Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7753 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. II, 30/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO, in persona del Prefetto

in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso gli uffici della quale è per legge domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

N.F.;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Cava dè Tirreni n. 306

depositata il 7 marzo 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17

dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sig.ra N.F. propose opposizione a ordinanza ingiunzione del Prefetto di Salerno, con cui le era stata applicata sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della L. 15 dicembre 1990, n. 386 sull’assegno bancario.

Il Giudice di pace di Cava dè Tirreni ha accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, l’opposizione sul rilievo che l’opponente aveva dimostrato di aver pagato l’assegno al prenditore prima che quest’ultimo lo girasse ad un terzo, e di avere ottenuto la cancellazione del protesto dal tribunale.

il Prefetto di Salerno ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimata.

La causa è pervenuta alla pubblica udienza su ordinanza del collegio cui era stata inizialmente assegnata per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si sostiene che l’illecito contestato era emissione di assegno senza autorizzazione (L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 1), non già senza provvista (art. 2 L. cit.), e che per tale fattispecie l’avvenuto pagamento non ha alcuna rilevanza.

il motivo è fondato sotto il profilo della omessa motivazione su un punto decisivo, quello, cioè, della precisa individuazione della fattispecie di illecito contestata, sulla quale effettivamente la sentenza impugnata è del tutto carente.

Essa va pertanto cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Cava dè Tirreni in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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