Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7760 del 08/04/2020

Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, (ud. 10/02/2020, dep. 08/04/2020), n.7760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14774/2019 proposto da:

C.C., nella qualità di genitore esercente la patria

potestà sui minori C.N.C., S. e St.,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Germanico n. 197, presso

lo studio dell’avvocato Galasso Alfredo che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato D’Amico Felicia;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in

carica, domiciliato per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00198/2019 della CORTE d’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2020 da Dott. Cristiano Valle;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Alfredo Galasso e l’Avvocato Felicia D’Amico per il

ricorrente, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Messina ha, con sentenza n. 00198 del 19 marzo 2019, riformato la sentenza n. 01566 in data 01/06/2017 del Tribunale della stessa sede – al quale la causa era stata rimessa da questa Corte (sentenza n. 19265 del 12/09/2014, integrata dall’ordinanza n. 15095 del 17/07/2015) a seguito della cassazione del decreto di conferma dell’originario provvedimento dello stesso Tribunale di inammissibilità della domanda – che aveva accolto la domanda di C.C., quale esercente la potestà genitoriale sui minori C.N.C., S. e St., e condannato lo Stato italiano al pagamento, in favore dei suddetti, della somma di Euro duecentocinquantanovemila e duecento, oltre interessi al saggio legale sulla somma devalutata dalla data dell’evento ((OMISSIS), uccisione di M.M. madre dei minori da parte del padre N.S.) e rivalutazione anno per anno a titolo di danno patrimoniale, in applicazione della L. 13 aprile 1988, n. 118, sulla responsabilità civile dei magistrati.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso, con atto affidato a quattro motivi, C.C., nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui predetti minori.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non sono state depositate memorie.

All’udienza di discussione del 10 febbraio 2020 il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa del ricorrente ha concluso per l’accoglimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si articola su quattro motivi.

1.1. Il primo mezzo propone censura di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2 (anche se erroneamente scritto a pag. 4 del ricorso ed anche successivamente, “comma 1”), ed assume il carattere meramente apparente della motivazione resa dal giudice d’appello

1.2. Il secondo motivo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente della L. n. 117 del 1988, art. 2 e dell’art. 2043, in ordine al nesso di causalità tra la condotta omissiva dei magistrati incardinati nella Procura della Repubblica di Caltagirone e l’evento (omicidio di M.M.).

1.3. Il terzo mezzo propone censura di omesso esame di fatto decisivo, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente ad alcuni fatti ed atti processuali ed evidenzia il travisamento di alcune prove. La censura si appunta segnatamente: a) contro il preteso giudicato formatosi in relazione a svariate denunce tra quelle che, in numero di dodici e con connotati di estrema circonstanzialità, secondo la prospettazione dell’impugnante, erano state presentate dalla M. nell’arco di un anno: giudicato che coprirebbe la negativa valutazione della responsabilità dei magistrati in relazione alle stesse; b) contro il richiamo, reputato affatto incongruente, a non meglio specificati tempi tecnici per l’adozione di provvedimenti; c) contro il travisamento nella lettura degli esiti della consulenza tecnica di ufficio svolta nel giudizio di separazione.

1.4. Il quarto ed ultimo motivo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione della L. n. 117 del 1988 e dell’art. 2059 c.c. e ripropone la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale disattesa dal Tribunale di Messina.

2. I primi tre motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

2.1. I fatti non controversi sono i seguenti: M.M. fu uccisa dal marito N.S., con il quale aveva in corso causa di separazione connotata da accesa conflittualità per l’affidamento dei figli, il (OMISSIS) – grosso centro in provincia di (OMISSIS) ma ricadente nell’ambito del circondario del Tribunale di Caltagirone – sulla pubblica via, con plurimi fendenti di un coltello a serramanico di 9,5 centimetri di lunghezza; N.S. venne arrestato subito dopo, venne tratto a giudizio e riconosciuto colpevole del delitto di omicidio in danno della moglie.

2.2. La Corte di Appello di Messina ha, con la sentenza impugnata, ritenuto che i fatti rilevanti in causa fossero quelli fatti oggetto della denuncia presentata da M.M. il (OMISSIS) ed ha affermato, a pag. 5 della motivazione, che il Tribunale aveva “ritenuto la sussistenza di una grave violazione di legge, commessa con negligenza inescusabile, in relazione ai fatti denunciati da M.M. nel (OMISSIS)”, in quanto la M. aveva evidenziato che il N. le si era mostrato intento a pulirsi le unghie della mano con un coltello, ed ha successivamente precisato che l’inadempimento dell’organo della pubblica accusa era da ravvisarsi nella mancanza di una perquisizione e dell’eventuale successivo sequestro del coltello nei confronti del N..

2.3. La Corte territoriale ha esplicitamente concentrato la propria disamina sulle denunce effettuate da M.M. nel (OMISSIS) affermando che “Può, pertanto, ritenersi dato incontestato la mancata effettuazione, a seguito delle denunce del (OMISSIS), di alcun atto di perquisizione e sequestro, avendo la Procura, una volta ricevuta la notitia criminis, proceduto esclusivamente alla – doverosa – iscrizione del N. nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 612 e 388 c.p.; L. n. 110 del 1975, art. 4, con successivo esercizio dell’azione penale ex artt. 459 c.p.c. e segg.” (così nel testo).

Nel prosieguo la sentenza d’appello evidenzia: che il quadro normativo dell’epoca non consentiva la richiesta, e quindi l’emissione, di misura cautelare per i fatti di cui alle denunce del (OMISSIS), nè era stato introdotto nell’ordinamento il reato di cd. stalking, di cui al D.L. 23 novembre 2009, n. 11 (convertito con modificazioni nella L. n. 38 del 23 aprile 2009, che ha introdotto l’art. 612 bis c.p.), che, alle stregua delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio eseguita nella causa di separazione coniugale tra la M. ed il N., non risultavano patologie psichiatriche del N. e che, sulla base della certificazione del Servizio Territoriale per le tossicodipendenze, lo stesso non era in stato di dipendenza da droghe, con conseguente esclusione dei presupposti applicativi della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura di cui agli artt. 73 c.p.p. e segg. e per il trattamento sanitario obbligatorio di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833 (artt. 32 e segg.).

La Corte d’Appello, tuttavia, ha continuato a ritenere dirimente, pur con le evidenziate precisazione, tendenti ad escludere una condotta inadempiente degli organi pubblici, la mancata effettuazione di una perquisizione nei confronti del N., anche se per inciso ha posto in dubbio che quello con cui il N. si mostrò alla M. fosse lo stesso coltello successivamente utilizzato per l’omicidio (in altro passo della motivazione la Corte territoriale aveva, peraltro, evidenziato che un coltello era già stato consegnato, nel (OMISSIS), dal N. ai Carabinieri).

La sentenza d’appello a pag. 15 afferma che l'”unico addebito che può, pertanto, muoversi alla Procura della Repubblica di Caltagirone consiste nella mancata effettuazione di una perquisizione volta alla ricerca del coltello utilizzato dal N. per minacciare la moglie e nel successivo sequestro” e prosegue nella disamina della sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta omessa (mancata attuazione della condotta dovuta) e l’evento dannoso e giunge alla conclusione, alle pagg. 16 e seguenti, che in considerazione della fermezza del proposito omicida del N. (testualmente, a pag. 17: “Non si è trattato, infatti, di un omicidio d’impeto ma accuratamente programmato”), il quale uccise M.M. per strada, sotto gli occhi di diversi passanti e dello stesso padre della vittima, incurante, quindi, di essere immediatamente scoperto, che “l’omissione addebitabile alla Procura sia stata eziologicamente inefficiente, poichè la perquisizione e l’eventuale sequestro del coltello non avrebbero impedito la morte della giovane mamma”.

2.4. La contraddizione della motivazione del giudice d’appello è evidente: in concreto la Corte di merito afferma che, stante l’intento omicidiario del N. del tutto comprovato, dal successivo svilupparsi degli eventi, qualsiasi intervento dell’Ufficio giudiziario sarebbe stato ininfluente, così testualmente a pag. 18 si legge: “Il N., infatti, avrebbe potuto facilmente procurarsi un’altra arma avente caratteristiche similari a quello utilizzato per uccidere, semplicemente acquistandola”.

In tal modo la Corte di merito ha, pur affermando di effettuare il cd. giudizio controfattuale, escluso la rilevanza causale di qualsiasi possibile antecedente logico, operando in modo difforme da quanto costantemente prescritto in materia. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23197 del 27/09/2018) afferma, con orientamento che in questa sede si reputa ribadire, che “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)”.

E’, inoltre, giurisprudenza costante di questa Corte (di recente Cass. n. 13096 del 24/05/2017) che “In materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e art. 1227 c.c., comma 1″.

2.5. Così come effettuato dalla Corte di Appello di Messina il giudizio sul nesso causale (che è, e resta, come detto, un giudizio di fatto, rimesso per ciò solo al giudice di merito, anche qualora si tratti di cause di responsabilità civile ai sensi della L. n. 117 del 1988, in cui si controverte dell’ipotesi tipica in cui il magistrato è chiamato ad interpretare ed applicare norme di diritto: Cass. n. 13189 del 26/06/2015, non massimata) non è in realtà correttamente impostato, in quanto, anche attraverso una eccessiva frammentazione dei fatti, con conseguente inintelligibile polverizzazione di alcuni di episodi (per quanto subito si dirà), si priva di rilevanza l’antecedente logico, ossia la condotta omessa, poichè si afferma che qualunque essa potesse essere, l’evento di danno si sarebbe comunque verificato. Così motivando la Corte di Appello ha dilatato l’incidenza dell’inadempienza dell’organo giudiziario ai limiti del caso fortuito e della forza maggiore, o, comunque, ha ristretto l’evitabilità dell’evento ai soli casi di assoluta impossibilità di una condotta positiva alternativa.

Ne deriva che il percorso argomentativo del giudice territoriale è in contrasto con le regole che governano l’accertamento del nesso eziologico; la motivazione offerta è perplessa e contraddittoria (a prescindere da ogni questione di sufficienza della motivazione).

Segnatamente del tutto incomprensibile è il richiamo al giudicato formatosi sui fatti oggetto di talune denunce (peraltro neppure chiaramente individuate), per avere il N., in relazione agli stessi, patteggiato le relative condanne dopo la morte della moglie: censura svolta nel terzo mezzo come omesso esame di un fatto decisivo e che si presta a essere apprezzata anche sotto il profilo della impossibilità di risalire, attraverso l’apparato argomentativo della pronuncia impugnata, all’iter logico posto a base del convincimento del decidente.

2.6. I primi tre motivi di ricorso sono, pertanto, fondati nei sensi innanzi precisati, assorbito ogni altro rilievo in essi svolto.

3. Il quarto motivo, meramente reiterativo dell’impugnazione di merito in punto di danno non patrimoniale non riconosciuto dal Tribunale di Messina, che ha ritenuto non applicabile la L. n. 18 del 2015, di modifica dell’originario testo della L. n. 117 del 1988, non avendo essa efficacia retroattiva, è assorbito e dovrà essere riproposto al giudice di rinvio.

4. Il ricorso è, pertanto, accolto.

4.1. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, la causa rinviata, in applicazione dell’art. 383 c.p.c., comma 1, alla Corte di appello di Catanzaro, ossia a altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza qui cassata, essendosi gli Uffici giudiziari di Messina già pronunciati, con esiti grandemente difformi, nelle fasi preliminari al merito e di merito.

4.2. Al giudice del rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

4.3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, in quanto l’impugnazione è stata accolta.

5. Il Collegio reputa opportuno disporre, in considerazione della minore età dei fratelli C.N. all’epoca dei fatti ed essendo due di essi ancora minorenni, che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, per quanto di ragione;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, anche per le spese di questo giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone oscuramento dati identificativi e generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 10 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2020

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