Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7748 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27138-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, Cf. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n.294/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 07/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

a) nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.V. di avviso di accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, relativo ad iperf, irap ed iva per l’anno di imposta 2001, con il quale era stato rideterminato il reddito dichiarato perchè non ritenuto congruo agli elementi indicativi della capacità contributiva, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole alla contribuente;

b)avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a unico motivo, mentre l’intimata non ha svolto attività difensiva;

c) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni, ed il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) il ricorso va dichiarato inammissibile, per tardività, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 14594/16 le quali hanno affermato il principio per cui, m caso di notifica di atti non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

b) nella specie, infatti, il primo tentativo di notifica (esperito tempestivamente in data 14 novembre 2014) non andò a buon fine per l’irreperibilità del destinatario ma, in assenza di prova alcuna in ordine alla data in cui la notificante ebbe notizia dell’esito negativo, il procedimento notificatorio risulta riattivato in data 10 settembre 2015, quindi, oltre il termine ritenuto congruo dalle Sezioni Unite di questa Corte.

c) non vi è pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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