Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7746 del 20/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 20/03/2019), n.7746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3189-2018 proposto da:

COMUNE DI OSTELLATO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’Avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARCO ZANASI, CECILIA FURITANO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA, in persona del Presidente,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo

studio dell’Avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONIO CARULLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2066/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

il Comune di Ostellato ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 346/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, che aveva accolto il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara avverso avviso di accertamento per omesso versamento ICI 2006 in relazione a 19 fabbricati;

il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione di norme di diritto: D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, art. 5, comma 2, e art. 7, comma 1, lett. b), artt. 1, 2 e 3; D.M. n. 19 aprile 1994, n. 701”;

con il secondo motivo, in via subordinata, ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

il Consorzio resiste con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che

1. preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del controricorso, in quanto la notifica del ricorso al Comune risulta effettuata in data 29.1.2018, e termine per il deposito del controricorso era il 19.2.2018; la richiesta di notifica del controricorso in data 3.5.2018 è quindi tardiva;

2.1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR dichiarato il Consorzio contribuente esente dal tributo ai sensi del D.Lgs. n. 5542 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), in quanto gli immobili era stati tutti classati in categoria E/9 nel 2011 e nel 2012 e ritenendo fosse irrilevante la circostanza che l’avviso di accertamento si riferisse all’annualità 2007 (quando i fabbricati erano classati in categoria A e D) in quanto “se antecedentemente le categorie catastali erano differenti, non poteva che trattarsi di errore tecnico che non incide sulla sostanza obiettiva della debenza del tributo”;

2.2. il motivo è fondato, poichè, secondo il consolidato orientamento della Corte (cfr. Cass. 5 maggio 2010, n. 10815; 26 marzo 2010, n. 7330; 30 dicembre 2009, n. 27206; 29 settembre 2005, n. 19066) in tema di I.C.I., le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dal D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione (cfr. Cass. 7 settembre 2004, n. 18023);

2.3. diverso è invece il caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’Ufficio nell’accertamento, o nella valutazione, delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita e quindi dal riesame da parte del medesimo Ufficio, ora per allora, di dette caratteristiche, con conseguente attribuzione, previa correzione degli errori materiali rilevati, di una diversa rendita a decorrere sin dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo e illegittimo;

2.4. la suddetta regola generale prevista dal D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, non si applica dunque al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’Ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, laddove tuttavia tale errore sia evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio;

2.5. nel caso in esame, che si tratti di errore risulta dalla mera, apodittica affermazione del Consorzio contribuente, non altrimenti suffragata (vedi, per affermazioni similari, anche Cass., ord. 24 luglio 2012, n. 13018), e la CTR si è quindi espressa in senso difforme dagli illustrati principi affermando che la variazione della rendita catastale rappresentava la correzione di un pregresso errore tecnico dell’Ufficio;

3. dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo, formulato in via subordinata;

3. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei criteri sopra indicati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; dichiara inammissibile il controricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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