Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7755 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26395/2009 proposto da:

B.E. in proprio oltre che nella veste di moglie ed erede

di S.A. nonchè S.D., S.S., S.

M. quali figli ed ulteriori eredi di S.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato MARZI Massimo Filippo, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAIOLINO ANGELO, giusta mandato

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.W., F.S., S.V., SA.

V., s.v., sa.va. eredi di S.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PANARITI Benito, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANNI LIVIO LAGO, giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1603/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

10.6.09, depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Carlo Albini (per delega avv.

Danni Livio Lago) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che insiste nella relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:

“Con ordinanza del 23 novembre 2004 il giudice istruttore del Tribunale di Bassano del Grappa – che era stato adito da S. L. nei confronti di S.A. ed B.E. – ha dichiarato estinto il giudizio per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio: all’udienza del 20 febbraio 2001 il procuratore dei convenuti aveva dichiarato il decesso di S.A.; con ricorso in riassunzione depositato il 4 ottobre 2001 S.L. aveva chiesto la fissazione dell’udienza di prosecuzione del processo; il giudice aveva fissato l’udienza del 22 gennaio 2002 e il termine del 15 novembre 2001 per la notificazione; il ricorso e il decreto erano stati notificati personalmente al de cuius presso il suo procuratore; B.E., erede del defunto, aveva eccepito l’avvenuta estinzione del giudizio; il giudice istruttore, ritenuto che la costituzione di B.E. aveva sanato la nullità della notificazione, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di S.A., entro il 9 luglio 2004, fissando per la comparizione delle parti l’udienza del 21 settembre 2004. La notificazione del relativo atto è stata ritenuta tardiva, come pure era stato eccepito da B.E., in quanto ricevuta da S.M. il 10 luglio 2004.

Su gravame di S.L., la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 30 settembre 2009, ha revocato l’ordinanza impugnata e rimesso le parti davanti al Tribunale di Bassano del Grappa, ritenendo tra l’altro – per quanto rileva in questa sede – che la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio doveva ritenersi avvenuta il 7 luglio 2004, quando l’atte stesso era stato consegnato all’amministrazione postale per l’inoltro ai destinatari.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, B.E. e S.D., S. e M., tutti come eredi di S.A. e la prima anche in proprio. F.S. e Sa.Va., V., Vi., v. e va., eredi di S.L., si sono costituiti con controricorso.

I due motivi addotti a sostegno del ricorso possono essere presi in considerazione congiuntamente, poichè rivolgono alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura: avere la Corte d’appello erroneamente e ingiustificatamente trascurato di rilevare che per S.M., la quale aveva ricevuto l’atto di integrazione del contraddittorio il 10 luglio 2004, era stato decurtato di un giorno il termine dilatorio di comparizione, stabilito dal giudice istruttore con riferimento all’udienza del 21 settembre 2004, sicchè correttamente il giudice istruttore aveva dichiarato estinto il processo.

L’assunto dei ricorrenti contrasta con la costante giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass, 21 ottobre 2004 n. 20583), secondo cui “in tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, l’art. 331 c.p.c., non prevede che fra la data di notificazione della citazione per integrazione e quella della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione prescritto dall’art. 163 bis c.p.c., sicchè il giudice può a sua discrezione determinare il termine per la comparizione indipendentemente ed al di fuori del rispetto dei minimi ordinari, salve a vagliare le conseguenze di un termine di comparizione troppo breve, assegnando al chiamato che sia comparso una nuova udienza o disponendo, nel caso in cui non comparisca, che venga rinnovata la citazione con l’assegnazione di un nuovo termine congruo”. L’asserita insufficienza del lasso di tempo rimasto a disposizione di S.M. per approntare le sue difese non comporta quindi la conseguenza dell’estinzione del processo, che i ricorrenti pretendono di trame: alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza 26 novembre 202 n. 477, si deve ritenere che il termine del 9 luglio 2004, fissato dal giudice istruttore per l’integrazione del contraddittorio, è stato comunque rispettato, poichè due giorni prima della scadenza l’atto atto è stato consegnato all’amministrazione postale per la notificazione.

Appare pertanto possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 , seconda ipotesi”;

– ognuna delle parti ha presentato una propria memoria; il difensore dei resistenti e il Pubblico Ministero sono comparsi in Camera di consiglio e hanno concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, rilevando che le osservazioni formulate con la memoria dei ricorrenti vanno disattese, poichè nessun termine dilatorio di comparizione era stato fissato dal giudice istruttore, nè è stato dedotto che il lasso di tempo intercorrente tra il giorno della notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio e quello dell’udienza fosse troppo breve, tanto da impedire all’interessata di approntare le sue difese;

– il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido, stante il comune loro interesse nella causa – a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori ai legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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