Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7751 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 19/11/2010, dep. 05/04/2011), n.7751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.R. (OMISSIS), in proprio e nella qualità

di erede di B.C. e F.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio

dell’avvocato FISCHIONI GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALATO LEONARDO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BAMBINA ANDREA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

B.V., B.G., B.F.,

B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1574/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

17/07/09, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI, nulla

osserva.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione B.R..

Ha resistito B.P., anche nella qualità erede di F. F. e di B.C..

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore depositava la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo le condizioni per la decisione della causa in camera di consiglio sul rilievo che il ricorso fosse da rigettare per manifesta infondatezza.

OSSERVA:

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla richiamata relazione che di seguito si riporta:

“1. B.P. conveniva in giudizio B.R. per sentirlo condannare alla demolizione di una costruzione realizzata su metà del terrazzo facente parte di un edificio in comproprietà fra le parti in causa.

Il convenuto resisteva, sostenendo la mancanza dei presupposti di cui all’art. 1127 cod. civ. e ottenendo l’integrazione del contradditorio nei confronti di F.F. e di B.C., da lui indicati quali comproprietari del predetto cespite.

Il tribunale accoglieva la domanda con sentenza che era confermata in sede di gravame.

Ha proposto ricorso per cassazione B.R. in base a un unico motivo.

Ha resistito B.P..

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., dovendo essere rigettato per manifesta infondatezza.

L’unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1127 cod. civ. e nullità della sentenza, denuncia la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari secondo quanto risultava dall’atto di compravendita del 18 dicembre 1979: tale difetto doveva essere rilevato d’ufficio dalla Corte di appello.

Occorre premettere che il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni dei litisconsorti necessari, non costituendo un’eccezione in senso proprio, può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità. Tuttavia, tale eccezione può essere formulata solo alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato (Cass. 17581/2007;

20260/2006).

La questione sollevata con il ricorso è ormai preclusa posto che era stata quanto meno implicitamente risolta dal tribunale, il quale in base alle allegazioni dei fatti posti a base della domanda e delle stesse eccezioni del convenuto (il quale aveva dedotto soltanto che il bene de quo era in comproprietà anche dei soggetti nei confronti della quali poi fu ordinata l’integrazione del contraddittorio), ha ritenuto che il bene de quo era di comproprietà esclusivamente delle parti in causa: tale affermazione non ha formato oggetto di censura con i motivi di gravame formulati dell’appellante”. Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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