Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7745 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23536-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FARO – FABBRICA APPARECCHIATURE RAZIONALI ODONTOIATRICHE SPA, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CARSO, 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

CARICATERRA, rappresentata e difesa dall’avvocato ASA PERONACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1377/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto solo parzialmente il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.p.a. FARO contro un avviso di accertamento, a seguito di maggiore reddito d’impresa a titolo IRES, IVA e IRAP per l’anno 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il gravame avrebbe potuto essere accolto esclusivamente per la perdita sui crediti asseritamente subita ad opera di clienti africani, non avendo la società appellata attivato alcuna azione legale per il recupero della suddetta somma;

Ritenuto:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, si invoca la nullità della sentenza, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando il vizio di motivazione apparente. Infatti, a parte il profilo accolto, per il resto non sarebbe stata esteriorizzata alcuna valutazione dei motivi di censura prospettati dall’Agenzia nei confronti di ben 11 capi della sentenza;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il motivo è fondato;

che, nel processo civile ed in quello tributario la sentenza motivata mediante la trascrizione delle deduzioni di una parte, consistenti nel rinvio a tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, in quanto non consente d’individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione (Sez. 6 – 5, n. 22652 del 05/11/2015);

che, nel caso di specie, addirittura, a fronte delle molteplici censure evidenziate dalla ricorrente (attraverso la trascrizione letterale delle stesse), la CTR ha totalmente ignorato i rilievi diversi da quello accolto, affermando di aver “riscontrato la documentazione versata in atti” e di ritenere parzialmente fondato l’appello, confermando nel resto la sentenza di primo grado;

che la sentenza è dunque nulla;

che deve pertanto procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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