Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7754 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato

PONTESILLI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato BAVARESCO

GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARNA AURELIA,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

7.4.09, depositata il 20/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Nel 2002 M.N. chiedeva al tribunale di Pordenone di accertare l’esistenza di una servitù di transito attraverso il fondo del nipote M.L., per accedere a una tettoia costruita su parte del fondo censito al fg 20 mappale 190 comune di (OMISSIS). In subordine chiedeva l’accertamento dell’acquisto per usucapione. In ulteriore subordine la costituzione di servitù coattiva.

Il tribunale accoglieva la domanda relativa all’acquisto per usucapione.

La Corte d’appello di Trieste con sentenza 20 agosto 2009 ha per contro respinto tutte le domande dell’attore.

M.N. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

M.L. ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Ha rilevato la inammissibilità e l’infondatezza delle censure. Le parti hanno depositato memoria.

La Corte d’appello ha accertato: a) che nel 1965 M.N. e P. (dante causa del convenuto) avevano diviso il terreno e che le parti si erano impegnate reciprocamente a lasciare un transito di due metri lungo la linea di demarcazione che separa le due proprietà. B) che nel 1975 l’attore aveva acquistato una piccola porzione dal fratello e vi aveva costruito sopra la tettoia per ricovero attrezzi e macchinari agricoli. C) che i fratelli avevano pattuito ulteriore reciproca, concessione per la costruzione di una tettoia per ciascuno a distanza inferiore a quella legale.

I giudici di appello hanno poi negato la esistenza del presupposto per imporre servitù coattiva, atteso che l’accesso e l’uscita dalla tettoia erano già assicurate dalla servitù convenzionale su una striscia di terreno e che l’imposizione di un peso ulteriore non era giustificabile atropi in relazione alla maggiore comodità dell’attore.

Infine hanno negato che fosse stata offerta prova della usucapione del diritto di passo su tutta l’area antistante la tettoia, rilevando anche che l’attore non era stato neppure in grado di identificare con esattezza la porzione del mappale 190 che sarebbe stata usucapita.

2) Il primo motivo di ricorso concerne la domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva.

Il ricorrente rileva che trattasi di fondo relativamente intercluso e che la Corte avrebbe errato in diritto ed erroneamente motivato nel sostenere che non sarebbe possibile costituire una servitù coattiva a causa del preesistere di una servitù ad altro titolo.

Come ha rilevato la relazione preliminare, pienamente condivisa dal Collegio, “il motivo non coglie (e conseguentemente non censura adeguatamente) che la sentenza impugnata, nel passaggio successivo a quello oggetto delle attenzioni del ricorrente, ha puntualizzato che la eventuale scomodità di accesso della strada non impedisce l’utilizzabilità di garage e tettoia “e non consente di imporre pesi ingiustificati sull’altrui fondo”, restando inaccoglibile la pretesa di costituzione di servitù coattiva solo per godere di maggiore comodità”.

Avverso questa ratio decidendi, da sola sufficiente a reggere la decisione – ed anzi costituente la essenziale ratio decidendi -il ricorso nulla adduce. Non censura infatti con pertinenti rilievi la inammissibilità di una servitù coattiva volta solo ad acquisire maggiore comodità, senza che sia stata dimostrata l’insufficienza rispetto ai bisogni del fondo (art. 1052: c.c.)”. Proprio su quest’ultimo decisivo punto, presupposto per l’ampliamento di una servitù coattiva, il ricorso avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che nel giudizio di merito erano state allegate le circostanze di fatto legittimanti l’ampliamento della servitù iniziale e che il giudice di merito aveva omesso di statuire su tale profilo di domanda o comunque di motivare adeguatamente su di esso.

Il ricorrente doveva pertanto far risultare, riportandone il testo in ricorso, eventuali risultanze probatorie relative all’esistenza dei presupposti di fatto per l’ampliamento e alla conseguente esistenza di vizi di motivazione.

Consta invece che il ricorso contenga apodittiche lamentele per il fatto che la manovra all’interno della tettoia – e con l’accesso limitato alla striscia oggetto di pattuizione – sarebbe scomoda e renderebbe inutilizzabile la servitù.

Di quali prove siano state addotte per sostenere l’esistenza di maggiori bisogni in relazione al godimento del fondo non v’è però alcun cenno.

Nè per vero emerge dagli atti consultabili in sede di legittimità (sentenza d’appello e ricorso) che la questione sia stata posta con accenti puntuali al giudice di merito, il quale non a caso ha rigettato la domanda proprio perchè non corrisponde al disposto dell’art. 1052 c.c. la pretesa di disporre di più ampia servitù solo per un’esigenza soggettiva di maggiore comodità. 3) La relazione preliminare così prosegue: “Il seconde motivo, che concerne l’usucapione della servitù, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’individuazione del sedime della servitù contesa ed alla valutazione delle prove testimoniali.

Decisivo è questo secondo profilo, indispensabile per la prova del possesso ultraventennale.

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è irreprensibile nel valutare le deposizioni dei testi D.P. e B., delle quali è sollecitato il riesame da parte del ricorrente. La Corte di legittimità non ha questo potere, dovendosi limitare al sindacato di congruità della motivazione, che nel caso di specie non solo non è scalfito dalla lettura integrale delle due deposizioni diligentemente riportate in ricorso, ma anzi si segnala per la puntualità della lettura e l’acutezza e completezza della valutazione, logicamente ineccepibile. Tanto vale sia con riguardo alla insufficienza della deposizione D.P. ad attestare l’esercizio del passaggio, da parte del ricorrente e della sua famiglia (e non quindi di occasionali visitatori) sull’area qui controversa, in modo tale da giustificare l’usucapione, sia con riguardo alla deposizione B.. Rimangono poi decisive e insuperate le valutazioni complessive, dipendenti dall’esame degli altri testi, riportato in sentenza e soprattutto la non esclusività del possesso, profilo neppure censurato in ricorso.” Anche queste considerazioni trovano pieno consenso del Collegio. Sono logiche e coerenti le valutazioni dei giudici di appello, i quali hanno osservato che la condotta più significativa (cioè l’aver calpestato il terreno antistante la tettoia per tutta la sua lunghezza al fine di depositare le casse di uva) è stata tenuta per un arco di tempo limitato durante la vendemmia; che tale comportamento era giustificato dalla tolleranza che si instaura tra fratelli o tra zio e nipote (come nella specie) e che si registra tra coltivatori diretti vicinati per “prassi usale di normale collaborazione”.

La censura relativa alla prova dell’usucapione va quindi disattesa.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, tenuta il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA