Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7756 del 02/04/2014


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 7756 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13403-2008 proposto da:
DELLI CARRI DEBORAH DLLDRH78L68A783W, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso lo studio
dell’avvocato RASTELLO NICOLA, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce;
– ricorrente contro

IZZO CARMINE MARIANO ZZICMN74T15A783Z, considerato
2014
272

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CAVUOTO CARMELA giusta procura speciale
in calce;
HDI ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante

1

Data pubblicazione: 02/04/2014

pro tempore Dott. MAURO PRINCIPE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 21, presso
lo studio dell’avvocato FORGIONE SALVATORE, che la
rappresenta e difende giusta proura in calce;
– controricorrenti

BENEVENTO, depositata il 22/03/2007, R.G.N.
3470/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/01/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato NICOLA RASTELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’accoglimento,

2

avverso la sentenza n. 448/2007 del TRIBUNALE di

R.G.N. 13403/08
Udienza del 31 gennaio 2014

La Corte
– rilevato che la comunicazione del’avviso di fissazione dell’udienza, ai sensi
dell’art. 377 c.p.c., non è andato a buon fine nei confronti dell’avv. Carmela
Cavuoto, difensore del sig. Carmine Mariano Izzo;
– rilevato che, a causa della tardiva restituzione dell’atto da parte

rinnovare la notificazione (presso la Cancelleria stessa, risultando il
destinatario trasferito e non essendo stata comunicata alla Corte la nuova
elezione di domicilio);
– ritenuto che, pertanto, è necessario provvedere al suddetto avviso;
p.q.m.
– rinvia la causa a nuovo ruolo;
– manda alla Cancelleria di comunicare alle parti costituite la data della
nuova udienza di discussione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 31.1.2014.

dell’ufficiale giudiziario, la Cancelleria della Corte non ha avuto il tempo per

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