Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7748 del 28/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7748 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 3086-2017 proposto da:
SOCIKTA’ NAVIGLIO A.R.L. (11876320158), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI n.36, presso lo studio dell’avvocato CARLO
NIARFUCCIThLI, che la rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO;
– ricorrente contro
FALLIMENTO DOLFIN GESTIONI TURISTICHI S.R.L.
C.F.03786051007, in persona del curatore fallimentare p.t., elettivamente
domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIINZO n.212, presso lo studio

Data pubblicazione: 28/03/2018

dell’avvocato LEONARDO BRASCA, rappresentato e difeso
dall’avvocato VITTORIO DE FRANCO;

controricorrente

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO del 30/11/2016,

1200/2016 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO
FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento
in forma semplificata.

FATTI DI CAUSA
1. — Naviglio s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto del
17 febbraio 2016 con cui il giudice delegato del Fallimento Dolfin
Gestioni Turistiche s.r.l. dichiarava esecutivo lo stato passivo senza
ammettere il credito da essa vantato in via privilegiata per C
1.616.183,75: credito relativo ai canoni di locazione maturati nel periodo
2001-2009 con riguardo al villaggio turistico denominato Nausicaa.
La curatela, nel costituirsi, contestava la fondatezza del ricorso
assumendo che l’importo corrispondente ai suddetti canoni era stato già
versato alla custodia giudiziaria degli immobili di proprietà delle società
Naviglio e Crazv Sun: tali immobili erano stati infatti sottoposti ad
esecuzione forzata per il recupero di un credito vantato dalla Banca di
Roma.
Il Tribunale di Catanzaro rigettava l’opposizione.
2. — Contro tale pronuncia ricorre per cassazione Naviglio:
l’impugnazione si fonda su due motivi, illustrati da memoria. Resiste con
controricorso il Fallimento Dolfin Gestioni Turistiche.
2

depositato il 21/12/2016, emesso sul procedimento iscritto al n°

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione

degli artt. 1571, 1587, n. 2 e 1175 c.c.. Rileva la ricorrente che il
conduttore ha l’obbligo di pagare il corrispettivo locatizio e, nel corso

contro i canoni di locazione maturati dall’anno 2001 all’anno 2009 non
erano stati versati.
Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo
della controversia, oggetto di discussione tra le parti, oltre che
l’apparenza della motivazione. Rileva l’istante che il Tribunale aveva
omesso di apprezzare la circostanza decisiva del mancato
soddisfacimento del diritto della società locatrice alla percezione dei
canoni di locazione ad essa dovuti.
2. — Entrambi i motivi sono infondati.
Il Tribunale ha basato la sua decisione sul rilievo per cui le somme
corrisposte da Dolfin al custode giudiziario avevano ad oggetto proprio i
canoni di locazione, i quali costituivano frutti civili del bene pignorato. Il
giudice di prime cure ha quindi escluso che la fallita avesse titolo alla
percezione di somme già riscosse legittimamente dalla custodia
giudiziaria.
Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, infatti, essa, insieme alla
società Crazy Sun, aveva garantito, quale terzo datore di ipoteca, il
rimborso del mutuo contratto da Dolfin con la Banca di Roma; a seguito
dell’inadempimento della mutuataria, era stata poi promossa l’azione
esecutiva, sicché l’immobile locato era stato pignorato.
Ciò posto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio
per cui, dopo il pignoramento di un immobile dato in locazione, il
locatore e proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere
al conduttore il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale
3

del rapporto, deve comportarsi secondo le regole della correttezza. Per

legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento
del bene (Cass. 3 ottobre 2005, n. 19323; si vedano pure Cass. 21 giugno
2011, n. 13587, Cass. 29 aprile 2015, n. 8695 e Cass. 27 giugno 2016, n.
13216, quest’ultima non massimata).

memoria ex art. 378 c.p.c., per cui i canoni di locazione sarebbero stati
corrisposti al custode nominato in una procedura esecutiva intrapresa
dalla banca che era creditrice della società fallita, non sposta i termini
della questione, giacché quel che rileva, in questa sede, è la perdita del
diritto di riscuotere i canoni da parte della locatrice, il cui immobile è
stato sottoposto a pignoramento. Ulteriori questioni relative al diritto di
rivalsa di Naviglio nei confronti della fallita per effetto della destinazione
dei canoni al soddisfacimento del credito della banca (il quale aveva ad
oggetto il rimborso del mutuo erogato a Dolfin) non possono rilevare,
giacché in questa sede si controverte dell’insinuazione al passivo del
corrispettivo locatizio, non di altro.
Né il decreto impugnato evidenzia il denunciato omesso esame di
cui all’art. 360, n. 5 c.p.c., giacché la circostanza prospettata dalla
ricorrente (afferente il mancato pagamento del canone da parte del
locatore), oltre ad essere stata presa in considerazione dal Tribunale, non
è affatto decisiva, avendo riguardo a quanto sopra esposto;
manifestamente priva di fondamento è, poi, la deduzione, svolta
all’interno del secondo motivo, del vizio consistente nella natura
meramente apparente della motivazione.
3. — Il ricorso è dunque respinto.
4. — Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
La Corte
4

La circostanza, sottolineata da parte ricorrente nella propria

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese processuali, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in 100,00
ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6′ Sezione
Civile, in data 18 gennaio 2018.

n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012,

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