Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 776 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 13/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.13/01/2017),  n. 776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20457/2011 proposto da:

L.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GAVINANA 4, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ANGELINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA GANZERLA;

– ricorrente –

contro

P.S., B.D.;

– intimati –

e contro

AGENZIA ENTRATE MANTOVA – (OMISSIS) – IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il

09/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Angelini Domenico con delega orale dell’Avv.

Ganzerla Loredana difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento della rinuncia oggi depositata con copia notificata

via pec;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che L.M. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di P.S. e altri avverso il provvedimento del Tribunale di Mantova di cui in epigrafe, relativo alla liquidazione del compenso dovuto al P. quale C.T.U.;

Ritenuto che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, unitamente ad atto di transazione stipulato tra le parti;

Considerato che, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto;

Atteso che nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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