Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 775 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 14/01/2011), n.775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. PLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI VIGEVANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G.B. MORGAGNI 2-A, presso lo studio

dell’avvocato SEGARELLI UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONUCCI DONATO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

GELMINI SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DONATELLO 23 presso lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato OLGIATI CARLO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANTONUCCI DONATO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Comune di Vigevano propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della 0Gelmini s.r.l. (ora dichiarata fallita, che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento relativo alla Tarsu per l’anno 2000 emesso in relazione alla ritenuta mancanza delle condizioni per la esenzione previste dall’art. 14 punto 3 lett. a) del regolamento comunale come integrato dalla Delib. n. 69 del 2004, la C.T.R. Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, annullava l’avviso opposto rilevando che la modifica al citato art. 14 punto 3 lett. a) del Regolamento Comunale ad opera della Delib. n. 69 era intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione per la Tarsu e che tale modifica, disciplinando diversamente il presupposto di esenzione, doveva ritenersi innovativa e pertanto valevole solo per il futuro.

2. Con un unico, articolato motivo, il ricorrente, deducendo violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 -anche in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 ed al regolamento comunale approvato in virtu’ di tale disposizione (Delib.

C.C. n. 7 del 1999 e Delib. C.C. n. 69 del 2004)-, art. 12 preleggi e L. n. 212 del 2000, art. 3 oltre che vizi di motivazione, rileva:

che, vertendosi in tema ci esenzione dal tributo, gravava sul contribuente l’onere della prova della sussistenza delle relative condizioni; che gia’ prima della modifica introdotta dalla Delib. n. 69 del 2004 doveva ritenersi condizione per l’esenzione de qua non solo la produzione ma anche il recupero o lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti; che in tal senso la normativa era stata interpretata dalle circolari dell’amministrazione, con la conseguenza che alla Delib. n. 69 doveva attribuirsi carattere interpretativo e non innovativo.

Prima di passare all’esame del merito della censura, occorre rilevare che, per quanto concerne la denuncia di violazione di legge (e a differenza di quanto affermato dalla controricorrente), il quesito di diritto risulta esposto, sia pure in assenza di forma interrogativa (peraltro non richiesta dall’art. 366 bis c.p.c.), ed e’ idoneo ad assolvere alla propria funzione, che e’ quella di far comprendere alla Corte di legittimita’, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione de., ricorrente, la regola da applicare.

Per quanto concerne la denuncia di vizio di motivazione, e’ invece da evidenziare che risulta assolutamente generica l’illustrazione richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., ed inoltre che detta denuncia investe anche la motivazione in diritto della sentenza impugnata, risultando pertanto come tale inammissibile e in parte qua assorbita dalla censura di violazione di legge esposta nel medesimo motivo.

Tanto premesso, la censura di violazione delle norme sopra citate e’ da ritenersi fondata, nei termini di cui in prosieguo.

In proposito giova innanzitutto evidenziare che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 dispone che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Atteso il tenore della disposizione in esame – e dovendo escludersi che l’esenzione possa essere stata prevista anche per chi smaltisce rifiuti speciali in discariche abusive o nei cassonetti dei rifiuti urbani -, la norma deve essere interpretata nel senso che l’esenzione dalla TARSU per alcune aree occupate o detenute puo’ essere riconosciuta solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti speciali e che allo smaltimento di tali rifiuti provveda il produttore dei medesimi a proprie spese.

L’onere della prova della sussistenza di entrambi i suddetti presupposti grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione, in quanto, se e’ vero che l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. sul punto, tra le altre, cass. n. 4766 del 2004).

E’ inoltre da rilevare che nel D.Lgs. n. 507 del 1993 il legislatore ha rimesso alla potesta’ regolamentare dei Comuni le disposizioni per la concreta applicazione della tassa, ma non ha certo attribuito ai Comuni medesimi il potere di incidere sui requisiti per la fruizione della esenzione previsti dalla legislazione statale (ossia, nella specie, dall’art. 62 siccome interpretato in questa sede), con la conseguenza che lo smaltimento (o recupero) dei rifiuti speciali, costituendo (unitamente alla produzione dei medesimi in determinate aree) requisito per l’esenzione dalla Tarsu, doveva ritenersi presupposto (anche se non esplicitamente contemplato) anche dall’art. 14 del Regolamento Comunale e che la Delib. 29 novembre 2004, n. 69 non ha fatto altro che esplicitare il presupposto normativo della disposizione regolamentare. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Le alterne vicende della controversia nel merito evidenziano la complessita’ della questione, in mancanza di precedenti di legittimita’ che abbiano espressamente affrontato la questione, ed inducono alla compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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