Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7757 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14054-2019 proposto da:

PROVINCIA DI LATINA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO COCCOLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO BELLIAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3937/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3937 pubblicata il 31.10.2018, ha respinto l’appello della Provincia di Latina, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’Amministrazione a corrispondere a G.A. la differenza tra quanto dalla stessa percepito a titolo di compensi per lo svolgimento di lavori socialmente utili nel periodo dal 28.7.2001 all’1.7.2004 e quanto alla medesima dovuto come dipendente per l’attività espletata, ai sensi dell’art. 2126 c.c., ritenuti prescritti i crediti per il periodo anteriore;

2. la Corte territoriale, premessa l’applicabilità ratione temporis, del D.Lgs. n. 468 del 1997, ha accertato che la G. era stata impiegata in settori diversi da quelli elencati dal D.Lgs. citato, art. 2, e per lo svolgimento di attività palesemente difformi dal progetto di lavori socialmente utili – LSU (esattamente presso l’Area Ufficio Avvocatura e adibita con provvedimento n. 407/2001 alla gestione delle sanzioni amministrative), nonchè in violazione del limite temporale di ventiquattro mesi fissato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, avendo lavorato per ben otto anni, ed anche del limite orario di ottanta ore mensili;

3. la Corte di appello ha ritenuto che la matrice assistenziale dei lavori socialmente utili non potesse far venir meno la natura di prestazione di lavoro dell’attività svolta, con il suo corredo di diritti e, anzitutto, del diritto alla dignità personale di cui all’art. 1 Cost. e agli artt. 1 e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; con la conseguenza che, ove la prestazione socialmente utile venga svolta in maniera difforme, per contenuto e tempi, dal relativo progetto, deve trovare applicazione l’art. 2126 c.c.;

4. avverso tale sentenza la Provincia di Latina ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso G.A.; entrambe le parti hanno depositato memoria;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo di ricorso la Provincia di Latina ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, artt. 1, 2 e 10, e dell’art. 2126 c.c.;

7. ha sostenuto, richiamando alcuni precedenti di legittimità (Cass. n. 6100 del 2017; n. 17118 del 2013; n. 9811 del 2012; n. 21155 del 2013), che il citato decreto legislativo non rechi una elencazione tassativa dei lavori socialmente utili e che ha errato la Corte di merito nell’escludere che il lavoratore socialmente utile possa svolgere, oltre alle attività previste nel progetto, le funzioni proprie del settore di assegnazione, senza che ciò incida sulla natura del rapporto sì da trasformarlo in lavoro subordinato o, comunque, soggetto alla disciplina dell’art. 2126 c.c.;

8. ha poi censurato la statuizione della sentenza d’appello laddove ha ritenuto che l’impiego della G. si sia svolto in modo divergente rispetto alle indicazioni di legge e di progetto ed ha richiamato il contenuto del progetto e le deposizioni testimoniali;

9. ha rilevato come la pretesa divergenza delle attività prestate dalla G. rispetto a quelle programmate dovesse comunque considerarsi inclusa e quindi consentita dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, che contempla l’esecuzione di servizi aggiuntivi collegati alle esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni, senza che ciò alteri la natura giuridica, prettamente assistenziale, dei LSU, incompatibile sia col carattere subordinato del rapporto, dato peraltro il mancato pagamento del compenso da parte dell’ente beneficiario, e sia con l’art. 2126 c.c.;

10. il ricorso è infondato;

11. la disciplina del Lavoro Socialmente Utile (LSU) è rinvenibile nel D.L. n. 299 del 1994, art. 14, convertito in L. n. 451 del 1994, e poi nel D.Lgs. n. 468 del 1997, che, abrogando il predetto art. 14, ha disciplinato integralmente l’istituto. Successivamente è intervenuto il D.Lgs. n. 81 del 2000, ma quest’ultimo – come correttamente osservato dalla Corte di merito – non risulta applicabile alla controversia in esame perchè, ratione temporis, regolata dalle precedenti norme sopra individuate;

12. il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, definisce la qualità dei lavori socialmente utili, indicando che gli stessi hanno per oggetto “la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo”. Specifica poi al comma 2 che le attività di cui ai LSU sono distinte secondo la seguente tipologia: “a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione..; b) lavori mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi…; c) lavori mirati alla realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario… con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali; d) prestazioni da parte di titolari di trattamenti previdenziali…”. Precisa che le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 “sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti”. L’art. 2 dello stesso decreto indica poi espressamente, specificando l’ambito di utilizzo dei LSU, i settori in cui possono essere attivati i progetti di lavori di pubblica utilità: cura della persona, dell’ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano, e dell’acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

13. come precisato da questa Corte, l’occupazione in lavori socialmente utili o per pubblica utilità realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (il lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l’ente previdenziale erogatore dell’emolumento), avente matrice essenzialmente assistenziale e una componente formativa, diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura ricollocazione dello stesso (v. Cass. n. 13472 del 2016 e precedenti ivi richiamati);

14. il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, poi riprodotto negli stessi termini dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 4, esclude che l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili possa determinare “l’instaurazione di un rapporto di lavoro”, proprio in ragione del carattere speciale del rapporto in esame e della sua matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici (Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014);

15. la disciplina richiamata regola l’ipotesi di conformità della prestazione di lavoro al progetto e la sua piena riconducibilità al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore; mentre diverso è il caso in cui la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dal progetto, non potendo il requisito formale prevalere su quello sostanziale;

16. questa Corte ha difatti chiarito che, ove le prestazioni rese dagli occupati in lavori socialmente utili o di lavori per pubblica utilità si discostino, per contenuto ed orario, da quelle dovute in base al programma cui si riferisce il contratto per LSU o LPU originario e siano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall’art. 2126 c.c.,

17. in altri termini, la qualificazione normativa di LSU, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c.. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017), compatibile con i rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, come più volte affermato da questa Corte (cfr. sent. n. 12749 del 2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente, ex plurimis, n. 1639 del 2012, n. 991 e n. 23645 del 2016, n. 3384 del 2017);

18. nel caso di specie, la Corte di merito, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha appurato che la G. è stata impiegata in settori diversi da quelli elencati dall’art. 2 del decreto legislativo citato e in attività palesemente difformi dal progetto di LSU, senza rispetto, peraltro, del limite temporale di ventiquattro mesi fissato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, e del limite di orario previsto;

19. non possono trovare ingresso in questa sede le censure formulate dalla parte ricorrente, con ampi riferimenti alle prove testimoniali raccolte e a documenti, peraltro neanche trascritti, in quanto mirano ad una rivisitazione del materiale probatorio preclusa nel giudizio di legittimità;

20. non ha pregio il rilievo dell’amministrazione ricorrente sulla natura non tassativa dell’elenco delle attività di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, argomentato in base alle sentenze della S.C. n. 6100 del 2017 e n. 9811 del 2012, atteso che nel caso di specie è assorbente l’accertata divergenza delle prestazioni eseguite dalla lavoratrice rispetto al progetto approvato e ai limiti di tempo ed orario, che rileva ai fini dell’art. 36 Cost. e degli artt. 1 e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, opportunamente richiamati nella sentenza impugnata;

21. nè può darsi peso alla deduzione contenuta nel ricorso che fa leva sul D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, relativo alla occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili in servizi aggiuntivi, sia perchè non è specificato dove e in che termini tale questione sia stata posta nei gradi di merito e sia perchè mancano del tutto allegazioni sulla ricorrenza nella specie dei requisiti richiesti dalla disposizione in esame;

22. le considerazioni svolte portano ad escludere qualsiasi profilo di violazione di legge come dedotto nel motivo di ricorso in esame che deve, pertanto, essere respinto, atteso che la Corte di merito ha deciso conformandosi ai principi di diritto sopra richiamati e condivisi da questo Collegio;

23. le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

24. nulla va disposto con riguardo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l’Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. SU 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Antonio Belliazzi, antistatario.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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