Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7752 del 18/03/2021
Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7752
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15719/2019 proposto da:
M.S., rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Bortoletto,
(Pec: patrizia.bortoletto.ordineavvocatiravenna.eu) giusta procura
speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello Stato, che lo rappresenta per legge;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositatO il
15/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
M.S., proveniente dal (OMISSIS), ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti del decreto del tribunale di Bologna in data 15-4-2019, che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese;
il ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – il primo motivo, con cui è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 a proposito della valutazione della credibilità personale, è inammissibile, avendo il tribunale formulato un giudizio di fatto in base alle fonti consultate e alle informazioni specificamente assunte, in esatta aderenza al disposto evocato;
II. – il secondo motivo, col quale è dedotta la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge in non chiara coordinazione logica, è inammissibile poichè incentrato su una miscellanea di tesi astratte, riferite promiscuamente a tutti gli istituti astrattamente invocabili (rifugio, protezione sussidiaria e protezione umanitaria), senza tuttavia un chiaro riferimento a errori di diritto concretamente imputabili al provvedimento impugnato in relazione a ciascuna delle statuizioni adottate.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021