Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7756 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. II, 30/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, IN PERSONA DEL Ministro in carica, e UFFICIO

TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GORIZIA, in persona del Prefetto pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, VIA dei Portoghesi n. 12, sono

domiciliati per legge;

– ricorrenti –

contro

H.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Monfalcone n. 88/2005,

depositata il 9 marzo 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17

dicembre 2009 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. H.G. propose ricorso avverso (per quanto ancora rileva) verbale di contestazione di violazione dell’art. 88 C.d.S., comma 3 (trasporto internazionale di cose per conto terzi senza autorizzazione) elevato dalla Polizia Stradale. Dedusse che, essendo turco e non conoscendo la lingua italiana, non aveva potuto far presente che i mezzi e la merce appartenevano alla società H.B. Gezgor, che lo aveva incaricato del trasporto.

L’adito Giudice di pace di Monfalcone, dopo aver ammesso la produzione di una memoria integrativa del ricorso, ha accolto la domanda ed annullato il verbale per mancanza di sufficienti prove dell’illecito, in quanto: a) il verbale non indicava il tipo di merce trasportata nè il terzo proprietario di essa, e la relativa prova non poteva essere fornita con atti esterni al verbale stesso; b) in ogni caso, gli ulteriori atti prodotti dall’amministrazione erano incomprensibili perchè redatti in lingua diversa dall’italiano e, inoltre, non era stato possibile inserire a verbale le dichiarazioni del conducente, che non conosceva l’italiano e al quale non era stato messo a disposizione un interprete.

L’amministrazione dell’Interno ha quindi proposto ricorso per due motivi, cui non ha resistito l’intimato.

La causa è pervenuta alla pubblica udienza su ordinanza del collegio cui era stata inizialmente assegnata per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 1, e art. 112 c.p.c., si deduce che non poteva essere preso in esame l’ulteriore motivo di opposizione introdotto con la memoria integrativa e consistente nella invalidità del verbale per genericità, ossia per mancanza dell’indicazione del tipo di merce trasportata e del terzo proprietario.

1.1. – Il motivo è inammissibile, perchè non corrisponde alla ratio della decisione impugnata. Il Giudice di pace, invero, non ha accolto l’opposizione per genericità del verbale, bensì per insufficienza di prove dell’illecito, motivo, questo, dedotto sin dall’inizio dall’opponente.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si deduce: che è illogico il rilievo della mancanza, all’atto della contestazione, di un interprete, la cui necessità non è prevista dalla legge e sarebbe comunque impossibile; che non è necessaria l’indicazione nel verbale, a pena di nullità, del tipo di merce trasportata e del terzo proprietario, e che comunque la corrispondente censura era tardiva, come dedotto con il primo motivo;

che, in ogni caso, tipo di merce trasportata e proprietari erano indicati nella documentazione prodotta in giudizio dall’amministrazione, di cui il Giudice di pace ben avrebbe potuto disporre la traduzione, se necessario, ai sensi dell’art. 123 c.p.c..

2.1. – Anche questo motivo è inammissibile.

La sentenza si basa su due autonome rationes decidendo, quelle sopra indicate in narrativa con le lett. a) e b), la prima delle quali non viene censurata. Viene riproposta, infatti, la censura ad una supposta statuizione di nullità del verbale per incompletezza, che in realtà il Giudice di pace non ha adottato, e non si coglie invece – e dunque non si censura specificamente – la vera ratio sub a), consistente, come si è visto, nella considerazione che l’unica prova ammissibile dell’illecito amministrativo, non integrabile con altre fonti di prova, sia il verbale di accertamento, il cui contenuto probatorio era nella specie insufficiente. Trova quindi piena applicazione il principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (cfr., da ult., Cass. 389/2007).

3. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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