Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7745 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2163/2019 proposto da:

O.P., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Valeria D’Addezio, in forza di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il

06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis O.P., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Potenza- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), proveniente dall'(OMISSIS), di etnia (OMISSIS), aveva riferito di essere fuggito dalla (OMISSIS) in seguito a una rissa insorta durante una partita di calcio, per un rigore indebitamente concesso da un arbitro corrotto; di essere stato aggredito in quel frangente da un giocatore della squadra avversaria con una testata, che gli aveva fatto perdere un dente; di aver inseguito con un bastone l’aggressore, che nella fuga, era stato investito da un autoveicolo; che il ragazzo investito era morto in ospedale; di essere fuggito su consiglio di sua madre, prima per un mese a casa di un amico e quindi definitivamente alla ricerca di migliori condizioni di vita.

Con ordinanza del 6/12/2018, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto asseritamente non notificato ha proposto ricorso per cassazione O.P., con atto notificato 2/1/2019 svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla valutazione di non credibilità del ricorrente.

1.1. A tal proposito – osserva il ricorrente – il giudice, con motivazione illogica ed apparente, non si era attenuto ai criteri legali fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 pur avendo riscontrato l’assenza di incongruenze nel racconto reso dal richiedente in sede amministrativa e giudiziale, e senza considerarne la generale attendibilità aveva valutato il racconto come non plausibile solo sulla base dell’irrazionalità del timore attuale di rientro nel Paese di origine, per vero apprezzata secondo criteri “occidentali” e ponendo indebitamente i riflettori su aspetti marginale della narrativa del richiedente asilo.

1.2. Il motivo non appare ammissibile.

Certamente, in linea di principio, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716).

Tuttavia l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925).

La valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).

I primi due commi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 impongono al richiedente un dovere di cooperazione consistente nell’allegare, produrre o dedurre “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare” la domanda di protezione internazionale. In ordine alla documentazione la norma mitiga l’obbligo di produzione, coerentemente con il più incisivo obbligo dell’autorità decidente di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, indicando i documenti “comunque appena disponibili”.

Nel comma 2 viene specificato, tuttavia, che gli elementi rilevanti che il richiedente è tenuto a fornire devono riferirsi alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonchè i motivi della sua domanda di protezione internazionale. Il comma 5 infine stabilisce che anche quando tali circostanze non siano suffragati da prove, la veridicità delle dichiarazioni deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

L’esame delle lettere c) ed e) sopra indicate evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez. 6, 10/5/2011, n. 10202).

Le dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva contenuti nell’art. 3, non richiedono pertanto un approfondimento istruttorio officioso se la mancanza di veridicità non derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori sulla situazione oggettiva dalla quale scaturisce la situazione di rischio descritta.

1.3. Anche a prescindere dal giudizio di inverosimiglianza del racconto, specificamente motivato dal Tribunale, il provvedimento impugnato ha messo in rilievo che anche secondo il racconto del richiedente, costui non avrebbe potuto correre alcun rischio, poichè non sarebbe stato a lui ad avere investito e ferito mortalmente il proprio aggressore e moltissime persone, possibili testimoni, avevano assistito all’accaduto alla fine di una partita di calcio; il Tribunale ha anche aggiunto che il documento prodotto dimostrava solo che il richiedente asilo era stato convocato dalla polizia come persona informata sui fatti in quanto presente sul luogo del sinistro e non già come accusato.

Cosa questa che ha indotto il Tribunale ad affermare che la minaccia di violenze o attentati alla vita nei confronti del richiedente, e tantomeno di atti persecutori poteva essere esclusa.

1.4. A fronte di ciò il ricorrente si limita a considerazioni del tutto generiche in ordine ad una auspicata valutazione “culturalmente relativista” del suo timore, senza neppure spiegare quel timore si era ingenerato e persisteva; il che appare tanto più grave, sì da inficiare i requisiti di autosufficienza e specificità del ricorso, perchè il ricorso neppure espone il contenuto della vicenda narrata dal richiedente asilo, non mettendo questa Corte in condizione di apprezzare se e in che misura la valutazione del Tribunale, peraltro riversata nel merito e quindi insindacabile in questa sede, fosse erronea.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla sussistenza di una situazione di conflitto armato interno in (OMISSIS).

2.1. Tale situazione, secondo il ricorrente, era stata esclusa con motivazione apparente e in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 15, lett. c della Direttiva 2004/83/CE, mentre anche la zona dell'(OMISSIS) era interessata da una situazione di violenza diffusa acclarata da fonti internazionali.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè, sotto lo schermo di una dedotta violazione di legge, si limita a contestare nel merito la valutazione espressa dal Tribunale, basata sulla preventiva consultazione di fonti informative accreditate, debitamente riassunte e citate.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento al mancato esame del principio del non refoulement di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra e ai rischi per l’integrità fisica e personale del richiedente asilo.

Il motivo è palesemente inammissibile perchè il ricorrente deduce il vizio motivazionale, nei limiti attualmente consentiti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non già con riferimento a un fatto storico ma a principi e norme giuridici.

In ogni caso non viene in diretto rilievo l’art. 33 della Convenzione di Ginevra che impegna Stati contraenti a non espellere e respingere, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

La legislazione Europea – e da ultimo la direttiva UE 13/12/2011 n. 95 – 2011/95/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta- codifica un regime Europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28/7/1951, integrata dal protocollo di New York del 31/1/1967 e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di “non respingimento” (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione).

La Convenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati (3 e 4 considerando della Direttiva95/2011).

La legislazione italiana si ispira e recepisce pienamente la disciplina armonizzata Europea in tema di protezione internazionale.

L’invocazione diretta, peraltro non motivata e non spiegata, della Convenzione di Ginevra e del divieto di respingimento non reca alcun pratico giovamento poichè la disciplina Europea e italiana in tema di protezione internazionale ad essa si ispirano e la attuano in pratica: il divieto di respingimento assume rilievo solo in sede di espulsione e non già quando il richiedente abbia richiesto per le stesse ragioni la protezione internazionale.

Il tutto non senza ricordare che il giudizio, non validamente censurato, circa l’inattualità di qualsiasi pericolo per il richiedente asilo, priva ulteriormente di utilità l’argomentazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in tema di protezione umanitaria nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo il Tribunale mancato di considerare il trauma subito per essere stato concausa della morte del proprio rivale.

4.1. La censura è inammissibile sia perchè il ricorrente non considera che il suo racconto con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede è stato ritenuto non credibile, sia perchè il ricorrente non riferisce quando e come nel giudizio di merito, nel rispetto dei suoi oneri assertivi, avesse allegato l’esistenza di postumi che inficiassero la sua integrità psico-fisica eziologicamente connessi all’episodio della morte del fratello.

Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Sez. 6 – 5, n. 32804 del 13/12/2019, Rv. 656036 – 01; Sez. 2, n. 2038 del 24/01/2019, Rv. 652251 – 02; Sez. 2, n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01).

4.2. Per altro verso il ricorso si limita a considerazioni del tutto generali sulle condizioni di vita in (OMISSIS), prive di profili individualizzanti.

Secondo la sentenza 13/11/2019 n. 29459 delle Sezioni Unite “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304).”

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, in difetto di costituzione della parte intimata.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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