Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7744 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. II, 30/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 688/2007 proposto da:

B.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANSONI MAURIZIO, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato presso l’avvocatura comunale in ROMA, VIA TEMPIO DI

GIOVE 21, rappresentato e difeso dall’avvocato BARONI MASSIMO, come

da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51350/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 29/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

l’Avvocato difensore del ricorrente non compare;

l’Avvocato difensore del resistente non compare;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – B.S. impugna la sentenza n. 51350 del 2005 del Giudice di Pace di Roma con cui veniva rigettato il suo ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) e dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso altra cartella esattoriale. L’odierno ricorso riguarda soltanto la pronuncia relativa alla cartella n. (OMISSIS). In particolare, tale cartella riguardava sei infrazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di Euro 540,48. Veniva dedotto come motivo di opposizione la mancata notifica dei verbali, effettuata a mezzo posta, ma senza seguire le previsioni di cui all’art. 139 c.p.c.. L’ufficiale postale avrebbe infatti effettuato la notifica del portiere, senza inviare successivamente alcun avviso e senza rispettare l’ordine delle ricerche imposto dalla predetta norma.

2. – Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione, ritenendo regolarmente eseguita la notifica dei verbali nel rispetto delle previsioni di legge. Riteneva a tal fine inconferente il richiamo all’art. 139 c.p.c., trattandosi di notifica col mezzo postale al quale tale norma non era applicabile.

3. – La ricorrente articola un unico motivo, l’amministrazione intimata resiste con controricorso.

4. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., all’udienza camerale la causa veniva rinviata alla pubblica udienza, nella quale le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.

5. – Il ricorso è fondato e va accolto.

Sussiste la denunciata nullità della notifica della cartella esattoriale eseguita a mezzo posta a mani del portiere. Al riguardo, il Giudice di Pace non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in materia, condivisa da questo collegio, secondo la quale “è nulla la notifica (a mezzo posta) effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servilo)” (Cass. 2007 n. 6021, nonchè Cass. SU 2005 n. 8214; Cass. SU 2000 n. 1097).

6. – Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato nella parte in cui respinge l’opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS). Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, e, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), annulla la cartella in questione.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte in cui respinge l’opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS). Decidendo sul merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), annulla la cartella in questione.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 500,00 Euro per onorari e diritti e 100,00 per spese, oltre accessori di legge per il giudizio di merito e in 400 Euro per onorari e 200 Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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