Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7760 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 05/04/2011), n.7760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23617/2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

GRIMALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GRECO Giancarlo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO (OMISSIS), in persona

del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 87, presso lo

studio dell’avvocato Antonio IELO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PERITORE Marcella, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1078/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

19/06/09, depositata il 25/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’avvocato Ielo Antonio, (delega avvocato Marcella Peritore),

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 25 agosto 2009 della Corte di appello di Palermo che aveva respinto l’impugnazione della medesima proposta avverso la decisione di primo grado che l’aveva condannata a rilasciare in favore della AUSL (OMISSIS) AGRIGENTO l’immobile da lei detenuto, sito in (OMISSIS), del quale la predetta AUSL veniva dichiarata proprietaria Ha resistito l’intimata, che ha depositato memoria illustrativa.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il Consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo le condizioni per la decisione della causa in Camera di consiglio sul rilievo che il ricorso fosse da accogliere per manifesta fondatezza del primo motivo.

Il Procuratore Generale ha concluso “nulla osserva”.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso va deciso in Camera di consiglio, essendo manifestamente fondato relativamente al primo motivo.

Va, infatti, accolta la doglianza con cui la ricorrente ha lamentato che la causa era stata decisa dai Giudici di appello senza che fossero stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Occorre in proposito rilevare che all’udienza di precisazione delle conclusioni del 19 giugno 2009 la causa era decisa previa lettura di dispositivo senza che fosse stato seguito o fosse applicabile il rito speciale previsto per le cause di locazione o di comodato. Ed invero, secondo il rito ordinario applicabile e in concreto adottato, la Corte di appello avrebbe dovuto assegnare i termini stabiliti dall’art. 352 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, emettendo la decisione soltanto al loro spirare. Ne consegue che vanno accolte le conclusioni rassegnate dal relatore, dovendo qui osservarsi che la mancata assegnazione dei predetti termini, comportando il mancato esercizio del diritto di difesa, determina la violazione del contraddittorio (Cass. 14657/2008), che costituisce principio cardine del giusto processo, la cui violazione è deducibile ex art. 360 bis cod. proc. civ., n. 2, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile; d’altra parte, ai fini della deduzione di tale nullità con l’atto di impugnazione, non è necessario che la parte indichi se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato consentito il deposito della conclusionale, poichè, richiedendosi l’assolvimento di tale onere, si verrebbe impropriamente ad attribuire la funzione di elemento costitutivo della nullità ad un comportamento inerente il modo in cui, mediante il rispetto del noto principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione della decisione (contemplato dall’art. 161 cod. proc. civ., comma 1), la parte può far valere la nullità stessa, ovvero al veicolo necessario per darle rilievo nel processo (Cass. 6293/2008; 20142/2005; 6817/2001).

Gli altri motivi sono assorbiti.

Pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese relative alla presente fase, ad altra sezione della Corte di appello Palermo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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