Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7744 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.24/03/2017), n. 7744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23314-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1235/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di F.A. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2006;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come la motivazione di primo grado sarebbe stata oggettivamente lacunosa, non contenendo un esame valutativo analitico delle disponibilità finanziarie allegate dal contribuente ed idonee a giustificare i fatti posti a base dell’accertamento;
Ritenuto:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, l’Agenzia assume la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe erroneamente ritenuto l’obbligo dell’Ufficio di motivare l’accertamento sulla base di ulteriori elementi rispetto alla semplice rilevazione dei beni-indice, così finendo per negare l’autonomia e piena efficacia probatoria degli elementi qualificati dal legislatore come presunzioni legali;
che, col secondo, si denunzia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare tanto l’acquisto di un immobile nel (OMISSIS), poi dichiarato simulato, quanto l’acquisto di due vetture donate al nipote;
che l’intimato non ha resistito;
che il primo motivo è fondato;
che, infatti, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Sez. 6 – 5, n. 16912 del 10/08/2016; Sez. 5, n. 9539 del 19/04/2013); che la CTR ha accolto il gravame del contribuente, sostanzialmente assumendo che i primi giudici non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione lo stato di salute del contribuente, al fine di valutare la sua incapacità alla produzione autonoma dei redditi. Ha altresì criticato le lacune della sentenza gravata rispetto ai redditi dichiarati dal genitore donante, nonchè all’acquisto di talune autovetture e di un immobile asseritamente simulato;
che, in tal modo, la CTR – arrestandosi alla predetta impostazione – non ha però svolto la funzione surrogatoria propria del giudizio di appello, rispetto alla valutazione mancante o incongrua da parte del giudice di primo grado;
che, in altri termini, dopo la pars destruens, manca la pars costruens, ossia la rivisitazione degli elementi fondanti la presunzione dell’Ufficio e di quelli addotti dal contribuente, per valutare se ed in qual modo questi ultimi sarebbero stati in grado di vincere la presunzione legale;
che il secondo motivo resta assorbito;
che deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017