Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7755 del 02/04/2014


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 7755 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA

sul ricorso 26559-2010 proposto da:
FORNELLI

BARDINA

GIACOMO

FRNGCM42L15C722Y,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELVIA RECINA
6, presso lo studio dell’avvocato DE PETRILLO LUIGI,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIADA BASSO,
ZUCàb GIUSEPPE giusta procura a margine;
– ricorrente contro
2014
230

RUZZA

ANNA

RZZNNA40E59C967Y,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA N. 208, presso
lo studio dell’avvocato CARDARELLI IDA, che
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO
BOZZINI giusta

a margine;

1

Data pubblicazione: 02/04/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 03/02/2010, R.G.N.
2225/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato IDA CARDARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott.

FATTO E DIRITTO
rilevato che nella relata di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza
per il 29 gennaio 2014 all’avvocato del ricorrente non è indicata la
persona cui è stato consegnato l’avviso stesso;
rilevato che il difensore di tale parte non è comparso all’udienza

P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 29 gennaio 2014.

predetta,

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