Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7757 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 967/2010 proposto da:

GIOVANNI SCARAMOZZA & C. SNC (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI Guido Francesco,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUDOGOROFF

RICCARDO, MONTICONE SERGIO, ALIBERTI VILMA, giusta procura speciale

per atto notaio Domenico Polito di Borgomanero, in data 9.12.2009, n.

rep. 199202, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREBBIA 3, presso lo

studio dell’avvocato CASSESE Antonietta, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCHIONI PIERO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1310/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

3.7.09, depositata il 05/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Guido Francesco Romanelli che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:

“Con sentenza del 25 ottobre 2004 il Tribunale di Verbania – adito nel 2003 dal Comune di Casale Corte Cerro e in via riconvenzionale dalla s.n.c. Giovanni Scaramozza & C., con domande rispettivamente di rivendicazione e di accertamento dell’usucapione di un capannone e di circostanti terreni – dichiarò proprietaria del compendio la convenuta.

Impugnata dal soccombente, la decisione è s stata riformata dalla Corte d’appello di Torino, che con sentenza del 5 ottobre 2009, in accoglimento del gravame, ha respinto la domanda riconvenzionale, ha dichiarato che la s.n.c. Giovanni Scaramozza occupa senza titolo gli immobili oggetto della causa, l’ha condannata a rilasciarli al Comune di Corte Cerro.

Contro tale sentenza la s.n.c. Giovanni Scaramozza & C. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Il Comune di Casale Corte Cerro sì è costituito con controricorso.

I tre motivi addotti a sostegno del ricorso possono essere presi in esame congiuntamente, poichè con tutti viene rivolta alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura: avere la Corte d’appello erroneamente e ingiustificatamente escluso che il potere di fatto esercitato sui beni in questione fosse dotato del requisito dell’animus possidendi e si fosse protratto ininterrottamente per oltre venti anni.

La censura appare manifestamente fondata.

Il giudice di secondo grado ha motivato la decisione osservando:

Dalla documentazione in atti risulta che la pratica per il condono del capannone ed il ricorso al T.A.R. avverso una delle ordinanze di demolizione sono stati fatti sul presupposto, pacificamente risultante dall’esame della stessa, che l’area fosse comunale (in particolare la vicenda relativa al titolo di proprietà che consentiva l’ottenimento della sanatoria).

Se tale è la situazione, viene meno uno dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione e cioè l’animus di possedere il bene in via esclusiva, ritenendosi cioè proprietario e comportandosi in modo da esercitare tutte le facoltà inerenti alla proprietà, con esclusione dell’esercizio di pari facoltà per altri.

In particolare, si evidenzia che se il capannone fu acquistato nel 1977 e non è stato dimostrato se e da quanto tempo prima lo stesso fosse stato realizzato (abusivamente dalla Cusio Scavi), in quanto vi è agli atti ordinanza comunale del 27/2/76 che già ne ingiungeva la demolizione, nè elementi per ritenere da quale epoca la Cusio Scavi utilizzasse in via esclusiva le aree circostanti; risulta che non erano maturate le condizioni di tempo necessarie per l’usucapione, se nel 1993, in occasione anche di scambio di corrispondenza per le vicende relative al completamento della pratica di condono edilizio, vi è sicuramente riaffermazione della proprietà comunale, richiedendosi per il perfezionamento di detta pratica la esibizione di un valido titolo, al limite concessorio, per l’occupazione del suolo pubblico”.

Entrambi questi argomenti risultano incongrui, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, la quale è univocamente orientata nel senso che:

– In tema di possesso, l’animus possidendi che, ai sensi dell’art. 1141 c.c., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l’animus possidendi consiste unicamente nell’intento di tenere la cosa come propria mediante l’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall’effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass. 21 maggio 2003 n. 8422).

– ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell’usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (Cass. 23 giugno 2006 n. 14654);

– in tema di usucapione, il rinvio dell’art. 1165 c.c., alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle dettate in tema di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell’usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, con la conseguenza che, mentre può legittimamente ritenersi (come nel caso di specie) atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell’atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale (nella specie, perchè assegnati in proprietà esclusiva con sentenza passata in giudicato per effetto di divisione in lotti di un compendio ereditario), atti interruttivi non risultano, per converso, nè la diffida nè la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale (Cass. 19 giugno 2003 n. 9845).

E’ dunque ininfluente che la s.n.c. Giovanni Scaramozza & C., nel chiedere di essere ammessa al condono edilizio e nell’impugnare una delle ordinanze di demolizione del capannone, fosse stata consapevole dell’appartenenza del manufatto al Comune e l’avesse anzi esplicitata: il riconoscimento avrebbe potuto far escludere l’animus possidendi, soltanto se fosse stato accompagnato dalla manifestazione della volontà di attribuire la disponibilità del bene all’ente (al quale peraltro la società non si rivolgeva come al proprietario dell’immobile, ma come alla pubblica amministrazione destinataria dell’istanza di sanatoria).

Ugualmente irrilevante, ai fini della continuità del possesso, è che il Comune (peraltro ancora non come proprietario, ma come autorità competente a provvedere sulla richiesta di condono) avesse affermato il proprio diritto sull’immobile di cui si tratta: per dare luogo all’interruzione del possesso utile all’usucapione, avrebbe dovuto entro il ventennio assumere in sede giudiziale l’iniziativa di rivendicare il bene.

Sono d’altra parte inconferenti le obiezioni sollevata dal controricorrente, che attengono alle questioni dell’estensione spaziale del potere di fatto esercitato dalla s.n.c. Scaramozza & C. sui terreni adiacenti al capannone e sulla derivazione di tale potere dalla commissione di reati: questioni che non sono state esaminate e decise nella sentenza impugnata, evidentemente perchè ritenute assorbite, e che potranno se del caso essere affrontate nel giudizio di rinvio.

Appare quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, prima ipotesi”;

– ognuna delle parti ha presentato una propria memoria; il difensore della ricorrente e il Pubblico Ministero sono comparsi in Camera di consiglio e hanno concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, rilevando che non sono efficacemente contrastate dalle obiezioni formulate nella memoria della te, la quale ribadisce i propri assunti relativi a questioni che non sono state esaminate e decise nella sentenza impugnata perchè assorbite e non possono quindi avere ingresso in questa sede, neppure sotto il prospettato profilo della correzione della motivazione;

accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Torino, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, cui rimetta anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA