Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7754 del 02/04/2014
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7754 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17812-2012 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA – 01585570581, in
persona
dell’institore
elettivamente
avv.
domiciliata
in
VINCENZO
ROMA,
PIAZZA
SICA,
DI
SANT’ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio
dell’avvocato D’ERCOLE STEFANO, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro
LANCIA EMILIA, COSOLO ADALBERTO, MASULLO CATELLO,
TABERINI ANNALENA, FERRETTI LAURA, elettivamente
domiciliati in ROMA, P.ZZA SAN LORENZO IN LUCINA 4,
presso lo studio dell’avvocato DI CASTRO SILVIO, che
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Data pubblicazione: 02/04/2014
li rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controricorrenti nonchè contro
LO SARDO FRANCESCO, POCCHIARI ANNA, BROCCHIERI
OLIMPIA, PECHIARI GIULIANA, MORANA GIUSEPPE, MENE’
RENATO, MAZZONE ENNIO, POCCHIARI MARIA TERESA, STAFFA
LIDIA, ANDREINI PIA, ARQUINI ANNA, LO SARDO ELENA,
CERRUTI ALESSANDRO, BONCOMPAGNI EMMA, DALL’OSTA
GIULIANO, CARATELLI ENZO, NASONI UMBERTO, MOSCETTI
ALBERTO, MARELLI GIULIO, MATHES HEIDEGARD, SCHIPANI
LIDIA, DE PAOLIS LIDIA, CALDARI PAOLO, RUOTOLO MARIO,
SALVIUCCI GIOVANNI, ANGELETTI ALBERTO, ANGELETTI
GIORGIO, SANNINO RENATO, AMALIA DONATELLA, LIANI
FIORENZA;
–
avverso
la
sentenza n.
intimati
–
2261/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2011 R.G.N.
5774/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato NICOLA PALOMBI per delega;
udito l’Avvocato SILVIO DI CASTRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
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LICIA, COLOTTO VINCENZO, MAGLIETTA GIUSEPPE, SANNINO
il
rinvio
a
n.r.
con
rigetto
dell’istanza
all’autorizzazione per pubblici proclami.
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Ric. n. 17812/12 rg. – Ordinanza
Ordinanza
Rilevato che:
– il ricorso ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza della
corte di appello di Roma n.2261/11, confermativa della
Ferroviaria Italiana spa l’adozione dei provvedimenti idonei
ad eliminare le immissioni di rumore e vibrazioni, eccedenti
la normale tollerabilità, nel passaggio di convogli
ferroviari lungo la linea Roma-Firenze, in corrispondenza
delle zone denominate ‘Prato della Signora’ e Nomentana;
condannando altresì Rete Ferroviaria Italiana spa al
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori,
tutti residenti nelle suddette zone;
– il ricorso risulta notificato a tutte le controparti
costituitesi in appello (Lancia, Masullo Catello + altri),
non anche a quelle ivi rimaste contumaci (Lidia Staffa, Pia
Andreini, Anna Tarquini, Elena Lo Sardo, Alessandro Cerruti,
Emma Boncompagni, Giuliano Dall’Osta, Enzo Caratelli, Umberto
sentenza con la quale il tribunale di Roma ordinava a Rete
Nasoni, Alberto Moscetti, Giulio Marelli, Heildegard Mathes,
Lidia
Schipani, Lidia De Paolis, Paolo Caldari, Mario
Ruotolo, Giovanni Salviucci, Alberto Angeletti, Giorgio
Angeletti, Renato Sannino, Donatella Amalia e Fiorenza
Liani); con riguardo alle quali è stata dalla ricorrente
depositata il 24.7.12 istanza di rimessione in termini per
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Ric. n. 17812/12 rg. – Ordinanza
poter effettuare la notificazione del ricorso per pubblici
proclami ex articolo 150 cod.proc.civ;
– in tale istanza, rimessa dal Presidente della Sezione al
collegio decidente, Rete Ferroviaria Italiana spa dà atto del
mancato esito della notificazione (da ritenersi nulla e non
procuratore domiciliatario di primo grado, nonché presso
taluni indirizzi anagrafici, rappresentando al contempo i
presupposti nella specie per la notificazione ex articolo 150
cod.proc.civ., atteso che risalire alle esatte generalità ed
alla attuale reperibilità di tutte le controparti pretermesse
si rivelerebbe particolarmente difficile;
– contrariamente a quanto così dedotto, non ricorre nella
specie il requisito di somma difficoltà a notificare il
ricorso nei modi ordinari, atteso il numero rilevante ma non
per questo eccessivamente elevato dei destinatari (22),
nonché la possibilità per Rete Ferroviaria Italiana spa di
rintracciarne l’attuale residenza mediante apposita indagine
anagrafica, ed anche sulla base della residenza da essi già
dichiarata agli atti di causa (presupposto per una
ricostruzione storica della identificazione nominativa e //
dell’attuale reperibilità degli interessati);
il contraddittorio nei confronti di tali soggetti dovrà
pertanto essere integrato, a cura di parte ricorrente e
previe le ricerche del caso, nelle forme ordinarie;
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inesistente) tentata a queste ultime controparti presso il
Ric. n. 17812/12 rg. – Ordinanza
– rigetta l’istanza della ricorrente di rimessione in termini e
di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex
art.150 cod.proc.civ.;
– rinvia a nuovo ruolo, dando termine di giorni 180 dalla
comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del
– si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 28.1.14.
contraddittorio mediante notifiche ex articoli 137 segg.cpc.