Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7754 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. II, 30/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRAPANI, in persona del Prefetto

in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso gli uffici della quale è per legge domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti BARLETTELLI

Patrizia e Giuseppe Di Trapani ed elett.te dom.to presso lo studio

della prima in Roma, Via della Bufalotta n. 174;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 35/06 depositata il 1

febbraio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17

dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del primo motivo di ricorso e l’accoglimento dei

restanti motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Marsala ha accolto l’opposizione del Sig. B.G. a ordinanza ingiunzione del Prefetto di Trapani, con cui all’opponente era stata applicata sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della L. 10 febbraio 1992, n. 164, art. 29, comma 2 (infedele denuncia di produzione di uve). Il giudice ha ritenuto violato il termine di 90 giorni previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, comma 2, per la notifica del verbale di accertamento dell’illecito, sul rilievo che gli agenti accertatori già da epoca largamente anteriore a detto termine erano in possesso dei dati utilizzati per la contestazione, risultanti dalla relazione depositata da un perito, tale Dott. D., nell’ambito di un procedimento penale.

Il Prefetto di Trapani ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso.

La causa è pervenuta alla pubblica udienza su ordinanza del collegio cui era stata inizialmente assegnata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Marsala in favore del Tribunale di Palermo, competente ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6 (foro erariale).

1.1. – Il motivo è inammissibile, non essendo dedotto in ricorso (nel silenzio, sul punto, della sentenza impugnata) che la questione sia stata sollevata dall’autorità convenuta entro la prima udienza di trattazione, termine stabilito dall’art. 38 c.p.c., comma 1, a pena di decadenza (cfr. Cass. 4007/2009, 23366/2004, 18680/2003, 4021/2001).

2. – Con il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, si denuncia, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione di norme di diritto. Sostiene il Prefetto che, ai fini della decorrenza del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica del verbale di accertamento, non può attribuirsi rilievo alla conoscenza che l’organo accertatore abbia dei dati relativi all’illecito ricavabili da un atto di indagine penale che, per quanto a conoscenza di quell’organo per avere lo stesso partecipato all’indagine, è tuttavia coperto dal segreto investigativo ai sensi dell’art. 329 c.p.p.; e che, nel caso di illecito amministrativo accertato nell’ambito di un procedimento penale, il termine di cui trattasi non possa che farsi decorrere dalla data della trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa, ai sensi del comma 3 dell’art. 14, cit., o comunque dalla cessazione del segreto investigativo a seguito di nulla osta dell’autorità giudiziaria.

2.1. – La complessiva censura è fondata.

Il dovere del segreto investigativo impedisce, evidentemente, agli organi di polizia di procedere alla contestazione di illeciti amministrativi emersi da atti d’indagine (nella specie la perizia del Dott. D.) compiuti nel corso di un procedimento penale;

sicchè ha indubbiamente errato il giudice di merito nel considerare il contenuto di quegli atti contestabile al trasgressore a dispetto del segreto.

Il giudice ha inoltre errato nel non fare applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 3, secondo il quale “quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”. A differenza di quanto si legge nella sentenza impugnata, infatti, nulla impone di applicare detta norma ai soli casi di trasmissione degli atti a seguito di depenalizzazione dell’illecito: in particolare non il della cit. L. n. 689 del 1981, art. 41, comma 1, o le specifiche previsioni delle successive leggi di depenalizzazione (come il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 102), che fanno semplicemente applicazione della regola generale in esame. Nè, peraltro, alcuna affermazione contraria a quanto qui sostenuto è dato leggere in Cass. 12679/2004, 1232/1993 e 7506/1991, richiamate nella sentenza impugnata, mentre l’ampia sfera di applicazione del disposto di cui alla cit. L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 3, è stata già affermata da questa Corte nella sentenza n. 23477 del 2009, resa in fattispecie del tutto analoga a quella qui esaminata.

3. – In accoglimento della censura di cui si è detto, dunque, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto:

“Qualora gli elementi integranti un illecito amministrativo emergano dagli atti di un procedimento penale, il termine stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la contestazione dell’addebito decorre dalla ricezione, da parte dell’autorità amministrativa, degli atti trasmessile dall’autorità giudiziaria”.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Marsala in persona di altro giudice.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA