Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7746 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. II, 30/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9599/2007 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI LUDOVICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FISCHETTI SEBASTIANO, come da

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERAL PROPERTIES ASSET MANAGEMENT SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE

CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI SGOTTO LIDIA,

che la rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al

ricorso notificato; FONDAZIONE FONDO NAZIONALE PREVIDENZA PER I

LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE CORRIERI E DELLE AGENZIA

MARITTIME RACCOMANDATARIE E MEDIATORI MARITTIMI, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio

dell’avvocato VITALE FORTUNATO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BUFFONI GUIDO, come da procura speciale in

calce al controricorso;

COMUNE DI SEGRATE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato

DE BONIS MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORI SERGIO,

come da procura speciale a margine del controricorso;

IMMOBILIARE MALASPINA SRL, in persona dell’amministratore pro tempore

e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato STMONE DE ANNA,

rappresentata e difesa anche dall’avv. CAPPA FRANCESCO, come da

procura speciale in calce al ricorso notificato;

– controricorrenti –

e contro

COND (OMISSIS), CON

(OMISSIS), COND (OMISSIS), COND

(OMISSIS), COND (OMISSIS), COND

(OMISSIS), COND

(OMISSIS), COND (OMISSIS), COND

(OMISSIS), COND (OMISSIS), COND

(OMISSIS), COND

(OMISSIS), COND (OMISSIS), COND

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2476/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato FISCHETTI Sebastiano difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

uditi gli Avvocati CIABATTINI SCOTTO Lidia, per GENERAL E

IMM.MALASPINA, FIORI Sergio per il Comune di Segrate, i quali hanno

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Condominio (OMISSIS) impugna la sentenza n. 2476 del 2006 della Corte di appello di Milano, che rigettava il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 13552 del 2004 ed accoglieva l’appello incidentale proposto dalla Immobiliare MALASPINA srl.

2. – Dalla sentenza impugnata si rileva che la vicenda giudiziaria riguarda la domanda avanzata dalla Immobiliare MALASPINA srl nei riguardi del Condominio (OMISSIS), ritenuto unico responsabile dei danni subiti in conseguenza degli scarichi d’acque inquinanti effettuati nel lago di sua proprietà. Il giudizio è stato preceduto da un accertamento tecnico preventivo svolto per la verifica della situazione in essere.

Il Condominio (OMISSIS), costituito da centinaia di immobili condominiali per effetto della lottizzazione dell’area realizzata sul lago in questione negli anni 60, risultava proprietario di tutte le strutture di urbanizzazione del comprensorio urbanistico e per effetto di alcune precedenti convenzioni, riportate in tutti gli atti di vendita, aveva assunto gli originari obblighi della società lottizzante nei confronti la proprietaria del lago, Immobiliare MALASPINA srl, quanto agli scarichi delle acque.

Il Condominio (OMISSIS) si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di procura dell’attrice, procura conferita per il solo accertamento tecnico preventivo, avanzando domanda riconvenzionale per i danni subiti per effetto degli interventi effettuati sugli scarichi e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in garanzia i terzi utenti effettivi della fognatura.

Con ordinanza del 10 ottobre 1990 il giudice istruttore riteneva infondata l’eccezione preliminare relativa al difetto di procura.

Veniva poi autorizzata la chiamata in causa dei terzi e acquisito l’accertamento tecnico preventivo.

Tutte le parti chiamate in causa e costituitesi contestavano la domanda del Condominio.

Il collegio, cui la causa era stata rimessa, con ordinanza del 5 giugno 1995 riteneva: 1) di non considerare dirimente la questione relativa al difetto di procura anche in relazione alla rinuncia al riguardo operata dal Condominio come da verbale del 9 ottobre 1991;

2) non sufficientemente provata la consistenza del danno, ma sufficientemente dimostrato l’inadempimento del condominio, imputando a quest’ultimo la condotta dell’illecito inquinamento del lago; 3) necessario lo svolgimento di una CTU per quantificare il danno.

All’esito della CTU svolta, il Tribunale dichiarava il condominio responsabile dell’inquinamento del lago di proprietà dell’attrice, condannandolo alle opere necessarie all’eliminazione dell’illecito e al risarcimento dei danni quantificati in complessivi 98.100 Euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Rigettava perchè non provata la domanda riconvenzionale del Condominio (OMISSIS).

3. – La Corte d’appello territoriale, adita dal Condominio (OMISSIS) e dall’Immobiliare MALASPINA srl, rigettava l’appello principale del primo ed accoglieva l’appello incidentale della seconda. Tutte le altre parti costituite avevano chiesto il rigetto dell’appello.

La Corte territoriale rigettava i motivi di appello con i quali il Condominio (OMISSIS) riproponeva la questione della nullità della procura (e quindi dell’atto di citazione) nonchè dell’affermazione della sua responsabilità per l’inquinamento. Al riguardo la Corte territoriale qualificava sentenza parziale, all’esito di un’analitica ricostruzione della vicenda processuale e con ampia motivazione, la decisione assunta con l’ordinanza collegiale del 15 giugno 1995, che aveva rigettato l’eccezione avanzata dal condominio e aveva affermato la responsabilità di quest’ultimo in ordine all’inquinamento.

Osserva la Corte che la causa era stata rimessa al collegio dal giudice istruttore per la decisione con le conclusioni delle parti e che il collegio, all’esito, aveva emesso l’ordinanza collegiale del 16 maggio 1995, avente natura decisoria quanto all’eccezione sul difetto di procura e alla ritenuta responsabilità del Condominio (OMISSIS) in ordine ai lamentati danni e natura ordinatoria per la parte restante, relativa alla disposta CTU per la quantificazione dei danni. Il collegio era pienamente investito della decisione rispetto alla quale le parti avevano integralmente precisato le loro conclusioni. La decisione sul difetto di procura era stata ampiamente motivata e la questione era stata affrontata prima del passaggio all’affermazione della responsabilità sui danni, decisione anche questa adeguatamente motivata e posta a fondamento della ulteriore decisione, di natura ordinatoria, relativa alla disposta CTU. La Corte territoriale riteneva, quindi, che fosse stata adottata una sentenza parziale che richiedeva anche uno specifico appello, non effettuato malgrado la riserva al riguardo avanzata dal Condominio (OMISSIS).

Non avendo il Condominio avanzato impugnazione anche avverso la sentenza parziale, la Corte territoriale riteneva che era passata in giudicato la pronuncia contenuta nell’ordinanza del 16 maggio 1995 relativa alla inesistenza dell’atto di citazione ed all’affermazione della responsabilità del condominio in ordine all’inquinamento. La Corte territoriale esaminava al riguardo tutte le considerazioni svolte dall’appellante, precisando i rapporti tra le varie decisioni assunte dal Tribunale nel tempo e valutando al riguardo anche il contenuto dell’ordinanza collegiale del 19 dicembre 1996, che aveva qualificato ordinatoria la precedente ordinanza del 16 maggio 1995.

Osservava al riguardo la Corte territoriale che il Tribunale non poteva operare tale qualificazione, essendo già consumato il suo potere decisorio e non potendo quindi nuovamente decidere.

Sugli altri motivi d’appello, la Corte territoriale riteneva non fondata la censura con la quale si lamentava l’omessa applicazione dell’art. 2055 c.c., quanto alla responsabilità solidale del terzi chiamati in causa. Al riguardo osservava che “l’art. 2055 c.c., presuppone l’imputabilità del fatto dannoso a più persone, sulla base del presupposto che tale fatto sia unico”, nonchè che nel caso in questione “il fatto sul quale si fonda la responsabilità del Condominio centrale è costituito dalla violazione degli obblighi che esso ha nei confronti della Immobiliare Malaspina, quale fondo dominante di una servitù di scolo di acque, mentre il fatto della assenta responsabilità dei singoli condomini sarebbe costituito dall’aver riversato nelle condotte centrali i materiali fonti di inquinamento (che esclude l’applicabilità della solidarietà ex lege)”. Relativamente alla quantificazione del danno, rispetto alla quale Condominio (OMISSIS) lamentava una duplicazione delle relative voci, la Corte territoriale rilevava la sussistenza di due voci di danno, una delle quali correttamente quantificata dal CTU (il danno relativo all’inquinamento del lago) e l’altra, lucro cessante, relativa alla perdita di clientela conseguente all’inquinamento, danno quest’ultimo non valutato dal CTU e liquidato in via equitativa dalla stessa Corte d’appello della somma di 51.618, 88 Euro pari a quella liquidata dal Tribunale e notevolmente inferiore alla somma richiesta dalla Immobiliare MALASPINA srl.

Quanto poi alla domanda riconvenzionale del Condominio (OMISSIS), relativa agli allagamenti pretesamente subiti in conseguenza dello sbarramento operato con la apposizione di griglie sugli scarichi delle acque, la Corte territoriale rilevava che le istanze istruttorie non erano state accolte per la loro genericità e soprattutto per la loro irrilevanza, posto che il Condominio poteva riversare nel lago sono le acque pulite, in relazione alle quali l’apposizione delle griglie non poteva avere alcuna efficienza causale sugli asseriti allagamenti. Veniva infine accolto l’appello incidentale relativo alla mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sull’importo liquidato a titolo di risarcimento, trattandosi di credito di valore.

4. L’odierno ricorrente articola otto motivi di ricorso. Resistono con controricorso le parti indicate in epigrafe. Parte ricorrente e l’Immobiliare Malaspina hanno depositato memorie.

5. La causa trattata all’udienza camerale veniva rinviata alla pubblica udienza del 10 luglio 2009, e nuovamente fissata all’udienza del 17 dicembre 2009 su richiesta di rinvio delle parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 2909 c.c., con riferimento al presunto giudicato concernente i primi due motivi d’appello (inesistenza giuridica dell’atto di citazione e dell’intero processo per difetto di valida procura; difetto di prova del nesso eziologico tra scarico condominiale e danno lamentato: il concorso certo di altre cause di inquinamento” “Incongrua od insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) circa un punto decisivo della controversia (natura giuridica dell’ordinanza collegiale del 15 giugno 1995), con conseguente (indebito) rigetto, senza esame del merito, dei predetti primi due motivi di gravame”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “violazione dell’art. 2055 c.c., per sua mancata applicazione al caso di specie (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (affermazione della responsabilità solidale ex lege dei terzi chiamati in garanzia), derivato dal mancato o deficiente esame e valutazione di dati obiettivi acquisiti alla causa (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: “violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame e pronuncia sul motivo d’appello concernente: il diritto di rivalsa ex art. 2055 c.c., comma 2, del Condominio Centrale verso i terzi chiamati in garanzia) (negato dal primo giudice in applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, e, prima ancora, in relazione all’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione siccome assorbito dal rigetto del motivo precedente sulla solidarietà ex lege”.

1.4. Col quarto motivo si deduce: “violazione dell’art. 1226 c.c..

Difetto dei presupposti per farsi luogo a liquidazione equitativa”.

1.5 – Col quinto motivo si deduce: “violazione dell’art. 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) per omessa pronuncia sulla decorrenda della riconosciuta rivalutazione monetaria sull’importo liquidato a titolo di risarcimento degli interessi accessori, nonchè sui criteri di applicazione detta decorrenza (a scaglioni temporali, a partire da quando il danno – mancato guadagno o lucro cessante – si è, progressivamente, di volta in volta prodotto)”.

1.6 – Col sesto motivo si deduce: “omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) circa un punto decisivo della controversia: eccezione di violazione del divieto di anatocismo (art. 1283 c.c.)”.

1.7 – Col settimo motivo si deduce: “insufficiente o incongrua motivazione di rigetto della domanda riconvenzionali (e delle istanze istruttorie finalizzate a suffragarle) art. 360 c.p.c., n. 5”.

1.8 Con l’ottavo motivo si deduce: “omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) circa un punto decisivo della controversia:

declaratoria di nullità e revoca della condanna alle spese di primo grado in favore di Assicurazioni Generali S.P.A. per difetto di una sua eventuale costituzione in giudizio”.

2. Il Collegio rileva la mancanza del fascicolo d’ufficio, necessario per decidere, di cui deve essere disposta l’acquisizione.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

 

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