Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7757 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. un., 27/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3795-2016 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso Io

studio dell’avvocato MICHELE PONTONE, che lo rappresenta e difende,

per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato CARLO TARDELLA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARINA LUPO, per delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata l’08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

uditi gli avvocati Fabrizio CERALLO per delega orale dell’avvocato

Pontone e Carlo TARDELLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tar Toscana con sentenza del 20 Dicembre 2012 accoglieva il ricorso del Dott. G.U. avverso il verbale con cui la Commissione esaminatrice dell’INAIL, nella procedura comparativa indetta dall’ Istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna per medici odontoiatrici, l’aveva escluso per il mancato possesso dei requisiti partecipativi ritenendo la giurisdizione del Giudice amministrativo. Il Consiglio di stato con sentenza del 8.7.2015 rigettava l’appello dell’INAIL; per quel che rileva in questa sede il Consiglio di Stato richiamava la propria giurisprudenza secondo la quale sussiste la giurisdizione amministrativa nelle controversie che hanno ad oggetto la graduatoria redatta a conclusione di una procedura concorsuale indetta per la costituzione di rapporti parasubordinati involgendo tali fattispecie valutazioni discrezionali della Pubblica Amministrazione procedente; una volta stipulato il contratto, invece, il suo svolgimento e/o la sua risoluzione rientrano nella giurisdizione ordinaria. Nel merito si confermava la non ragionevolezza della decisione adottata dall’INAIL con il bando che aveva indetto la procedura concorsuale.

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INAIL con un motivo corredato da memoria illustrativa; resiste controparte con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il motivo proposto motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, dell’art. 7, comma 2 bis e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7, comma 1 e dell’art. 409 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 e 3. Gli incarichi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la Pubblica Amministrazione erano devoluti alla cognizione del Giudice ordinario rientrando nella categoria degli atti di micro-organizzazione in quanto emanati dal dirigente competente con i poteri di qualsiasi privato datore di lavoro.

2. Il motivo appare infondato posto che la decisione impugnata risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite (e della corrispondente giurisprudenza amministrativa); nella recente decisione Cass. Sez. U. 1 Luglio 2016, n. 13531 si è ribadito il principio, che questo Collegio condivide ed al quale intende dare continuità secondo cui ” Il concetto di “assunzione” di dipendenti della P.A., D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell’assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità sicchè appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A.” (cfr. anche Cass. Sez. U. 7 n. Gennaio 2014, n. 72). Pertanto, vertendosi in una controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento incarichi di natura para-subordinata (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato che così qualifica la relativa procedura), sussiste in piena evidenza la giurisdizione del Giudice amministrativo come ritenuto nella sentenza impugnata.

3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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