Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7747 del 08/04/2020

Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 08/04/2020), n.7747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10791/2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO DE GIORGIO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CILIBERTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 318/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.04.2011 il Sig. S.F. chiedeva al Tribunale di Taranto di accertare la responsabilità esclusiva del Sig. M.G. in relazione al sinistro stradale occorso in data (OMISSIS) in (OMISSIS) e di condannarlo, conseguentemente, in solido con il suo assicuratore, al risarcimento dei danni alla persona derivati dal sinistro, da liquidarsi in separato giudizio. Si costituiva in giudizio Generali Italia S.p.a. – in proprio ed in rappresentanza della società mandante Alleanza Toro Assicurazioni S.p.a., compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo condotto dal convenuto la quale contestava la fondatezza della domanda, ritenendo l’attore unico responsabile del sinistro e, dunque, chiedendone il rigetto. Il convenuto M. rimaneva contumace. La causa veniva istruita a mezzo di prova orale per interpello e per testi, di CTU medico-legale e di CTU meccanica per accertare la dinamica del sinistro e veniva decisa con sentenza, depositata il 16/12/2015 n. 3901, che accertava la concorrente responsabilità del convenuto e dell’attore nella causazione del sinistro oggetto del giudizio, nella misura rispettivamente del 60% e del 40%, e condannava pertanto in solido i convenuti al pagamento della somma di Euro 32.632,62 – oltre interessi legali e detratta la somma di Euro 22.000,00 liquidata a titolo di provvisionale – e delle spese in misura di 2/10, compensati i restanti 8/10.

2. Avverso la sentenza l’attore proponeva appello dinanzi alla Sezione distaccata di Taranto della Corte d’Appello di Lecce per vedere accertata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell’incidente stradale e la condanna degli appellati al risarcimento di tutti i danni – da liquidarsi con separato giudizio – nonchè, in subordine, di dichiarare nei soli confronti della compagnia appellata la responsabilità prevalente e superiore a quella ritenuta in primo grado, la condanna della stessa ai danni – da liquidarsi con separato giudizio – e la condanna del M. quale esclusivo responsabile al risarcimento di tutti i danni – da liquidarsi in separato giudizio – unitamente alle spese del primo e del secondo grado. Restava contumace il responsabile del sinistro. Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice che chiedeva il rigetto dell’appello. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 318/2017, pubblicata il 5/10/2017, accoglieva parzialmente l’appello quanto alla quantificazione dei danni patrimoniali, confermava l’accertato concorso di responsabilità e il risarcimento liquidato per il danno alla persona, liquidava in favore dell’attore appellante l’ulteriore somma di Euro 1.621,81 per spese mediche, e rideterminava il carico delle spese processuali di primo grado ponendole per un terzo a carico degli appellati e compensando il residuo; regolava nello stesso modo le spese dell’appello.

3. Con ricorso notificato il 5/4/2018 avverso la sentenza n. 318/2017 della Corte d’appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, pubblicata il 5/10/2017, e non notificata, S.F. ricorre per la declaratoria di nullità o l’annullamento della sentenza, deducendo sette motivi. Con atto notificato via pec il 14/5/2018 Generali Italia S.p.a. ha notificato controricorso nei termini indicati in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si censura la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 112,132 e 161 c.p.c. e art. 111 Cost.. Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per non essere stata pronunciata anche nei confronti di uno dei due appellati, ovvero il responsabile civile del danno. Mancherebbe, nello specifico, il riferimento all’appellato M.G. sia nell’epigrafe sia nel dispositivo, nonchè nella parte motiva. Con il secondo motivo il ricorrente censura la “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.p., n. 4, per violazione degli artt. 112,101,189 e 278 c.p.c. e art. 111 Cost.; violazione o falsa applicazione delle stesse norme (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Il motivo denuncia l’ultrapetizione della decisione per aver la Corte d’appello proceduto alla quantificazione e liquidazione dei danni, malgrado il ricorrente avesse chiesto l’accertamento della responsabilità dell’incidente nei confronti del convenuto con liquidazione dei danni in un separato giudizio.

1.1. Il primo motivo è fondato.

1.2. Anzitutto, è necessario precisare che il riferimento al nominativo dell’appellato, rimasto contumace, manca nella epigrafe della sentenza e nel dispositivo, diversamente ricorrendo nel resto della sentenza, seppure in maniera erronea (” M.”), la menzione della parte rimasta contumace. In linea di diritto, la irregolare o totale omissione delle parti non comporta necessariamente la nullità della sentenza, se risulta possibile l’individuazione (in modo inequivoco) delle parti dal contesto globale della stessa o da atti processuali precedenti, sempre che il contraddittorio si sia regolarmente tenuto ex art. 101 c.p.c.. In questi casi, infatti, si tratta di errore materiale e, in quanto tale, sanabile mediante procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c. (in tal senso, Cass., Sez. 2, sent. del 20 marzo 2015, n. 5660; Sez. 1, sent. del 23 luglio 2002, n. 10793). In particolare, anche quando manca l’intestazione in epigrafe di parte contumace l’orientamento di questa Corte è univoco: “la mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c.” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/20 06).

1.3. Tuttavia, deve darsi atto che il nominativo del contumace manca non solo nell’intestazione in epigrafe, ma anche nel dispositivo, e pertanto la sentenza non può ritenersi pronunciata anche nei confronti del contumace.

2. Il secondo motivo è fondato.

2.1. Secondo la Corte d’appello, la pronuncia sull’an debeatur e sul quantum debeatur pronunciata dal Giudice di primo grado sarebbe stata possibile in quanto la qualificazione fatta alla domanda dall’attore, qui ricorrente, può originare dallo stesso comportamento processuale del ricorrente che nei fatti avrebbe assunto un comportamento incompatibile con la pretesa di far valere solo l’an debeatur, riservando ad altro giudizio la determinazione del danno. Pertanto, la richiesta di CTU medico-legale, svolta non solo in sede di ATP, ma pure successivamente rinnovata nell’ambito del giudizio di merito, e la produzione di numerosi documenti, attestanti spese mediche e ogni altra spesa sopportata, per i giudici di merito avrebbero concretizzato un comportamento processuale dell’attore incompatibile con la domanda di provvedere solo sull’an debeatur e di riservare la liquidazione del danno a un separato giudizio.

2.2. In linea di principio, il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019).

2.3. Tuttavia, in tale caso la Corte d’appello non si è limitata a interpretare la pretesa iniziale dell’attore, ma ha ritenuto di ravvisare come “implicitamente rinunciata la domanda di liquidazione dei danni in un separato giudizio” (cfr p. 5 della sentenza). Tale valutazione risulta errata, perchè il comportamento concludente o implicito di una parte non può rilevare quale rinuncia a far valere una pretesa, che in sede processuale deve risultare espressa, secondo la regola del giusto contraddittorio che esige chiarezza sul perimetro della lite. Difatti, la stessa mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3593 del 16/02/2010). Pertanto se al giudice è data solo la facoltà di interpretare la domanda, tale potere non si può espandere sino a trarre, dal solo comportamento processuale, una implicita rinuncia a una pretesa correttamente avanzata e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Oltretutto, diversamente da quanto affermato dal giudice dell’appello, in questo caso la rinuncia implicita non risulta da un comportamento univoco: il fatto che l’attore abbia allegato e chiesto di provare il danno, difatti, è compatibile con la richiesta di condanna generica, considerato che, anche nel giudizio limitato al solo “an” della pretesa risarcitoria, non è sufficiente accertare la sola illegittimità della condotta, bensì anche la portata dannosa della stessa ovvero la sua potenzialità dannosa Cass. sez. 3, Sentenza n. 21326 del 29/08/2018; Sez. L, Sentenza n. 1631 del 22/01/2009; Sez. 2, Sentenza n. 10453 del 01/08/2001.

2.4. Nel caso concreto non vale neanche il richiamo all’orientamento di questa Corte secondo cui “la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014; Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 4340 del 23/02/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008). In tal caso, l’interesse sussiste ed è volto a far valere il travalicamento dei poteri del giudice nell’interpretazione della domanda, soprattutto con riguardo alla liquidazione del danno che ne è conseguita.

3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1306,2054 e 2909 c.c., con riguardo alla sentenza n. 1137/2012 emessa il 10.7/27.11.2012 dal Giudice di Pace di Martina Franca tra la coniuge dell’attore, D.G.M. e il convenuto M.G., per i danni patrimoniali subiti dal veicolo. Con il quarto motivo viene denunciata la nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione degli artt. 112,345 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 2055 c.c. e violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) con riguardo al giudicato formatosi nei confronti di M.G. per quanto riguarda l’accertamento della responsabilità di quest’ultimo; con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 111 Cost., violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Con il sesto motivo si censura la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 115,101 e 61 c.p.c. e segg.. In particolare, si denuncia che la Corte distrettuale abbia giudicato sulla causa “allo stato degli atti ovvero in assenza della CTU cinematica, non presente sia nel fascicolo d’ufficio che in quello di causa delle parti” quando la Corte d’appello, invece, avrebbe dovuto por rimedio a tale carenza, disponendo una sua acquisizione ex officio. La mancanza in atti della CTU cinematica, dunque, avrebbe impedito al giudice di secondo grado di avere completa contezza delle risultanze istruttorie e di operare le opportune valutazioni. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 61 e segg., artt. 112,115,167 c.p.c. e art. 111 Cost. – violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, delle stesse disposizioni, nonchè degli artt. 2043,2051,2054,2056,1223 e 1226 c.c..

4. Quanto all’eccezione di giudicato esterno non accolta, i motivi n. 3,4,5 sono infondati, in quanto il giudicato ha riguardato diverse parti di questo giudizio, la proprietaria del veicolo e il convenuto, rimasto contumace. Sul punto è sufficiente richiamare i precedenti di questa Corte, secondo cui il giudicato può spiegare “efficacia riflessa” nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 18062 del 05/07/2019: la S.C., in applicazione di detto principio, ha escluso, con riferimento all’accertamento delle responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, l’efficacia riflessa del giudicato intervenuto fra danneggiato e proprietario del veicolo investitore nei confronti dell’assicuratore non evocato in giudizio).

5. L’accertamento della responsabilità, poi, nel procedimento per cassazione si differenzia dal processo di merito, in ragione dell’assenza del potere giudiziale di accertare e rivalutare i fatti di causa considerati dal giudice del merito, vale a dire di rivedere un’attività istruttoria svolta dal giudice sulla base del principio del libero apprezzamento ex art. 116 c.p.c., a meno che tale attività non integri un vizio di motivazione, in termini di omessa o apparente motivazione o di mancato rilievo di un fatto decisivo discusso tra le parti, nei ristretti termini indicati ex art. 360 c.p.c., n. 5. Pertanto, l’unico onere incontrato dal giudice di merito è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto che, in caso contrario, potrebbe rivelare una motivazione apparente o comunque omessa ((in senso conforme, Sez. 3 – Ordinanza n. 18062 del 05/07/2019 (Rv. 654409 – 01); Cass.,Sez. 2, Ord. n. 21187 del 08/08/2019; Sez. L, Sent. n. 13054 del 10/06/2014;Sez. 2, Sent. n. 1554 del 28/01/2004).

6. Nel caso di specie, invero, la sentenza emessa tra terze parti è stata considerata per il valore relativo che essa ha, unitamente ad altre prove raccolte, posto che il giudice di merito ha rilevato che non erano stati prodotti gli atti e documenti istruttori del giudizio cui afferiva, l’allegazione dei quali avrebbe consentito una indagine e valutazione più completa. Dunque, il giudice di merito ha dimostrato di averne tenuto conto come elemento di prova e, sul punto, la valutazione fatta rimane insindacabile per le ragioni sopra esposte.

7. Il sesto e il settimo motivo sono assorbiti in ragione dell’accoglimento dei motivi primo e secondo.

8. Conclusivamente, la Corte accoglie il ricorso in relazione al primo e al secondo motivo; rigetta il terzo, quarto e quinto motivo; assorbiti il sesto e il settimo motivo, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso in relazione al primo e al secondo motivo; rigetta il terzo, quarto e quinto motivo; assorbiti il sesto e il settimo motivo, cassa in relazione, e rinvia alla Corte d’appello di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2020

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