Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7750 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 05/04/2011), n.7750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.A., N.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

R. SCHIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato FASANO FLAVIO,

giusta del mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 14 5, presso lo studio dell’avvocato

COLELLA STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato MACRI’

DOMENICO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NIZZA 92, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LEGGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEZZI SANDRO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 475/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

3/06/09, depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Avverso la decisione indicata in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione N.A. e N.C., eredi di N.R. deceduto nel corso del giudizio di appello, in base a due motivi.

Hanno resistito gli intimati.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso fosse da rigettare per manifesta infondatezza.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

OSSERVA:

Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. si legge quanto segue:

“1 P.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce R.C. e N.R. per sentire: emettersi, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto del contratto preliminare intercorso fra esso attore e C.R. che l’aveva acquistato da N.R.; in subordine la condanna dei convenuti alle restituzioni delle somme pagate.

Il N. chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo dell’immobile di sua proprietà e, deducendo di non averlo mai trasferito alla R., instava per la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni.

La R. rimaneva contumace.

Il Tribunale accoglieva in parte le domande proposte dall’attore e quella riconvenzionale avanzata dal N. con sentenza che era annullata in sede di gravame in cui era dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per la nullità della notificazione dell’atto di citazione alla R.: in considerazione dell’unicità del rapporto, vertente sulla titolarità alle parti del bene in contestazione, era escluso che sussistessero i presupposti per la trattazione separata dei rapporti processuali.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi A.N. e N.C., eredi di N. R. deceduto nel corso del giudizio di appello.

Hanno resistito gli intimati.

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

Il primo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza laddove aveva escluso la trattazione separata dei rapporti processuali, quando, come era risultato dalla sentenza di primo grado, non era contestato che il fabbricato in questione era di proprietà del N. e che nessun rapporto obbligatorio esisteva nei confronti di esso o che la R. fosse stata autorizzata a stipulare atti di qualsiasi natura: la domanda riconvenzionale spiegata dal N. rientrava nello schema dell’azione negatoria.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che la configurabilità o meno di un litisconsorzio necessario, sostanziale o quanto meno processuale, va determinata ex ante sulla base della prospettazione a stregua delle domande rispettivamente proposte dalle parti e del rapporto dedotto in giudizio Cass. 3647/2004), mentre l’eventuale insussistenza delle ragioni poste a base della domanda ovvero la sua infondatezza concernono il merito della pretesa fatta valere (e le consequenziali statuizioni anche relativamente alle spese processuali) ma non possono essere dedotte per escludere in astratto la sussistenza del litisconsorzio. Del tutto inconferenti sono, pertanto, i riferimenti agli accertamenti al riguardo compiuti dalla decisione di primo grado, e ciò dicasi senza considerare che la declaratoria di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado ha evidentemente travolto ogni relativa statuizione.

Nella specie, l’unicità dei rapporti processuali è stata correttamente ritenuta, posto che: a) il P. aveva agito ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. per ottenere l’esecuzione specifica del contratto preliminare con cui la R. aveva promesso di vendergli un bene alla medesima alienato con scrittura privata dal N. che peraltro ne era tuttora l’intestatario, dovendo qui ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento del giurisprudenza di legittimità, nella compravendita di cosa altrui, definitiva o preliminare, l’obbligazione del venditore di far acquistare la proprietà della cosa all’acquirente può essere adempiuta non solo mediante l’acquisto della cosa – con l’effetto legale di far divenire contestualmente proprietario l’acquirente (art. 1478 cod. civ., comma 2) – ma anche inducendo il vero proprietario a prestare il suo consenso al trasferimento della proprietà della cosa all’acquirente (Cass. 1052/1986; 984/1998; 15035/2001; 12004/2004 e altre);

b) oltretutto, la domanda riconvenzionale proposta dal N. nei confronti dell’attore evidenzia la necessaria interdipendenza dei rapporti processuali, atteso che la pretesa risarcitoria invocata per occupazione sine titulo (e, quindi, in base un comportamento quanto meno colposo ascrivibile all’attore-convenuto in riconvenzionale) non poteva prescindere dalla necessità di verificare, da un lato, il regolamento di interessi intervenuto fra l’attore e la predetta R. e, dall’altro, il rapporto da quest’ultima intrattenuto con il N..

Il secondo motivo, lamentando violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7 e artt. 139 e 354 cod. proc. civ., censura la sentenza laddove aveva erroneamente ritenuto che la mancata partecipazione al giudizio della R. era stata determinata da una presunta nullità dell’atto di citazione quando invece era dovuta alla volontà di rimanere contumace, posto che dall’atto di citazione dalla medesima notificato il 7-11.2003 introduttivo di altro giudizio, menzionato nell’atto di appello, era risultato che la predetta era a conoscenza del presente procedimento; d’altra parte, appariva alquanto strano che il suocero che abitava praticamente nello stesso stabile, non avesse consegnato l’atto notificato: la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela – al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità – nè l’ulteriore requisito della convivenza risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario.

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1), introdotto dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, secondo cui il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Ed invero, secondo l’orientamento della Suprema Corte, in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera, con conseguente nullità della notifica stessa, nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto (Cass. 1843/1998): in tal caso non può ritenersi avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale sì basa l’ipotesi normativa della presumibile consegna (Cass. 6817/1999): i motivi del ricorso non offrono argomenti tali da discostarsene da tale indirizzo.

D’altra parte, in ipotesi di nullità della notificazione dell’atto di citazione, la sua conoscenza aliunde, non accompagnata dalla costituzione del convenuto, non vale a sanare tale nullità (Cass. 3495/1983).” Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla richiamata relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dai ricorrenti con la memoria illustrativa: qui occorre soltanto sottolinearsi che, se non sono state specificamente e motivatamente criticate la argomentazioni di cui alla relazione, d’altra parte si è rivelato del tutto fuori luogo il riferimento alla mancanza del litisconsorzio necessario nelle azioni di reintegrazione del possesso, posto che nella specie si verteva in azione di natura personale, atteso che il N., in via riconvenzionale, aveva proposto domanda di restituzione e risarcimento per detenzione sine titulo dell’immobile di sua proprietà nei confronti sia del P. sia della R., la cui partecipazione al giudizio si rendeva pertanto necessaria.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di ciascuno dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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