Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7746 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13554/2019 proposto da:

I.E., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Valeria D’Addezio, in forza di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il

28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, I.E., cittadino (OMISSIS) di etnia (OMISSIS), proveniente dall'(OMISSIS), ha adito il Tribunale di Potenza – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Con ordinanza del 28/3/2019, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto del 28/3/2019 asseritamente non notificato ha proposto ricorso per cassazione I.E., con atto notificato il 19/4/2019, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con memoria dell’1/8/2019 al solo fine di partecipare ad eventuale discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla valutazione di non credibilità del ricorrente, quanto alla protezione sussidiaria.

1.1. A tal proposito – osserva il ricorrente – il giudice, con motivazione illogica ed apparente, non si era attenuto ai criteri legali fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Osserva il ricorrente che il Tribunale non aveva dato conto in alcun punto del provvedimento impugnato di quali fossero le difese contenute nell’atto introduttivo ed inoltre aveva conferito indebitamente rilievo alla mancata comparizione del richiedente asilo all’udienza fissata per la sua audizione, nonostante che egli fosse detenuto, che il difensore ne avesse richiesto l’accompagnamento in udienza e che il Giudice onorario delegato all’audizione avesse revocato il provvedimento per aver ritenuta superflua e ininfluente l’audizione.

1.2. Il provvedimento impugnato non dà conto in alcun modo delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, nè delle dichiarazioni del richiedente asilo in sede amministrativa, completamente sottaciute e purtuttavia giudicate non credibili “per la dinamicità dei fatti esposti”.

Il Tribunale, inoltre, nel contesto del giudizio sulla credibilità del racconto, ha addebitato al ricorrente la mancata comparizione all’udienza fissata per l’audizione, benchè si trovasse ristretto in carcere.

1.3. E’ pur vero che anche il ricorrente non riferisce, almeno in modo organico e completo, il contenuto delle dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale e delle allegazioni in fatto del ricorso circa la vicenda personale.

Appare possibile tuttavia ricostruire tale vicenda in modo sufficiente attraverso la pur frammentaria esposizione distribuita nei vari motivi di ricorso (quarto capoverso di pagina 7, ultimo capoverso di pagina 16, capoverso di pagina 18) che delinea una un contesto di contrasti fra due associazioni settarie ((OMISSIS) e (OMISSIS)) nel quale il richiedente asilo si era trovato coinvolto, l’intento di (OMISSIS) di colpire il fratello del ricorrente e la morte dei genitori uccisi dalla setta.

1.4. La motivazione del provvedimento impugnato è solamente apparente in difetto di una descrizione, anche solo sommaria, delle dichiarazioni e delle allegazioni del richiedente asilo e delle indicazioni delle ragioni che avevano indotto il Tribunale lucano a escluderne la credibilità con una affermazione assolutamente criptica basata sulla “dinamicità dei fatti esposti”, inidonea a dar conto del percorso logico e giuridico seguito.

L’affermazione del Tribunale, astrattamente riferibile a qualsiasi vicenda e qualsiasi ricorso e comunque obiettivamente incomprensibile, si risolve infatti in una mera clausola di stile, sfornita della benchè minima attitudine esplicativa.

E’ palese quindi la nullità del provvedimento impugnato per la mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per la motivazione inferiore al minimo standard costituzionale.

La motivazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088 – 01; Sez. L, n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 – 02); la motivazione che non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non può lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).

1.5. Inoltre l’argomentazione aggiuntiva è assolutamente contraddittoria, laddove rimprovera al ricorrente di non essersi presentato a rendere il colloquio, nonostante che egli si trovasse ristretto in carcere e quindi nell’impossibilità di comparire e per giunta che non ne fosse stata disposta dallo stesso Tribunale la richiesta traduzione; prescindendo poi, per soprammercato, dal fatto che l’incombente fosse stato revocato dal Giudice designato per la trattazione.

2. Restano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla sussistenza di una situazione di conflitto armato interno in (OMISSIS). Tale situazione, secondo il ricorrente, era stata esclusa con motivazione apparente e in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 15, lett. c della Direttiva 2004/83/CE, mentre anche la zona dell'(OMISSIS) era interessata da una situazione di violenza diffusa acclarata da fonti internazionali.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento al mancato esame del principio del non refoulement di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra e ai rischi per l’integrità fisica e personale del richiedente asilo.

Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge in tema di protezione umanitaria nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo il Tribunale mancato di considerare i traumi subito dal ricorrente per la morte di tutta la sua famiglia.

3. In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Potenza, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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