Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7759 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17088-2019 proposto da:

S.V., A.E., C.B.,

D.S.C., R.G., I.L., CA.AR.,

G.A., CO.AR., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CORRIDONI, 4, presso lo studio dell’avvocato CARMELA TROTTA, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI

“FEDERICO II”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1711/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1711 pubblicata il 2.4.2019, per ciò che ancora rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda avanzata dagli attuali ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, volta al riconoscimento della immediata e diretta applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 1999, e dei parametri retributivi individuati dal D.P.C.M. 6.7.2007 quale normativa nazionale di attuazione della direttiva 93/16/CEE, con riconoscimento del diritto di essere inquadrati con contratto di formazione-lavoro o, in alternativa, di ricevere il trattamento normativo, economico, previdenziale previsto per i contratti di formazione specialistica e il pagamento di quanto ad essi spettante; in subordine, hanno chiesto di accertare la responsabilità dello Stato Italiano per mancata attuazione della direttiva citata, con condanna al risarcimento del danno; in via ulteriormente subordinata, di condannare i convenuti al pagamento di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio assegnata;

2. la Corte territoriale ha respinto l’impugnazione richiamando i principi di diritto di cui alla sentenza di questa Corte n. 4449 del 2018;

3. avverso la sentenza A.E., Ca.Ar., C.B., Co.Ar., D.S.C., G. A., I.L., R.G., S.V. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita unitamente ai Ministeri e alla Università degli Studi di Napoli federico II, resistono in giudizio con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento dei danni derivanti da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie (75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE quest’ultima trasfusa nella direttiva 93/16/) nonchè dell’art. 2043 c.c.; del D.Lgs. n. 368 del 1999; art. 3 Cost. e del D.P.C.M. del 2007. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente al fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, laddove il giudice d’appello hanno ritenuto che lo Stato italiano, continuando a corrispondere ai medici specializzandi la borsa di studio, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, non ha violato, per gli anni successivi all’entrata in vigore della direttiva 93/16 e fino all’emanazione dei D.P.C.M. del 2007, alcun obbligo di derivazione Eurounitaria in materia di remunerazione degli specializzandi;

6. con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di riconoscimento dell’adeguata remunerazione sotto forma di rideterminazione triennale della borsa di studio come previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6; violazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, della L. n. 449 del 1997, art. 32, della L. n. 280 del 2002, art. 36.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente al fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi non soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6;

7. i motivi di ricorso prospettano questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294, 4449, pronunciate all’udienza del 7.2.2018 in fattispecie sostanzialmente analoghe a quella in esame;

8. in particolare, nelle sentenze innanzi citate, è stato affermato che: A) la disciplina recata dalla direttiva 93/167CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato; B) la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione; C) con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale;

D) non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi;

E) la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.;

F) l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005;

G) ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1;

H) non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi;

I) non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Direttiva 93/16/CEE non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico;

L) la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

9. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, ribaditi anche nelle successive decisioni nn. 17052, 17051, 15963, 31923, 16805, 15963, 31922 del 2018, n. 4449 del 23/02/2018, n. 4809 del 2019, n. 13572 del 20/05/2019 condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che i ricorrenti non apportano argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; va aggiunto, con specifico riferimento al profilo del risarcimento del danno, come questa Corte abbia ritenuto configurabile il diritto esclusivamente in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991 (periodo al quale si riferiscono le decisioni di segno contrario a quelle indicate in motivazione): a costoro, unicamente, è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per inadempimento dello Stato italiano alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (come anche recentemente ribadito, con opportune precisazioni temporali, da: Cass. SU 31 luglio 2018, n. 20348; Cass. SU 27 novembre 2018, n. 30649), situazione che ha avuto termine con l’istituzione della borsa di studio;

10. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

11. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate avuto riguardo alla complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione;

12. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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