende ribadire, secondo cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020);

9. secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla legge citata, art. 3 comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell’entrata in vigore della medesima legge, cosicchè la prescrizione, avente efficacia estintiva, opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice (v. Cass. n. 9865 del 2019; n. 21830 del 2014; n. 27163 del 2008; n. 23116 del 2004; n. 330 del 2002);

10. si è precisato che il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al giudice, si traduce nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purchè tali fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v. Cass. n. 20317 del 2019; n. 27405 del 2018);

11. nel caso di specie, la stessa sentenza d’appello dà atto che l’avviso di addebito aveva ad oggetto redditi dell’anno 2008 e che è stato notificato all’attuale ricorrente in data 22.2.2016; risultavano quindi ex actis gli elementi necessari ai fini dell’esercizio del potere dovere di rilievo d’ufficio dell’eventuale prescrizione dei contributi oggetto dell’avviso di addebito opposto;

12. l’attuale ricorrente, a pag. 3 del ricorso in cassazione, ha dato atto di aver ricevuto la notifica di un avviso bonario in data 5.7.2014, comunque successiva rispetto al decorso del termine di prescrizione applicabile;

13. sulla questione della intervenuta prescrizione, oggetto del primo motivo di ricorso in cassazione, l’Inps non ha formulato alcun rilievo nel controricorso, nè ha depositato memoria a fronte della proposta, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di accoglimento sul punto del ricorso;

14. deve quindi trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, risultando assorbito il secondo motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano che procederà ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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