Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7749 del 24/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8819-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1597/8/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

a) l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti di B.F. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 relativo ad irpef per l’anno di imposta 2004 – ne aveva rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso;

b) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

a) il ricorso va dichiarato inammissibile, per tardività, alla luce della recente pronuncia delle SSUU n. 14594/16 la quale ha affermato il principio per cui in caso di notifica di atti non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante questi appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa;

b) nella specie, infatti, il primo tentativo di notifica (esperito tempestivamente in data 25 marzo 2015) non andò a buon fine per l’irreperibilità del destinatario (domicilio eletto del difensore trasferito) ma, in assenza di prova alcuna in ordine alla data in cui la notificante ebbe notizia dell’esito negativo, il procedimento notificatorio risulta riattivato in data 16 maggio 2015, quindi, oltre il termine ritenuto congruo dalle Sezioni Unite di questa Corte.

c) non vi è pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA