Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 775 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 13/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.13/01/2017),  n. 775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24661/2012 proposto da:

F.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RUGGERO BONGHI 11/B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PASCUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI ROTONDI;

– ricorrente –

contro

V.M., F.E., F.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTAIONE, 48, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO RIVELLINI, rappresentati e difesi dagli

avvocati UMBERTO DEL BASSO DE CARO, MARIALUISA CAVUOTO;

C.A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 91, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA,

rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO DE LELLIS, RAFFAELE

PANNONE;

– controricorrenti –

F.A., elettivamente domiciliato in SALERNO, CORSO

GARIBALDI 103, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CERRACCHIO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

C.A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA

CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati CARLO DE LELLIS, RAFFAELE PANNONE;

F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RUGGERO BONGHI 11/B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PASCUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI ROTONDI;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

F.D., F.M.;

– intimate –

avverso la sent. non dep.n. 305/2008 e la sentenza n. 2779/2011 della

CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato ROTONDI Luigi, difensore della ricorrente che

preliminarmente ha chiesto la rimessione in termini per la

rinotifica, nel merito ha chiesto l’accoglimento delle difese

esposte ed in atti;

udito l’Avvocato Giuseppe MARINACI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Carlo DE LELLIS difensore della sig.ra C., che si

è riportato alle difese in atti;

udito l’Avvocato CERRACCHIO Alberto, difensore del controricorrente

incidentale che si è riportato agli scritti difensivi;

udito l’Avvocato Francesco MALATESTA con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CAVUOTO Marialuisa, difensore dei resistenti che si è

riportato alle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – F.L. e C.A.G. – nella qualità di eredi di F.V., la prima quale figlia, la seconda quale figlia della figlia premorta F.E. – convennero dinanzi al Tribunale di Benevento gli altri eredi del de cuius nelle persone della moglie F.M.A. e dei figli F.A., F.D., F.M. e F.S.. Esposero che il de cuius aveva donato in vita o lasciato per mezzo di due testamenti ai figli A., D. e S. gran parte dei suoi beni; che i beni relitti risultavano insufficienti ad assicurare le quote di legittima ad esse spettanti. Chiesero, pertanto, che il Tribunale dichiarasse l’apertura della successione di F.V.; acquisisse alla massa ereditaria gli immobili oggetto degli atti di disposizione del de cuius in favore dei convenuti; disponesse le necessarie riduzioni al fine di reintegrare le loro quote di legittima; procedesse alla divisione ereditaria, con ogni provvedimento consequenziale anche in ordine ai frutti e alle rendite.

Si costituirono i convenuti, che resistettero alle domande attoree.

A seguito del decesso di F.M.A., intervenuto in corso di causa, il processo prima fu interrotto, poi fu riassunto con atto di citazione della sola F.L., la quale – avendo la F. con testamento olografo nominato suo unico erede universale il figlio F.S. – propose, con riferimento alla successione della madre, le medesime domande già proposte con riferimento alla successione paterna, chiedendo ritenersi l’inefficacia del testamento lesivo della quota di riserva ad essa spettante.

Il giudizio di primo grado fu definito con due sentenze.

Con sentenza non definitiva n. 1673/2002, il Tribunale di Benevento dispose la integrazione delle quote di riserva spettanti a F.L. e C.A.G. con riferimento alla successione di F.V., nonchè della quota di riserva spettante a F.L. con riferimento alla successione di F.M.A..

Con sentenza definitiva n. 2529/2003, il detto Tribunale dispose poi lo scioglimento delle comunioni ereditarie e la divisione dei beni, determinò i conguagli dovuti tra le parti e compensò tra le parti le spese del giudizio, ponendo quelle di C.T.U. a carico della massa.

2. – Avverso tali pronunce proposero gravame in via principale F.L. e in via incidentale F.A. nonchè – nella qualità di eredi di F.S., nel frattempo deceduto – V.M., F.V. e F.E.. La Corte di Appello di Napoli, prima con sentenza non definitiva n. 3051/2008, rideterminò il valore dei beni di cui alle disposizioni oggetto di riduzione, dichiarando altresì il diritto della attrici ai frutti civili sui beni relitti in rapporto alle quote di eredità ad esse spettanti; poi, con sentenza definitiva n. 2779/2011, rideterminò le quote ereditarie, l’assegnazione dei beni e i rispettivi conguagli, liquidando le somme dovute alle attrici a titolo di frutti civili, la somma da corrispondere agli eredi di F.S. per i miglioramenti apportati ai beni ereditari, compensando tra le parti le spese del giudizio di appello.

3. – Per la cassazione di tali sentenze ricorre F.L. sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso F.A., che propone altresì ricorso incidentale affidato a cinque motivi avverso la sola sentenza definitiva.

Resistono, con separati controricorsi, da un lato C.A.G. nei confronti del ricorso incidentale, dall’altro V.A.M., F.V. e F.E. nei confronti del ricorso principale. Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

La ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale proposta dai resistenti per tardività dello stesso (p. 11 controricorso di C.). Infatti essendo stata la sentenza di appello pronunciata il 31.8.2001 e non notificata, calcolato il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. e due sospensioni feriali, il ricorso risulta essere stato consegnato per la notifica entro il termine di legge.

2. – Col ricorso principale sono formulati quattro motivi nei confronti della sentenza di gravame non definitiva e ulteriori tre motivi nei confronti della sentenza definitiva.

2.1. – Avverso la sentenza non definitiva si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di Appello: avrebbe stimato erroneamente il valore degli immobili costituenti gli assi ereditari, senza avvedersi degli errori compiuti in proposito dal C.T.U. (primo motivo); avrebbe dato erroneo rilievo, ai fini della stima del valore degli immobili, alla data di adozione del piano regolatore del comune di Telese, senza considerare che la zona ove ricadono gli immobili del de cuius era di fatto residenziale almeno da dieci anni prima (secondo motivo); avrebbe errato nel non aver incluso nell’asse ereditario di F.V. la quota di proprietà del di lui fratello Fe.Lo. acquistata dal convenuto F.S., con atto pubblico di compravendita dell'(OMISSIS), in realtà dissimulante una donazione del de cuius (intervenuto all’atto come procuratore del fratello Lo.), ed avrebbe altresì errato nel non ammettere l’interrogatorio formale e la prova testimoniale dedotte in proposito dall’attrice (terzo motivo); avrebbe errato, infine, nell’interpretare la volontà del testatore espressa nei due testamenti dell’1.3.1981 e del 19.6.1981 (quanto motivo).

Le censure non possono trovare accoglimento.

I primi due motivi sono inammissibili, sottoponendo alla Corte doglianze di merito, relative alla stima del valore dei beni, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

Il terzo motivo è infondato. Infatti, la Corte territoriale ha risposto che il bene oggetto della compravendita del 1956 non è mai appartenuto a F.V., che non v’è prova che questi abbia versato alcun corrispettivo al fratello Lo. e che le prove dedotte sul punto sono non conducenti. La motivazione è completa ed esaustiva supera il vaglio di legittimità.

Anche il quarto motivo è inammissibile. Trattasi di una censura criptica, oscura, non adeguatamente svolta e non intellegibile, che non consente alla Corte di cogliere le ragioni delle dedotte violazioni di legge e dei vizi motivazionali denunciati. Nè, d’altra parte, la ricorrente ha lamentato la violazione di canoni ermeneutici relativi alla interpretazione delle dichiarazioni negoziali. In ogni caso, anche questa doglianza si riduce ad una censura di merito.

2.2. – Avverso la sentenza definitiva di appello la ricorrente principale deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di Appello: avrebbe erroneamente diviso i beni tra gli eredi, senza considerarne il reale valore (quinto motivo); avrebbe errato nella stima del valore degli immobili e delle migliorie apportate ad essi da F.S. (sesto motivo); avrebbe errato nel compensare tra le parti le spese della lite (settimo motivo).

Anche questi motivi vanno respinti.

I primi due motivi (il quinto e il sesto) sono inammissibili, in quanto consistono in censure in fatto relative alla stima del valore dei beni e delle migliorie ad essi apportate.

Il settimo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale disposto la compensazione delle spese con congrua motivazione (che richiama la controvertibilità delle questioni e la soccombenza reciproca), insindacabile in sede di legittimità.

3. – Col ricorso incidentale, che è proposto avverso la sentenza definitiva della Corte di Appello di Napoli (p. 33 del controricorso con ricorso incidentale), F.A. deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, perchè la Corte di Appello: avrebbe attribuito al fabbricato insistente sulla particella 271 un valore superiore a quello reale, in contrasto con le risultanze della C.T.U. (primo motivo); avrebbe erroneamente incluso nell’asse ereditario di F.V. il fabbricato costruito da F.A. sulla particella (OMISSIS), nonostante che nell’atto di donazione del terreno il defunto padre avesse specificato che la costruzione era in corso a cura e spese del donatario (secondo motivo); avrebbe erroneamente formato le quote senza tener conto del valore degli immobili al momento della divisione (terzo motivo); avrebbe errato nell’interpretare il testamento di F.V. datato (OMISSIS), escludendo che tale testamento revocasse il precedente testamento dell'(OMISSIS) (quarto motivo); avrebbe erroneamente valutato la quota ereditaria assegnata a F.S., senza considerare che il fabbricato ad esso attribuito era stato danneggiato dal terremoto, ma che lo stesso aveva ottenuto un rilevate contributo pubblico per la sua ristrutturazione ai sensi della L. n. 219 del 1981 (quinto motivo).

Anche queste censure non meritano accoglimento.

Il primo motivo è inammissibile, sia perchè non autosufficiente (non riporta infatti il contenuto della relazione del C.T.U.), sia perchè comunque formula doglianze di merito sulla stima del valore dei beni, inammissibili in sede di legittimità.

Il secondo, il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, perchè riguardano questioni che sono state risolte con la sentenza non definitiva non impugnata. In ogni caso, le censure vertono su accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità.

Il terzo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: perchè denuncia la violazione di legge senza indicare la disposizione violata (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015, Rv. 634359); e perchè, in ogni caso, non è specifico, non riportando i passaggi della C.T.U. (recepita dalla Corte) ove si enunciano i criteri della stima.

4. – In definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere respinti.

Essendo entrambi i ricorsi infondati, per il principio della c.d. ragione più liquida (Sez. U., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Sez. U., Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077), risulta superflua l’esame della istanza di fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra ricorrente principale e ricorrente incidentale in ragione della soccombenza reciproca.

Per il principio della soccombenza, F.L. va poi condannata a rifondere le spese processuali – liquidate come in dispositivo – a V.A.M., F.V. e F.E.; mentre F.A. va condannato a rifondere le spese processuali a C. Antonietta.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna F.L. al pagamento delle spese processuali in favore di V.A.M., F.V. e F.E., che liquida in Euro 5.700,00 (cinquemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge; condanna F.A. al pagamento delle spese processuali in favore di C.A., che liquida in Euro 5.700,00 (cinquemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge; compensa le spese processuali tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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