Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7752 del 08/04/2020

Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 08/04/2020), n.7752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11198/2017 proposto da:

FONDAZIONE CEUR, in persona del Consigliere Delegato e legale

rappresentante Dott. C.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VIRGILIO 18, presse lo studio dell’avvocato CARMINE

GRISOLIA, rappresentata e difesa dagli avvocati PAL FARKAS, PATRIZIO

TRIFONI;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA SAN DOMENICO IN ITALIA, B.O., domiciliati ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI GIORGI, ANDREA

SALOMONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 546/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 2 – 3

– 9 del ricorso;

udito l’Avvocato FURKAS PAL;

udito l’Avvocato GIOVANNI MARRA per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La presente controversia trae origine dallo spoglio di un complesso aziendale, adibito a collegio universitario, consumato da parte della proprietaria, la Provincia di San Domenico in Italia (già Provincia Domenicana Utriusque Lombardie) e di padre B.O. ai danni dell’affittuaria Fondazione C.E.U.R. – Centro Europeo Università e Ricerca, la quale, all’esito di ricorso possessorio proposto al Pretore di Bologna, ottenne l’ordine di reintegrazione nel possesso del medesimo complesso aziendale.

Instaurato dalla Fondazione il giudizio di merito, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2982/2004, confermò l’ordinanza di reintegra e condannò la Provincia al risarcimento del danno conseguente all’illegittimo spoglio, liquidato in Euro 402.231,79, pari alle spese sostenute dall’affittuaria per il pagamento degli stipendi ai dipendenti durante il periodo in cui gli stessi non avevano svolto le prestazioni lavorative, per la sistemazione degli studenti ospiti del collegio presso strutture esterne, per il ripristino dell’immobile nelle condizioni in cui si trovava prima degli interventi effettuati dal locatore.

La decisione fu riformata dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 323/2008.

I giudici di secondo grado, pur ritenendo integrato lo spoglio, rigettarono la pretesa risarcitoria della Fondazione, ritenendo che si trattassero di costi non in stretta correlazione con lo spoglio medesimo, bensì volti al ripristino del bene in vista della prosecuzione dell’attività aziendale oltre il termine cessazione del contratto.

La pronuncia d’appello fu cassata dalla prima Sezione di questa Corte con sentenza n. 7741/2014, sulla base del principio di diritto secondo cui: “tenuto conto che la reintegrazione prevista dall’art. 1168 c.c., ha la finalità di consentire la disponibilità del bene nelle medesime condizioni in cui era esercitato il possesso prima dello spoglio, il risarcimento del danno subito per effetto della privazione del possesso non può limitarsi ai pregiudizi derivanti dallo spoglio dovendo essere considerata anche la lesione patrimoniale consistita nei costi di sopportati per ripristinare il bene che, per effetto degli interventi compiuti nel frattempo dallo spogliatore, sia in condizioni tali da non consentire di godere del possesso secondo le modalità esercitate prima dello spoglio; nella specie il danno andrà verificato tenendo conto che lo spoglio ha avuto ad oggetto un complesso alberghiero, ovvero un’azienda che è costituita dall’insieme dei beni organizzati ai fini dell’esercizio dell’impresa”.

2. Adita in sede di rinvio, la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza n. 546/2017, depositata il 28 febbraio 2017, ha condannato la Provincia San Domenico e padre B., in solido tra loro, al

pagamento in favore della Fondazione al risarcimento dei danni consistenti nei costi sopportati per il ripristinare il bene, liquidati in via equitativa nell’importo di Euro 50.000.

I giudici del rinvio hanno osservato come fosse incontestabile che, prima dello spoglio, la struttura e gli impianti del complesso immobiliare di cui è causa fossero idonei all’esercizio di collegio per studenti e che, dopo lo spoglio attuato dalla proprietaria, quest’ultima avesse compiuto opere di ampia demolizione.

Hanno tuttavia ritenuto non provato che gli interventi risultanti dalle fatture esaminate dal c.t.u. fossero stati effettivamente eseguiti e pagati dalla Fondazione e fossero in rapporto di causalità con le opere di demolizione eseguite dalla proprietà.

La Corte ha infatti evidenziato che il c.t.u. e il suo ausiliario avevano riferito di non aver potuto direttamente riscontrare l’esistenza delle opere realizzate dalla Fondazione, in quanto le stesse, in sede di accertamento tecnico preventivo, risultavano già rimosse e demolite dalla proprietà, cui il complesso era stato nel frattempo riconsegnato all’esito di giudizio petitorio.

Inoltre, quanto alla congruità delle spese asseritamente sostenute dalla Fondazione, la Corte d’appello ha osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’urgenza di ripristinare la funzionalità dell’immobile non poteva giustificare esborsi molto superiore alle tariffe usualmente praticate.

La Corte di Bologna ha infine ritenuto carente la prova del pagamento delle spese di cui la Fondazione aveva chiesto il rimborso, opinando, in proposito, di non poter considerare prova sufficiente a riguardo la generica deposizione di una dipendente amministrativa della Fondazione stessa, la quale si era limitata a dichiarare di aver provveduto al pagamento di tutte le fatture prodotte dalla Fondazione, senza però specificare mezzi e tempi dei pagamenti, e di aver registrato le fatture nella contabilità aziendale.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, la Fondazione C.E.U.R. – Centro Europeo Università e Ricerca.

3.1. Resistono con controricorso notificato oltre i termini di legge la Provincia di San Domenico in Italia e il signor B.O., i quali formulano altresì istanza di rimessione in termini.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Occorre preliminarmente esaminare l’istanza di rimessione in termini formulata dai resistenti, i quali affermano di aver potuto visionare la notifica del ricorso eseguita presso la casella di posta elettronica dell’avvocato Giorgi solo in data 2 agosto 2017 in quanto, per una ragione tecnica non dipendente dalla volontà del medesimo difensore, il messaggio contenente la predetta notifica non è stato dal sistema inserito nella cartella di posta in arrivo.

Tale istanza non può essere accolta.

In materia questa Corte si è già pronunciata, affermando che il titolare dell’account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata” (Cass. Sez. L. 21-05-2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03-01-2017, n. 31; Cass. civ. Sez. VI -1, 07-07-2016, n. 13917).

5.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 394 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe modificato l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo, travalicando i poteri a lei spettanti nel giudizio di rinvio.

In particolare, la Corte d’appello avrebbe effettuato una rilettura della consulenza tecnica d’ufficio eseguita durante il giudizio di primo grado, nonchè una vera e propria nuova valutazione di elementi istruttori già acquisiti al processo, quale ad esempio la prova del pagamento delle spese di cui la Fondazione aveva chiesto il rimborso.

In ogni caso, il giudice del rinvio non avrebbe applicato correttamente il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7741/2014.

In base a tale principio, il giudice del merito avrebbe dovuto indagare in ordine al legame di necessità intercorrente tra le spese sostenute dalla Fondazione per ripristinare il collegio e la prosecuzione dell’attività ivi svolta. I giudici bolognesi, anzichè procedere con l’accertamento del suddetto legame di necessità, hanno fondato la propria analisi sul diverso criterio del nesso di causalità tra le demolizioni eseguite dalla Provincia dopo lo spoglio e i lavori di ripristino eseguiti dalla Fondazione dopo la reimmissione nel possesso.

Il motivo è fondato.

Il giudice del rinvio non si è attenuto al principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 7741/2014, il quale gli imponeva di quantificare il danno consistente nei costi sopportati dalla Fondazione per ripristinare il bene che, per effetto degli interventi compiuti dalla Provincia, era in condizioni tali da non consentire di godere del possesso secondo le modalità esercitate prima dello spoglio.

Del tutto illegittimamente, dunque, la Corte d’appello ha sovrapposto una propria, soggettiva ed immotivata valutazione a quella correttamente compiuta dal Tribunale, che aveva, viceversa, analiticamente (e del tutto correttamente) analizzato le risultanze istruttorie emerse nel primo grado di giudizio.

E’ pertanto fondata la censura della ricorrente secondo cui il giudice del rinvio avrebbe illegittimamente disatteso il principio di diritto stabilito dal giudice di legittimità.

Risulta infatti evidente come l’indagine circa la sussistenza del nesso di causalità tra interventi eseguiti dalla Fondazione e demolizioni effettuate dalla Provincia fosse tanto imprescindibile quanto logicamente presumibile, alla luce di tutte le emergenze istruttorie compiutamente evidenziate dal giudice di primo grado (e del tutto ignorate dal giudice del rinvio) ai fini della quantificazione del danno, e precedesse logicamente l’accertamento della necessarietà degli interventi al fine del pieno reintegro nel possesso.

Alla luce del principio di diritto predicato da questa Corte, difatti, non si sarebbe potuto porre a carico della Provincia il solo costo di lavori che, sebbene necessari per l’esercizio del collegio universitario, non erano dipesi da modificazioni dello stato dei luoghi effettuate dallo spogliatore.

5.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non aver la Corte tenuto conto di quanto emerso dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo di primo grado.

Infatti, oltre alla dipendente amministrativa della Fondazione, erano stati escussi altri tre testi, i quali avevano tutti confermato l’esecuzione delle opere impiantistiche.

5.3. Con il terzo motivo si denunzia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contraddittoria motivazione della sentenza e la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Sarebbero tra loro inconciliabili, da un lato, l’affermazione della incertezza ed incompletezza del quadro probatorio circa l’effettiva esecuzione dei lavori, l’effettivo esborso di denaro e la congruità dell’ammontare speso dalla Fondazione e, dall’altro lato, la conclusione di poter comunque liquidare il danno in via equitativa, sul mero assunto che taluni lavori fossero stati sicuramente stati eseguiti ed abbiano perciò comportato un qualche esborso.

Le due ipotesi si porrebbero, difatti, come alternative tra di loro: o la Fondazione non ha dato prova dell’effettiva esecuzione dei lavori e del relativo pagamento, non fornendo così nemmeno la prova della sussistenza del danno stesso, oppure, vista la non contestabilità di alcuni interventi che hanno comportato esborsi di denaro, il danno non può essere determinato in misura differente rispetto a quanto riportato nelle fatture prodotte.

La Corte d’appello, inoltre, avrebbe fatto un uso incongruente degli esiti della c.t.u., accogliendo in modo acritico le considerazioni fornite dal perito in ordine alla mancanza di nesso di causalità tra le demolizioni eseguite dalla Provincia e le ricostruzioni fatte dalla Fondazione, salvo poi discostarsene in punto di quantificazione delle spese sostenute dalla Fondazione, ritenendo che l’urgenza di ripristinare la funzionalità dell’immobile non potesse giustificare esborsi molto superiore alle tariffe normalmente praticate.

Il secondo e terzo congiuntamente esaminati sono pienamente fondati.

Occorre premettere che questa Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello formulando il seguente principio di diritto “tenuto conto che la reintegrazione prevista dall’art. 1168 c.c., ha la finalità di consentire la disponibilità del bene nelle medesime condizioni in cui era esercitato il possesso prima dello spoglio, il risarcimento del danno subito per effetto della privazione del possesso non può limitarsi ai pregiudizi derivanti dallo spoglio, dovendo essere considerata anche la lesione patrimoniale consistita nei costi sopportati per ripristinare il bene che, per effetto degli interventi compiuti nel frattempo dallo spogliatore, sia in condizioni tali da non consentire di godere del possesso secondo le modalità esercitate prima dello spoglio; nella specie il danno andrà verificato tenendo conto che lo spoglio ha avuto ad oggetto un complesso alberghiero ovvero un’azienda costituita dall’insieme dei beni organizzati ai fini nell’esercizio dell’impresa”.

Ebbene, il giudice del rinvio, nella sentenza oggi nuovamente impugnata, elenca i punti fermi da cui, a suo dire, sarebbe partito per compiere le valutazioni richieste dalla Corte di Cassazione in ottemperanza al principio indicato.

Ritiene pertanto incontestato (pag. 6 sentenza impugnata):

a) che, prima dello spoglio, la Fondazione gestisse attività ricettiva di studenti universitari;

b) che gli impianti, arredi e sanitari fossero intatti;

c) che i locali, prima dello spoglio, fossero in buono stato e idonei a consentire il regolare compimento di tutte le prestazioni connesse all’ospitalità degli studenti;

d) che la Provincia di San Domenico, impossessatasi dei locali, avesse proceduto, “nell’ambito di un ampio progetto di ristrutturazione, all’abbattimento dei muri, alla demolizione del piano terra e dei bagni e che i locali, come confermato dai testi escussi, si presentassero in disuso e ristrutturazione”.

Osserva a tal proposito questo collegio che il giudice del rinvio, nonostante abbia ritenuto, sulla base della documentazione in atti, che l’ultimazione delle opere edili (tramezzature ed infissi) e dei sanitari dei servizi igienici potesse ritenersi provata, ha poi, del tutto contraddittoriamente, opinato di non poter liquidare il danno in misura pari agli importi risultanti dalle fatture esaminate dal c.t.u. (complessivamente circa Lire 125.000.000), ritenendo inoltre che l’urgenza di ripristinare l’immobile non giustificasse esborsi superiori anche del 50% ai prezzi medi di mercato, peraltro “in assenza di prova certa circa l’effettiva corresponsione di tali importi da parte della Fondazione”.

Ebbene, tale motivazione si pone palesemente al di sotto del limite “del minimo costituzionale” predicato da questa Corte di legittimità come necessario ad escludere i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, attesane la insanabile (oltre poco comprensibile) contraddittorietà: ciò risulta ancor più evidente laddove il giudice non ha considerato, ai fini delle spese, l’urgenza di ripristinare la funzionalità dell’immobile al fine di garantire la prosecuzione delle attività in favore degli studenti che avevano concluso con la Fondazione i contratti di ospitalità, non traendo da tale circostanza la necessaria conseguenza logica circa la lievitazione dei relativi costi.

I motivi esaminati risultano, pertanto, pienamente fondati, avendo il Giudice di appello fatto evidente malgoverno del principio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo cui è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione che si esaurisce nel caso di specie nella “motivazione apparente” e nel “contrasto irriducibile tra affermazioni”.

Risultavano, difatti, del tutto inapplicabili, nel caso di specie, i principi giurisprudenziali, pur affermati da questa Corte in tema di accertamento e liquidazione del danno, secondo cui il giudice può addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa tanto nell’ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare per l’impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto in quella di notevole difficoltà di compierne una precisa quantificazione qualora la peculiare natura del pregiudizio lamentato dall’attore (pur ritenuto esistente, sotto il profilo dell’an debeatur) renda impervia ovvero impossibile la prova concreta del suo preciso ammontare – onde la legittimità del ricorso ad un’autonoma valutazione equitativa (Cass. civ. Sez. 1, 08-04-2004, n. 6931).

In proposito, va ulteriormente osservato come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduca nell’ordinamento un vizio specifico, denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Ebbene, nel caso di specie, il ricorso rispetta tutti i limiti sopra indicati in quanto indica tutti i fatti omessi.

Infatti il ricorrente condivisibilmente riferisce (pag. 14 del gravame) che il giudice ha del tutto omesso di considerare (oppure, come nel caso del teste R., immotivatamente e contraddittoriamente valutato in termini di genericità) le dichiarazioni testimoniali (testi Ro., P. e Br.) rese nel corso del primo grado del giudizio (9 maggio 2002) in cui i testi rilasciavano dichiarazioni totalmente contrastanti con quanto affermato nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 9 e 10). Tali dichiarazioni, difatti, risultavano del tutto idonee, in assenza di efficace contestazione di controparte, a provare – in ciò confermando in toto il contenuto delle esibite e mai contestate fatture – che gli interventi risultanti dalle dette fatture, pur esaminate dal CTU, erano stati effettivamente eseguiti e pagati dalla Fondazione, e che era stata data la prova circa la funzionalità degli impianti di riscaldamento, acqua calda ed impianto elettrico oltre che dell’esecuzione delle opere murarie.

Rispettivamente:

– la teste R., dipendente amministrativa e contabile della Fondazione ha fornito dichiarazioni in cui ha affermato di essere a conoscenza dell’esecuzione dei lavori svoltisi nel settembre 1997 e riconosceva le fatture pagate dalla Fondazione e debitamente registrate (dichiarazione, dunque, niente affatto “generiche”, come immotivatamente ritenuto dalla Corte territoriale);

– il teste P. ha dichiarato di aver eseguito i lavori idraulici per conto della Fondazione ed ha riconosciuto come proprie le fatture che gli sono state esibite, riconoscendone altresì l’integrale pagamento;

– il teste Br. ha affermato di aver eseguito i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico per conto della Fondazione ed ha del pari riconosciuto le fatture da lui emesse;

– il teste Ro. ha dichiarato a sua volta di aver eseguito i lavori in muratura ed ha riconosciuto anche egli le fatture mostrategli.

Di tali, assorbenti circostanze, evidentemente dimostrative della veridicità dell’assunto attoreo, la Corte di appello di Bologna non ha operato una corretta valutazione in diritto (rectius, non ha operato alcuna concreta valutazione), pervenendo, conseguentemente, ad una decisione tanto arbitraria quanto immotivata.

5.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa motivazione e la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

La corte di merito, nel determinare equitativamente la misura del danno patito dalla Fondazione, avrebbe omesso l’enunciazione delle ragioni e dei motivi che lo hanno indotto a pronunciarsi in tal senso.

Il motivo è fondato.

Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che se “l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità”, occorre, nondimeno, che “la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito” (Cass. Sez. 3, 13 ottobre 2017, n. 24070; in senso analogo Cass. Sez. 1, 15 marzo 2016, n. 5090), essendosi anche precisato che “al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum” (Cass. Sez. 3, 31 gennaio 2018, n. 2327).

Da ciò consegue che, allorchè non siano indicate, come appunto nel caso di specie, le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione, sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. (Cass. civ. Sez. 3, 13/09/2018, n. 22272).

Alla luce di quanto sopra non è conforme a diritto la decisione impugnata laddove procede ad una quantificazione del danno in via equitativa in assenza di qualsivoglia indicazione dei criteri seguiti a tal fine.

6. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è fatto obbligo di attenersi ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2020

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