Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7754 del 08/04/2020

Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 08/04/2020), n.7754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15577/2018 proposto da:

TRENITALIA SPA, (OMISSIS) in persona dell’Institore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

739, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENZO CLEMENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1338/2017 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata

il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

l’accoglimento limitatamente a quanto evidenziato nel motivo 1 del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

C.F. conveniva in giudizio Trenitalia, s.p.a., esponendo che, tra il (OMISSIS), aveva viaggiato su un treno della società evocata in lite che era giunto a destinazione dopo una notte di percorrenza con circa 23 ore di ritardo a causa delle avverse quanto prevedibili condizioni meteorologiche, senza alcuna assistenza in termini di luce, riscaldamento e coperte, cibo e acqua;

ciò posto, chiedeva il ristoro dei conseguenti danni;

resisteva Trenitalia controdeducendo in particolare sia la carenza di nesso causale rispetto all’improvviso peggioramento delle pur cattive condizioni meteorologiche inizialmente previste, sia l’assenza di colpa per aver fatto quanto possibile nelle concrete circostanze, tenuto conto del piano di servizio pubblico predisposto e gestito da RFI, s.p.a., Rete Ferroviaria Italiana;

il Giudice di pace accoglieva la domanda sottolineando l’oggettività dei ritardi e disagi in uno alla mancanza della dovuta assistenza;

la pronuncia era confermata dal Tribunale adito da Trenitalia s.p.a., secondo il quale, in particolare, i bollettini meteorologici prodotti non lasciavano adito a dubbi sulla prevedibilità delle condizioni di tempo, sicchè doveva escludersi l’esimente della causa di forza maggiore;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Trenitalia, s.p.a., articolando cinque motivi, corredati da memoria;

resiste con controricorso C.F.;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

Considerato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 41,R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 8, art. 82 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe erroneamente mancato di rilevare che l’originario attore era stato invalidamente assistito, in appello, da un praticante avvocato abilitato a farlo in prime cure davanti al Giudice di pace ma non davanti al Tribunale quale giudice di seconde cure;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1256,1681,2697,2727,2729, c.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè il Tribunale avrebbe erroneamente mancato di rilevare che:

il piano di emergenza per gestire il servizio pubblico ferroviario era stato approntato e gestito da RFI, s.p.a., sicchè il trasporto non avrebbe potuto essere soppresso nè il ritardo e i disagi avrebbero potuto imputarsi alla deducente;

l’inesatto adempimento del servizio di trasporto sarebbe stato determinato da uno stato di calamità naturale come tale non ragionevolmente ipotizzabile secondo quanto dedotto nelle fasi di merito, e la cui prevedibilità avrebbe comunque dovuto essere provata dall’attore quale fatto costitutivo della propria pretesa;

con il terzo e quarto motivo, sintetizzabili cumulativamente per i contenuti degli stessi, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1176,1375, c.c., in uno all’omesso esame di fatti decisivi e discussi, poichè il Tribunale avrebbe mancato di rilevare quanto dedotto e provato nelle fasi di merito, ovvero che vi era stato un imprevedibile quanto determinante peggioramento delle condizioni meteorologiche inizialmente previste, e che la deducente aveva assicurato riscaldamento, per quanto era stato possibile ovvero nei limiti della erogazione elettrica disponibile, e cibo, nei limiti delle scorte degli esercizi commerciali reperibili durante il percorso, così come mezzi alternativi di trasporto su gomma, anch’essi infine impossibilitati a raggiungere in tempi minori la destinazione per le stesse ragioni che ne confermavano la natura di forza maggiore;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 c.c. e segg., artt. 2059,2697 c.c., R.D.L. n. 1948 del 1934, art. 11,D.L. n. 200 del 2008, art. 2, nonchè del regolamento dell’Unione Europea n. 1371 del 2007, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè il Tribunale avrebbe errato accordando il danno patrimoniale all’attore che, essendo titolare di abbonamento, ne avrebbe avuto diritto solo in caso di plurimi ritardi e nei limiti del 50% del costo del biglietto; e accordando il danno non patrimoniale fuori di casi previsti dalla legge e senza allegazione specifica nè prova;

Ritenuto che:

il primo motivo è parzialmente fondato;

la giurisprudenza di questa Corte, già secondo il regime precedente il nuovo ordinamento professionale di cui alla L. n. 247 del 2012 – che all’art. 41, comma 12, ammette l’attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del “dominus” avvocato – ha chiarito l’esclusione della possibilità del patrocinio del praticante avvocato davanti al Tribunale in sede di appello (Cass., 29/02/2016, n. 3917, citata in ricorso);

al contempo, il vizio in rito della costituzione della parte appellata, dedotto in questa sede, non è stato allegato nè dimostrato che abbia avuto alcuna effettiva incidenza sul diritto di difesa dell’appellante, ovvero che abbia avuto alcuna ricaduta dirimente sulla decisione di secondo grado, posto che non si indica una riproposizione di eccezioni ex art. 346 c.p.c., nè un’impugnazione incidentale, ovvero eccezioni o produzioni documentali ammissibili ex art. 345 c.p.c., utilmente svolte dal soggetto assistito dal difensore non abilitato;

l’impugnazione, infatti, anche in sede d1 legittimità, non è diretta ad assicurare l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte che la deduce (Cass., 09/08/2017, n. 19759);

in mancanza di quelle allegazioni e dimostrazioni, la censura risulta priva di fondamento quanto alla sollecitata dichiarazione di nullità della sentenza, ferma, d’altra parte, la necessità di cassare la decisione in punto di spese, che non potevano essere riconosciute in mancanza di valido “ius postulandi” del difensore della parte vittoriosa;

sul punto può decidersi nel merito non essendo necessari altri accertamenti;

il secondo, terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;

va subito premesso che a fronte di una doppia decisione conforme da parte dei giudici di merito, la parte non ha dimostrato che le ragioni delle statuizioni siano state differenti, sicchè le deduzioni di omesso esame sono inammissibili ex art. 348 ter c.p.c., comma 5 (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994);

in questa cornice, tutte le altre censure in parola sono in realtà dirette a proporre una rilettura istruttoria, come tale inammissibile in questa sede;

il Tribunale, infatti, anche richiamando la motivazione del giudice di prime cure che aveva constatato l’oggettività del ritardo di quasi 24 ore e l’omissione di ogni adeguata assistenza, ha aggiunto che i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – a dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario, cui quello si era impegnato contrattualmente, a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza, e ciò, dunque, si aggiunge qui, pur non potendo cancellare la tratta di quel giorno;

il fatto, poi che, a RFI s.p.a., potesse imputarsi una qualche responsabilità avrebbe, in tesi, potuto indurre a una chiamata in causa della ricorrente per essere tenuta indenne dalla responsabilità che, nei confronti del trasportato, comunque gravava sulla stessa in quanto impegnata negozialmente;

a fronte di ciò, e posta l’inammissibilità delle prospettazioni ex art. 360 c.p.c., n. 5, i richiami alle risultanze istruttorie dettagliati in ricorso, pur nella veste dell’evocazione delle norme afferenti al regime dell’adempimento, sono quindi volti a evincerne diverse conclusioni in fatto;

il quinto motivo è infondato;

le invocate normative, nazionali e comunitarie sulle tutele indennitarie cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario (applicabili secondo quanto chiarito da Cass., 08/05/2015, n. 9312, e Corte giust., 26/09/2013, in causa C-509/11, citata in controricorso), sono dirette ad assicurare forme di “indennizzo” per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non a impedire che, qualora ne sussistano i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi;

ora, quanto al danno patrimoniale – che parte ricorrente indica essere stato liquidato in 20 Euro su 350 Euro complessivi – si prospettano circostanze, quali il costo del biglietto e la titolarità di abbonamento, che non si specifica e nè dimostra in ricorso, come necessario ex art. 366 c.p.c., n. 6, siano state dedotte e coltivate nelle fasi di merito;

quanto, poi, al danno non patrimoniale, la censura non coglie nel segno, dovendosi solo correggere la motivazione del Tribunale;

la tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, può nel caso essere avallata proprio perchè, come osservato dal Pubblico Ministero, ciò che sostanzialmente era stato allegato, risponde alla tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta;

naturalmente, lo scrutinio, proprio del giudice di merito in fatto, deve superare non solo l’identificazione della situazione soggettiva lesa, e in specie della correlativa qualità, ma anche della soglia di sufficiente gravità e serietà, individuata in via interpretativa da questa Corte (Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972), quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria;

il Tribunale, richiamando l’accertamento del giudice di prime cure, ha evidentemente quanto ragionevolmente ritenuto il travagliato viaggio di quasi 24 ore continuative in abrasive condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione (cfr. la speculare conclusione tracciata da Cass., 31/05/2019, n. 14886, pag. 12, sulla base dei medesimi principi, in relazione alle emergenze istruttorie della fattispecie scrutinata, sia assertive che di apprezzata risultanza probatoria);

spese compensate stante il parziale accoglimento del primo motivo e le correzioni motivazionali concernenti l’ultimo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, cassa sul punto la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta la rifusione delle spese processuali del grado di appello in favore di C.F.; rigetta gli altri motivi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2020

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