Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7746 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29240-2015 proposto da:

D.T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PANCALLO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MATERA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che D.T.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Matera. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cinquanta cartelle di pagamento, sostenendo l’applicabilità dell’istituto della definizione delle liti pendenti;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione e, nel merito, ha osservato che il ricorso era stato proposto oltre il termine decadenziale di 60 gg., D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 1;

Ritenuto:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il D.T. lamenta “difetto di motivazione ex art. 360, commi 3 e 5 per omesso esame circa un punto decisivo della controversia”;

che, secondo il ricorrente, la CTR avrebbe dovuto tener conto principalmente della pendenza della lite condonabile, piuttosto che soffermarsi sul merito delle questioni;

che l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;

che il ricorso coglie nel segno;

che, invero, posto che l’oggetto del processo atteneva alla legittimità del diniego di condono da parte dell’Agenzia, la motivazione fondata sulla legittimità della notifica delle cartelle appare del tutto fuori luogo e comunque non coglie il profilo fondamentale del giudizio, imperniato sull’annullamento del diniego di condono;

che deve pertanto procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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