Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7752 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15719/2019 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Bortoletto,

(Pec: patrizia.bortoletto.ordineavvocatiravenna.eu) giusta procura

speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta per legge;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositatO il

15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.S., proveniente dal (OMISSIS), ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti del decreto del tribunale di Bologna in data 15-4-2019, che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il primo motivo, con cui è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 a proposito della valutazione della credibilità personale, è inammissibile, avendo il tribunale formulato un giudizio di fatto in base alle fonti consultate e alle informazioni specificamente assunte, in esatta aderenza al disposto evocato;

II. – il secondo motivo, col quale è dedotta la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge in non chiara coordinazione logica, è inammissibile poichè incentrato su una miscellanea di tesi astratte, riferite promiscuamente a tutti gli istituti astrattamente invocabili (rifugio, protezione sussidiaria e protezione umanitaria), senza tuttavia un chiaro riferimento a errori di diritto concretamente imputabili al provvedimento impugnato in relazione a ciascuna delle statuizioni adottate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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