Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7754 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4525-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L., EQUITALIA LECCE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA- SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

a) C.L. impugnò il provvedimento di diniego sull’istanza di annullamento in autotutela di cartella di pagamento emessa dall’Ufficio erariale, su tributi iscritti a ruolo per imposte dirette dovute a seguito di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis (anni 1994, 1995 e 1996) nonchè bolli auto che erano stati oggetto di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12;

b) la Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso ritenendo che la somma dovuta dal ricorrente dovesse essere decurtata dagli importi condonati a seguito della cd rottamazione dei ruoli.

c) la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria Regionale della Puglia la quale in dispositivo ha così statuito: accoglie per quanto di ragione l’appello e per l’effetto dichiara legittimo il diniego di autotutela con riferimento ai tributi non erariali.

d) avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre il contribuente e l’agente per la riscossione non hanno svolto attività difensiva;

e) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni;

f) il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione nella forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) il primo motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36 in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art.118 disp. atti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, è fondato alla luce del principio fissato da questa Corte (cfr. n.ri 11739/2010; 12114/04, SSUU 8053/2014) secondo cui deve ritenersi nullo per assoluta carenza della motivazione il provvedimento che non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura incomprensibile, al punto da richiedere per la sua decifrazione una operazione il cui stesso esito è dubbio.

b) la sentenza impugnata deve, infatti, ritenersi nulla per illogicità e contraddittorietà della motivazione, non riuscendosi ad individuare l’iter logico giuridico seguito dal Giudice per giungere alla sua decisione rispetto ai motivi di impugnazione.

c) l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo.

d) conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione regionale la quale provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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