Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7752 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. II, 30/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTO DI MATERA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

è domiciliato per legge;

– ricorrente –

contro

M.N.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Matera n. 306/2005,

depositata il 15 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17

dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. M.N. propose opposizione a verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità) accertata mediante apparecchiatura “telelaser”.

Il Giudice di pace di Matera, nel contraddittorio con la locale Prefettura, accogliendo l’opposizione ha ritenuto l’illegittimità dell’accertamento eseguito mediante telelaser perchè detto apparecchio non produce documentazione fotografica.

Il Prefetto di Matera ha quindi proposto ricorso per cassazione, a ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato, per un motivo, cui non ha resistito l’intimato.

La causa è pervenuta alla pubblica udienza su ordinanza del collegio cui era stata inizialmente assegnata per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dato atto che la proposizione del ricorso da parte del Prefetto di Matera (e non del Ministero dell’Interno in persona del Ministro, unica autorità legittimata a resistere all’opposizione a verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale), ma con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che non ha sollevato questioni di legittimazione, vale a sanare il difetto di legittimazione passiva registratosi nel giudizio di primo grado, svoltosi appunto nei confronti del Prefetto.

Il ricorso, con cui si censura l’affermazione della necessità del rilevamento fotografico dell’infrazione accertata mediante telelaser, è manifestamente fondato, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell’art. 142 C.d.S., comma 6, trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall’art. 345 reg. C.d.S., la velocità del veicolo e non essendo prescritto, nè dalla norma primaria, nè da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’accertamento dell’infrazione (cfr., ex multis, Cass. 17754/2007, 7013/2006).

La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte) con il rigetto dell’opposizione.

Le spese del giudizio di legittimità (nulla essendo dovuto a titolo di spese per il giudizio di merito, in cui la Prefettura non si è avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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