Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7754 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12017-2019 proposto da:

MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.B., G.P., A.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4698/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4698 pubblicata il 2.1.19, ha respinto l’appello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti di percepire, per il periodo di lavoro prestato all’estero in qualità di supplente non residente, l’assegno di sede di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658, e successive modificazioni, nella medesima misura ed alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato assegnati alla stessa sede ed aveva condannato il Ministero degli Affari Esteri (oggi: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI) a corrispondere le relative differenze maturate sull’assegno in oggetto;

2. avverso tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, cui hanno resistito con controricorso T.B., A.M., G.P.;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso il Ministero ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE con l’allegato Accordo quadro nonchè di numerose disposizioni di legge, del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e, infine, del CCNIE del 24 febbraio 2000, art. 16, sostenendo che i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato potrebbero essere trattati e, quindi, retribuiti, in modo diverso rispetto a quelli a tempo indeterminato in quanto questi ultimi hanno superato un pubblico concorso ed i primi no; che, pertanto, ad avviso del MAECI, sarebbe del tutto improprio richiamare il principio di non discriminazione perchè trattare le due categorie di insegnanti allo stesso modo significherebbe determinare una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo, come si desume dalla sentenza della CGUE 20 settembre 2018, C-466/17, Motter;

5. preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del profilo di censura con il quale si denuncia la violazione del CCNIE cit., art. 16, perchè formulato in violazione del requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure che comportano l’esame o la valutazione di documenti o atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali (da ultimo: Cass. SU 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553); che il suddetto principio di applica anche ai contratti collettivi integrativi perchè, come chiarito da questa Corte con un consolidato e condiviso indirizzo, l’esenzione dall’onere di depositare, unitamente con il ricorso per cassazione, il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle Amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al Compatto pure nell’ipotesi in cui siano parametrati al territorio nazionale in ragione dell’Amministrazione interessata e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8 (vedi, per tutte: Cass. 11 aprile 2011, n. 8231; Cass. 12 ottobre 2016, n. 20554; Cass. 9 giugno 2017, n. 14449);

6. il ricorso è, per il resto, infondato, dovendosi dare continuità ai condivisi e consolidati orientamenti espressi da questa Corte in molteplici decisioni nelle quali è stata esaminata la questione del contenuto precettivo del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (anche docenti) rispetto a quelli a tempo indeterminato stabilito dalla direttiva 1999/70/CE e dall’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ad essa allegato, come interpretati dalla Corte di giustizia UE (fra le tante: Cass. 7 novembre 2016, n. 22558; Cass. 23 novembre 2016, n. 23868; Cass. 29 dicembre 2016, n. 27387; Cass. 5 gennaio 2017, n. 165; Cass. 10 gennaio 2017, n. 290; Cass. 1 agosto 2017, n. 19136; Cass. 28 novembre 2019, n. 31150; Cass. 7 febbraio 2000, n. 2924; Cass. 19 febbraio 2020, n. 4195; Cass. 16 marzo 2020, n. 7309);

7. con particolare riferimento al lavoro prestato all’estero dai supplenti non residenti, questa Corte (Cass. n. 12369 del 2020) ha recentemente affrontato il problema del diritto all’assegno di sede ed affermato il seguente principio di diritto: “In tema di personale scolastico, l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18”;

8. questo Collegio condivide le argomentazioni svolte nella sentenza appena richiamata, alla cui ampia motivazione rinvia, rilevando come il ricorso in esame non contenga elementi che possano indurre a conclusioni diverse;

9. per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto;

10. non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite in quanto la parte controricorrente non ha dato prova della notifica del controricorso; è in atti unicamente la ricevuta di spedizione della raccomandata, non è stato depositato l’avviso di ricevimento;

11. si rileva, comunque, che non ricorrono i presupposti dell’art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata sollecitata dalla parte controricorrente, non potendosi far coincidere la mala fede o la colpa grave della parte soccombente con la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass., S.U. n. 9912 del 2018) e non risultando nel caso di specie elementi ulteriori significativi di un abuso dello strumento processuale; ciò al fine del necessario contemperamento tra le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e strumentale, che ostacola il rispetto della ragionevole durata dei processi pendenti, e la tutela del diritto di azione di rilevo costituzionale;

12. nulla va disposto con riguardo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l’Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. SU 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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