Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7750 del 08/04/2020

Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 08/04/2020), n.7750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6544/2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

97, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ADOLFO LEONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PASQUINELLI;

– ricorrente –

contro

DUOMO UNIONE SPA, P.D. & C. SNC;

– intimati –

nonchè da:

P.D. & C. SNC, CENTRO COMMERCIALE IL PLANETARIO 47814

– (OMISSIS), in persona del socio e legale rappresentante

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo

studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ETTORE VANNINI;

– ricorrente incidentale –

contro

DUOMO UNIONE SPA, M.R.;

– intimati –

nonchè da:

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA A R.L., in qualità di

cessionaria del portafoglio assicurativo della DUOMO UNIONE

ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale Dott.

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE DELLE BELLE

ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ANTONIO SCALISE, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

P.D. & C. SNC, M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1765/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, architetto M.R., ha realizzato il progetto di un centro benessere in (OMISSIS), per conto della Beauty Center s.r.l. (oggi P.D. & c. s.n.c.).

Tempo dopo l’ultimazione dei lavori, la società proprietaria del ristorante sottostante ha citato in giudizio la società titolare del centro benessere lamentando infiltrazioni nel proprio stabile derivanti proprio da quel centro.

La P. ha chiamato in garanzia l’architetto, che aveva realizzato i lavori, il quale, a sua volta, ha chiamato a propria garanzia la compagnia di assicurazione, Domo Unione Assicurazioni spa.

Contemporaneamente, l’architetto M. ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo contro la P. (allora Beauty Center) per il pagamento di sue competenze proprio in relazione all’opera prestata per la realizzazione di quel centro benessere.

La P. proponeva opposizione, ed in via riconvenzionale domandava risarcimento per i danni da erronea progettazione del proprio locale, a loro volta causa di quelli al locale sottostante, giudizio nel quale si costituiva il M. chiedendo la chiamata in giudizio della Domo Unione Assicurazioni onde essere manlevato da tale richiesta.

Il giudice di primo grado respingeva l’opposizione e dunque confermava il decreto ingiuntivo riconoscendo al M. le somme da lui pretese a pagamento delle prestazioni professionali, ma, in accoglimento della domanda riconvenzionale della P., lo condannava al risarcimento dei danni causati all’immobile da erronea progettazione, ritenendo altresì tenuta la Domo Unione Assicurazioni a manlevare l’architetto.

Questa decisione veniva confermata dalla corte di appello, salvo che per quanto attiene alla operatività della garanzia. La Domo Unione Assicurazioni infatti aveva proposto appello sostenendo che la polizza non copriva i danni alla cosa progettata, bensì solo a terzi.

Ora l’architetto propone ricorso per Cassazione avverso tale statuizione con tre motivi, a fronte dei quali v’è costituzione della P. con ricorso incidentale, e della Domo Unione Assicurazioni, con ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Le parti hanno depositato, in data 15 novembre 2019, rinuncia e relativa accettazione agli atti, cosi che il giudizio deve dichiararsi estinto.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2020

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