Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7758 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14094-2019 proposto da:

B.C.M.V., S.G.,

C.L., CO.VI., CA.VI., BA.GI.,

T.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCO SACCHETTI

125, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA STILLITANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE CASSARINO;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ degli STUDI di CATANIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANNUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO REINA;

– controricorrente –

Contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

STATO ITALIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 793/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 793 pubblicata il 19.10.2018, per ciò che ancora rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda avanzata dagli attuali ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè dell’Università degli Studi di Catania, volta al riconoscimento delle differenze retributive dovute in relazione alla borsa di studio goduta quale medici di formazione specialistica negli anni accademici tra il 1993-1994 e il 2004-2005, da quantificarsi nei termini del trattamento migliorativo previsto dal D.Lgs. n. 368 del 1999 e, in subordine, all’accertamento della responsabilità dello Stato Italiano per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia, con condanna al risarcimento del danno;

2. la Corte territoriale escludeva la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, poichè la causa dello stesso era da ravvisare in via esclusiva nella formazione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost.; escludeva la disapplicazione della normativa interna e l’estensione retroattiva della disciplina di cui alla L. n. 266 del 2005; escludeva anche l’inadempimento della direttiva 93/16, poichè quest’ultima, come stabilito dalla Corte di giustizia, pur ponendo l’obbligo incondizionato a che la formazione dello specializzando fosse a tempo pieno e retribuita, non conteneva una definizione comunitaria di remunerazione adeguata; reputava, di conseguenza, infondata anche la pretesa risarcitoria, per mancata o tardiva attuazione della direttiva, dal momento che la discrezionalità attribuita al legislatore esclude qualsiasi adempimento incolpevole, e, sulla base delle stesse premesse, escludeva la spettanza dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio;

3. avverso la sentenza Ba.Gi., C.L., T.C., B.C.M.V., Co.Vi., S.G., Ca.Vi., propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; l’Università degli Studi di Catania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (costituita unitamente ai Ministeri) resistono in giudizio con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione delle direttive n. 82/76/CEE e n. 93/16/CEE e dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove il giudice d’appello, limitandosi a richiamare i principi affermati in materia da questa Corte, acriticamente escludeva che il rapporto dedotto in giudizio potesse essere sussunto entro lo schema della subordinazione e che per queste ragioni non poteva trovare applicazione l’art. 36 Cost., rilevando che gli elementi sintomatici della subordinazione allegati dai ricorrenti medici erano compatibili con la speciale disciplina della specializzazione dettata dal legislatore;

5. con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione, nonchè travisamento della ratio della Direttiva 93/16/CEE e degli artt. 3 e 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, laddove il giudice d’appello ha ritenuto che non poteva affermarsi che lo Stato Italiano abbia dato solo nel 2007 effettiva attuazione alla direttiva Europea 93/16/CEE poichè essa non contiene una definizione comunitaria di remunerazione adeguata e che, pertanto, non può sostenersi che la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, artt. 37 e 42, e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, doveva essere disapplicata dal giudice per contrasto con la direttiva Europea, posto che quest’ultima non limitava la discrezionalità del legislatore nazionale nella scelta delle modalità di attuazione della formazione dei medici a tempo pieno e che, non potendo il giudice sostituirsi al legislatore nell’individuazione delle retribuzione adeguata, doveva ritenersi congrua la borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991;

6. con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione, nonchè travisamento della ratio della Direttiva 93/16/CEE e degli artt. 3 e 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, laddove il giudice d’appello ha ritenuto che le conclusioni raggiunte per rigettare la domanda principale impongono di rigettare anche la richiesta risarcitoria nei confronti dello Stato Italiano per mancata o tardiva attuazione della direttiva, dal momento che se la direttiva attribuisce una discrezionalità di questo genere al legislatore evidentemente non può sussistere alcun inadempimento colpevole, nonchè laddove esclude la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 a quelli frequentanti il corso nei precedenti periodi accademici ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma;

7. con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della Direttiva comunitaria 93/16/CEE, degli artt. 3 e 36 Cost., nonchè del disposto di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la Corte d’appello ritenuto di rigettare anche l’ultimo motivo di gravame, all’uopo semplicemente richiamando quanto di recente statuito dal giudice di legittimità con la sentenza n. 4449/2018; si richiama quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 432/1997;

8. i motivi di ricorso prospettano questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294, 4449, pronunciate all’udienza del 7.2.2018 in fattispecie sostanzialmente analoghe a quella in esame;

9. in particolare, nelle sentenze innanzi citate, è stato affermato che: A) la disciplina recata dalla direttiva 93/167CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato; B) la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione; C) con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale;

D) non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi;

E) la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.; F) l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005; G) ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1; H) non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi; I) non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Direttiva 93/16/CEE non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; L) la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

10. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, ribaditi anche nelle successive decisioni nn. 17052, 17051, 15963, 31923, 16805, 15963, 31922 del 2018, n. 4449 del 23/02/2018, n. 4809 del 2019, n. 13572 del 20/05/2019 condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che i ricorrenti non apportano argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; va aggiunto, con specifico riferimento al profilo del risarcimento del danno, come questa Corte abbia ritenuto configurabile il diritto esclusivamente in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991 (periodo al quale si riferiscono le decisioni di segno contrario a quelle indicate in motivazione): a costoro, unicamente, è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per inadempimento dello Stato italiano alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (come anche recentemente ribadito, con opportune precisazioni temporali, da: Cass. SU 31 luglio 2018, n. 20348; Cass. SU 27 novembre 2018, n. 30649), situazione che ha avuto termine con l’istituzione della borsa di studio;

11. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

12. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate avuto riguardo alla complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione;

13. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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