Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7747 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 166/2019 proposto da:

M.E., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Roberto Ricciardi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. 3663 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il

21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott.ssa TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Catanzaro, con il decreto depositato il 21/11/2018 in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da M.E., proveniente dalla (OMISSIS). Questi ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il cittadino straniero aveva riferito di essere fuggito dalla (OMISSIS) a seguito di episodi di violenza avvenuti nel (OMISSIS) a causa di scontri tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e del timore di essere coinvolto in altri scontri.

Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni della fuga esposte nel racconto risalivano a molti anni addietro, erano generiche e non circostanziate e non davano conto delle ragioni di un timore ancora attuale; ha altresì rimarcato le molteplici dichiarazioni contrastanti in merito alla zona di provenienza del richiedente nell’ambito della (OMISSIS).

Ha escluso la ricorrenza di fatti persecutori specifici nei confronti del richiedente. Ha quindi ritenuto insussistenti, il rischio di danno grave, rimarcando il profilo decisivo della non credibilità circa la effettiva individuazione della zona di provenienza, ai fini della protezione sussidiaria. Infine, ha escluso la ricorrenza di personali condizioni di vulnerabilità e di integrazione sociale in Italia, tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la nullità del procedimento e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e art. 35 bis, comma 11, nella parte in cui rende obbligatoria l’audizione del richiedente in assenza della disponibilità della videoregistrazione del colloquio presso la Commissione, come nel caso di specie.

Il motivo è infondato perchè nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584 del 07/10/2020).

Nel caso in esame si è escluso di dover procedere all’audizione in ragione della natura della vicenda allegata, del tenore delle dichiarazioni rese e dell’esaustività della audizione effettuata dinanzi alla Commissione in sede amministrativa e tale statuizione non è stata censurata mediante l’indicazione di specifiche circostanze tempestivamente dedotte – che avrebbero potuto essere meglio indagate attraverso la rinnovazione dell’audizione.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; l’omesso esame di circostanze decisive, la violazione del dovere di cooperazione istruttoria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in merito al diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Il ricorrente si duole che, nella valutazione compiuta in ordine alla sua credibilità, non si sia tenuto conto che è di fede di “stampo (OMISSIS)” e che questo lo esporre a rischi in caso di rientro in patria.

Il motivo è inammissibile.

Il richiedente si limita a sostenere la veridicità del racconto e a contestare genericamente la decisione impugnata, senza indicare alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che le plurime censure non rispondono nemmeno al modello legale del vizio motivazionale e si palesano del tutto generiche (Cass. n. 3340 del 05/02/2019); di contro la decisione risulta articolata e adeguatamente motivata attraverso la accurata disamina delle dichiarazioni del richiedente e dei punti di criticità e di inattendibilità delle stesse, rispetto al persistente timore rappresentato per vicende risalenti a due decenni prima, su cui non è stata svolta alcuna censura puntuale.

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni tempestivamente allegate dal richiedente dinanzi al giudice di merito – che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119/2019).

Invero, il ricorrente, nel criticare la decisione impugnata, non si sofferma affatto sulla ratio decidendi, costituita dalla valutazione di inattendibilità del racconto in relazione alla zona di provenienza, nell’ambito della (OMISSIS), oltre che alla reale presenza dello stesso agli scontri verificatisi a (OMISSIS) nel (OMISSIS), e si limita ad insistere nella personale rappresentazione dei fatti. In proposito va rammentato che non ricorre il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, ove – come nel presente caso – la non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda la forma di protezione richiesta (cfr. Cass. n. 14283/2019).

3. Con il terzo motivo il richiedente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 2, art. 3 della Direttiva 2011/95/UE, nonchè in subordine del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dolendosi del mancato riconoscimento del diritto di asilo, a suo dire, fattispecie autonoma di protezione rispetto allo status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria.

Il motivo è infondato.

Con riguardo al diritto di asilo, costituzionalmente garantito, questa Corte ha già precisato che “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine residuale di diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3″ (Cass. 16362/2016; Cass. 11110/2019).

Per quanto attiene alla protezione umanitaria, il Tribunale non ha affatto negato, come pare ritenere l’istante, che la stessa potesse trovare, in astratto, uno spazio applicativo: ha invece escluso che potesse essere in concreto riconosciuta, essendo mancata la dimostrazione di specifiche situazioni soggettive di vulnerabilità riferibili al richiedente, situazione che neppure viene dedotta con riferimento ad elementi specifici, non esaminati dal Tribunale, nè con richiami a fonti di conoscenza.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe deciso, erroneamente, sulla scorta di presunzioni di presunzioni in merito alla condizione socio/politica del Paese di origine.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, fondata sulla mancanza di elementi probatori e sulla non attivabilità del potere d’indagine officioso in conseguenza della non credibilità delle dichiarazioni, finanche in ordine alla zona di provenienza, e non la censura.

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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