Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7758 del 08/04/2020

Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 08/04/2020), n.7758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6069/2018 proposto da:

C.E., C.V., domiciliate ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato RICCARDO MARZO;

– ricorrenti –

contro

P.F., CA.AN.PA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO RIZZO, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIAMICHELA

CARRATTA, MARCELLO NOE’ MARIA APOLLONIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1075/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Le ricorrenti, le sorelle C.V. ed E. hanno iniziato una causa per diffamazione nei confronti di Ca.An.Pa. e P.F., le quali avevano diffuso, dandole in uso agli organi di stampa, affermazioni ritenute diffamatorie sul conto delle due ricorrenti, ed in particolare su una loro attività edilizia che sarebbe stata attuata illegalmente, con occupazione di terreni privati, ed in spregio delle norme edilizie ed urbanistiche; notizia che era stata diffusa, cosi come fornita dai resistenti, da “(OMISSIS)”.

Il Tribunale in primo grado ha ritenuto che la notizia non fosse di rilevanza pubblica tanto da configurare una esimente del diritto di cronaca, che era del tutto falsa, essendo le due sorelle C. state assolte dalle accuse di reati urbanistici; che infine le espressioni utilizzate non erano continenti, esorbitando dai toni sufficienti a fornire la notizia.

Conseguentemente il Tribunale ha condannato Ca. e P. a 15 mila Euro di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla diffamazione. Hanno proposto appello i due convenuti, ed hanno contestato sia la sussistenza di una diffamazione che l’ammontare liquidato. Questo secondo motivo è stato accolto, ed il giudice di appello ha ridotto da 15 a 5 mila l’ammontare del risarcimento, mentre ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalle C. sulla mancata liquidazione del danno biologico.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione le due sorelle C., con tre motivi, cui resistono con controricorso Ca. e P.. Vi sono memorie di entrambe le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio decidendi.

Per quanto interessa qui, il giudice di appello ha ridotto l’ammontare del risarcimento da 15 mila a 5 mila sul presupposto di una minore gravità del fatto

rispetto a quanto ritenuto in primo grado, posto che alle C. sono stati attribuiti falsamente illeciti edilizi ma niente di diffamatorio sotto il profilo etico e sociale.

Quanto all’appello incidentale, ha ritenuto la Corte di appello che la domanda di risarcimento del biologico è stata presentata per la prima volta solo in secondo grado e dunque tardivamente.

2.- I motivi di ricorso sono tre.

Con il primo motivo le due ricorrenti lamentano sia omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 5) che violazione di legge, e segnatamente dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 1226 c.c..

In sostanza, ritengono che il giudice di merito ha ridotto, su base equitativa, il risarcimento del danno ritenendo che la diffamazione è stata conseguenza dell’attribuzione di meri illeciti edilizi, senza altro discredito sul piano etico e sociale.

E ciò avrebbe fatto omettendo di considerare che i fatti attributi non erano esclusivamente illeciti edilizi, ma anche reati correlati, compresi quelli di occupazione di suolo altrui.

E del resto, la riduzione del risarcimento è stata operata immotivatamente, da tale punto di vista, non essendo indicata alcuna ragione della detta decurtazione.

Con il secondo motivo, invece, si contesta la ratio della sentenza impugnata riguardo l’appello incidentale. Secondo le ricorrenti vi sarebbe violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e artt. 2043,2056 e 1223 c.c., nel senso che la corte di merito avrebbe ritenuto tardiva la domanda di risarcimento del danno biologico, mai fatta prima in primo grado, ed avrebbe errato nel non avvedersi che, invece, era stata espressamente formulata sin dall’inizio.

2.1.- Il terzo motivo denuncia omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) e violazione dell’art. 96 c.p.c., nel senso che la corte non avrebbe pronunciato sulla richiesta di cancellazione delle espressioni offensive, fatta espressamente dalle ricorrenti, e comunque non avrebbe motivato l’eventuale esercizio, in senso negativo, ossia di rigetto, del suo potere discrezionale.

3. il primo motivo è fondato.

Lo è non tanto nella denuncia di un omesso esame, in quanto in realtà la corte di merito valuta il fatto e lo ritiene confinato semplicemente alla attribuzione di illeciti edilizi, anzichè esteso ad altri più gravi condotte.

Lo è, piuttosto, quanto alla omessa motivazione (denunciata pure nel corso del motivo) del perchè la somma liquidata dal giudice di primo grado (15 mila Euro) non è adeguata alla diffamazione che il giudice di appello ritiene sia stata posta in essere, cioè alla attribuzione di un mero illecito edilizio.

Va ricordato che il giudice di merito, nella valutazione equitativa pura, non solo deve indicare i criteri che lo inducono a stimare il danno, o a ridurlo rispetto al primo grado, ma altresì indicare il peso che ciascun criterio ha nell’ambito dell’apprezzamento del danno (Cass. 22272/2018; 16595/2019).

In sostanza, anche ammesso che i fatti diffamatori consistono nella mera attribuzione di illeciti edilizi (“non estesi ad altre dimensioni etico-morali dei soggetti danneggiati”), va motivato perchè la somma riconosciuta in primo grado, di 15 mila Euro, è eccessiva, tanto da dover essere ridotta a 5 mila, non essendo sufficiente sostenere che la diffamazione consiste nell’attribuzione di soli illeciti edilizi, ed in nient’altro di più grave.

2.1.- Il secondo motivo è fondato.

Le ricorrenti lamentano di avere formulato domanda di risarcimento del danno biologico che non sarebbe però stata presa in considerazione dal giudice di appello, il quale ha ritenuto tardiva la proposizione della domanda, coperta eventualmente da giudicato, in quanto il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato, e non v’è stato specifico appello su tale omissione.

La ratio della decisione impugnata è duplice: da un lato sta nella tardività della domanda di risarcimento del danno biologico, dall’altro nel difetto di specificità del motivo di appello.

Entrambe le rationes sono infondate: i ricorrenti dimostrano di aver chiesto in citazione il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, con specificazione altresì di quelli da stress psico-fisico, domanda reiterata in conclusionale, tanto che il giudice di primo grado, diversamente da quanto ritenuto da quello di appello, pronuncia sulla domanda, ma rigettandola per difetto di prova (v. p. 12 del ricorso).

A fronte di tale rigetto, le ricorrenti hanno proposto motivo di appello incidentale sostenendolo con la produzione di certificati medici.

La domanda, già specificata dunque in primo grado, è stata riproposta in appello, e come pacificamente risulta, supportata da ulteriore documentazione medica.

3.- Il terzo motivo lamenta omessa decisione e comunque difetto di motivazione sulla specifica domanda di cancellazione di espressioni ingiuriose consistite nell’aver attribuito una condanna per reato edilizio, inesistente, ed accertata come tale sin dal primo grado.

Il motivo è infondato.

Infatti, poichè la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d’ufficio a norma dell’art. 89 c.p.c., l’istanza di cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l’esercizio dell’anzidetto potere discrezionale, di guisa che non può formare oggetto di impugnazione l’omesso esame di essa nè l’omesso esercizio del suddetto potere (Cass. 22186/2009; Cass. 14659/2015).

Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, con rinvio ad altra corte di merito.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo ed il secondo motivo, rigetta il terzo. Cassa la sentenza impugna e rinvia alla Corte di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2020

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