Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7743 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. II, 30/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Covino Giuseppe, presso lo studio

del quale in Roma, via Flaminia n. 213, e’ elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.P., rappresentato e difeso, per procura a margine del

controricorso, dagli Avvocati Alba Riccardo, Massimo Pavan e Andrea

Manzi, elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri n. 5,

presso lo studio dell’Avvocato Manzi;

– controricorrente –

nonche’ nei confronti di:

STUDIO COSTRUZIONI MARE s.n.c., cessata, in persona dei soci G.

C., B.C. e C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2/07,

depositata in data 2 gennaio 2007;

Udita, la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10

dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito, per il resistente, l’Avvocato Carlo Albini per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 1992, B.P. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Padova, R. A. chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 149.250.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di saldo prezzo in relazione al preliminare di compravendita del (OMISSIS), concernente una porzione di fabbricato abitativo al grezzo, sito in (OMISSIS), e di pagamento relativo al contestuale incarico, oggetto di scrittura privata, di completamento dell’edificio con le necessarie finiture.

Il B., che non era proprietario dell’immobile ma promissario acquirente dello stesso, in forza di preliminare, da tale M. G. (a sua volta promissario acquirente dalla s.n.c. Studio Costruzioni Mare), riferiva di avere adempiuto alla propria obbligazione, avendo fatto acquistare alla R. la proprieta’ del bene con un contratto intercorso tra quest’ultima e la Studio Costruzioni Mare s.n.c; di avere ricevuto solo un acconto di L. 130.000.000 a fronte di un prezzo pattuito in L. 210.000.000; di essersi accordato con la R. nel senso che il residuo importo era consegnato in deposito fiduciario in attesa del perfezionamento della pratica di mutuo; che tuttavia non aveva mai ricevuto il saldo di quanto dovutogli.

Costituitosi il contraddittorio, la R. contestava la domanda sostenendo di avere versato la somma residua alla s.n.c. Studio Costruzioni Mare, come da tre fatture prodotte; contestava la fornitura di materiali extracontratto e lamentava la cattiva esecuzione dei lavori da parte del B., nonche’ la presenza di irregolarita’ amministrative che non avevano consentito il rilascio della concessione in sanatoria. Proponeva quindi domanda riconvenzionale per la restituzione di quanto pagato e per il risarcimento dei danni, estendendo le domande anche alla s.n.c. Studio Costruzioni Mare.

Quest’ultima si costituiva in giudizio contestando le domande.

Il Tribunale di Padova rigettava tutte le domande, rilevando che la R. aveva provveduto al pagamento del saldo prezzo, come risultante dalle fatture quietanzate emesse dalla s.n.c. venditrice;

che era infondata la pretesa del B. relativamente al compenso per le opere pattuite, non essendo stato prodotto alcun documento giustificativo di spesa; che le riconvenzionali erano rimaste prive di riscontro probatorio, dovendosi comunque attribuire la mancata concessione dell’abitabilita’ alla condotta omissiva della R..

Proponeva appello principale B.P., cui resisteva la R., che a sua volta proponeva, appello incidentale con riferimento alla domanda di danni.

Con sentenza depositata il 2 gennaio 2007, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva per quanto di ragione l’appello del B., rigettava quello incidentale proposto nei confronti del B., dichiarava inammissibile quello proposto nei confronti della Studio Costruzioni Mare s.n.c., e condannava la R. al pagamento, in favore del B., della somma di Euro 67.139,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

La Corte riteneva, innanzitutto, che mentre il B. aveva fornito la prova del proprio adempimento, essendo intervenuto il promesso trasferimento immobiliare, la R., di contro, non aveva fornito la prova dell’avvenuto pagamento del prezzo. In proposito, osservava la Corte, non solo doveva dubitarsi della idoneita’ del pagamento effettuato nelle mani di un terzo ad estinguere l’obbligazione assunta, in mancanza di un qualsiasi accordo in tal senso, ma addirittura doveva escludersi che le fatture prodotte dalla R. potessero costituire prova dell’avvenuto pagamento, essendo detti documenti privi di sottoscrizione. La Studio Costruzioni Mare s.n.c., del resto, sin dalla costituzione aveva negato l’avvenuto pagamento del prezzo della compravendita, precisando che l’emissione delle fatture era avvenuta ai soli fini del pagamento dell’IVA; e tale circostanza non era stata contrastata dalla R., non potendosi attribuire alla espressione “pagato”, presente sulle fatture, la prova dell’effettivo pagamento, stante la mancanza di sottoscrizione.

Pertanto, detratto l’importo di quanto versato a titolo di caparra e di quanto versato al momento del trasferimento, residuava a favore del B. un credito di L. 60.000.000 per il residuo prezzo.

Con riferimento alle obbligazioni previste dalla scrittura allegata al preliminare, la Corte rilevava che l’esecuzione delle opere appaltate risultava provata dalle dichiarazioni dei testi M. e C., dovendosi altresi’ valorizzare la mancata comparizione della R. per rispondere all’interrogatorio formale deferitole sul punto, e dovendosi escludere la rilevanza della deposizione del marito della R., gia’ ritenuto inattendibile dal Tribunale.

Ne’ poteva attribuirsi rilievo al fatto che la R. avesse provveduto a pagare direttamente taluni fornitori, essendo espressamente previsto nel contratto di appalto con il B. che la fatturazione da parte dei fornitori sarebbe avvenuta a nome della parte acquirente.

Ed ancora, osservava la Corte d’appello, la R. non aveva offerto alcun sostegno probatorio alla dedotta esistenza di vizi e difetti delle opere; prove che non erano state ammesse dal giudice istruttore e che non erano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni ed erano state genericamente richiamate nell’atto di gravame. In sostanza l’appello della R. risultava fondato solo quanto alla esecuzione dei lavori extracontratto, per i quali il B. non aveva fornito una specifica prova, mentre nessun addebito poteva essere mosso al B. quanto al mancato conseguimento della licenza di abitabilita’, giacche’, a prescindere dalla strumentalita’ della questione (la R. aveva potuto godere pienamente dell’immobile), non poteva ritenersi sussistente, neanche implicitamente, un relativo obbligo in capo al B.. Del resto, la R. non aveva neanche dimostrato che il diniego dell’abitabilita’ era da porre in correlazione causale con qualche inadempimento del B..

Sulla base di tali considerazioni, la Corte riteneva infine che non potesse essere accolta la richiesta di c.t.u. per accertare sia il motivo del diniego della licenza, sia le opere necessarie per la regolarizzazione dell’immobile, trattandosi in realta’ di una richiesta volta ad acquisire direttamente la prova dei fatti dedotti, in violazione del principio dell’onere della prova.

In conclusione, la Corte riteneva che la R. fosse tenuta al pagamento in favore del B. anche dell’importo delle opere da questi eseguite, nella misura di L. 70.000.000, come stabilito nella scrittura coeva al preliminare.

Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso R. A. sulla base di quattro motivi, il B. ha resistito con controricorso; non ha svolto attivita’ difensiva la Studio Costruzioni Mare s.n.c..

Attivatasi la procedura per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con ordinanza emessa all’udienza del 19 febbraio 2009, questa Corte ha ordinato alla ricorrente di depositare gli avvisi di ricevimento della notificazione a mezzo posta del ricorso nei confronti di G. C., B.P. e C.S., ovvero, in mancanza, di rinnovare la notificazione nei loro confronti.

La ricorrente ha provveduto al deposito degli avvisi di ricevimento, ed e’ quindi stata nuovamente fissata l’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce insufficienza della motivazione e falsa applicazione degli artt. 1351, 1478 e 2697 c.c..

Premesso che la Corte d’appello ha motivato l’accoglimento della domanda del B. sul rilievo che quanto eventualmente corrisposto dalla R. a Studio Costruzioni Mare s.n.c. non avrebbe costituito adempimento nei confronti del promittente venditore, e che in ogni caso non avrebbe trovato riscontro l’avvenuto pagamento del prezzo, la ricorrente censura la prima argomentazione, eccependone la insufficienza e la erroneita’, sostenendo che, se e’ vero che, nel caso di preliminare avente ad oggetto una cosa altrui, il promittente venditore e’ obbligato a procurare al compratore l’acquisto della proprieta’ della cosa e che tale obbligo puo’ essere adempiuto anche mediante una vendita diretta dal terzo al promissario acquirente, e’ altresi’ vero che il contratto di compravendita intercorre tra gli originari promittenti solo nell’ipotesi in cui il trasferimento dal terzo all’acquirente abbia avuto luogo per effetto di un’attivita’ del promittente venditore, sul quale grava il relativo onere probatorio. E poiche’ lo svolgimento di tale attivita’ costituisce il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che incombesse alla promissaria acquirente provare uno specifico accordo derogatorio rispetto al preliminare.

Formula quindi il seguente quesito di diritto: “se in ipotesi di vendita, in preliminare, di cosa altrui e di successivo acquisto della proprieta’ da parte del promissario acquirente direttamente dal terzo, il promittente venditore debba dimostrare, rappresentando un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, che il contratto definitivo di compravendita ha avuto luogo in conseguenza della sua attivita’, dovendo, in difetto di prova, concludersi nel senso che questo e’ intercorso tra il terzo proprietario e il promissario acquirente”.

Il motivo e’ infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che le vendite da Studio Costruzione Mare s.n.c. a M.G. e da questi al B. si fossero perfezionate ed ha quindi individuato nel B. il venditore, con la precisazione che il definitivo era stato concluso direttamente tra la s.n.c. e la R. per evitare una pluralita’ di rogiti e i connessi adempimenti fiscali. La Corte d’appello ha altresi’ ritenuto che sull’adempimento, da parte del B., della propria obbligazione di trasferire l’immobile oggetto del preliminare alla R., quest’ultima non aveva sollevato contestazioni di sorta.

Orbene, la ricorrente non ha censurato tali argomentazioni, ribadendo il proprio assunto, ritenuto dalla Corte d’appello non provato, dell’avvenuto pagamento del prezzo nelle mani di Studio Costruzioni Mare s.n.c, ed omettendo ogni contestazione in ordine all’affermazione della sentenza impugnata secondo cui ella “non ha mai sollevato contestazioni circa l’esecuzione del preliminare stesso da parte del B.”. Quanto a quest’ultimo profilo, in particolare, deve invero rilevarsi che la deduzione incidentalmente contenuta in ricorso, secondo cui essa ricorrente avrebbe sempre negato un intervento del B. nella conclusione del contratto di compravendita da lei concluso con Studio Costruzioni Mare s.n.c., sia del tutto inidonea a contrastare l’affermazione sopra riferita, contenuta nella sentenza impugnata, giacche’ la ricorrente non specifica in quale atto e in quale modo avrebbe introdotto in giudizio la questione; e cio’ tanto piu’ in quanto, dalla medesima sentenza impugnata emerge chiaramente che, nel costituirsi in giudizio in primo grado, la R. si limito’ a sostenere di avere versato il residuo prezzo alla societa’ venditrice, come da fatture emesse dalla Studio Costruzione Mare s.n.c.; circostanza, quest’ultima, per nulla idonea a contrastare l’affermazione dell’originario attore di avere adempiuto la propria obbligazione di trasferimento dell’immobile.

In tale contesto, dunque, il motivo di ricorso e il relativo quesito di diritto conclusivo non appaiono pertinenti e idonei a dimostrare sia il denunciato vizio di motivazione, sia la dedotta violazione di legge.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia contraddittorieta’ della motivazione e falsa applicazione degli artt. 1194 e 2702 c.c., e 216 c.p.c..

Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere del tutto prive di efficacia probatoria, sia pure indiziaria, le fatture provenienti dalla venditrice contenenti l’indicazione dell’avvenuto pagamento. Poiche’ tali fatture non erano state disconosciute dalla societa’ che le aveva emesse, la quale aveva ammesso il pagamento della sola IVA al momento del rogito, e poiche’ un tale assunto era rimasto meramente enunciato, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la loro provenienza fosse certa e provati i fatti in esse dichiarati. Ma, anche a voler ammettere che le fatture non potessero avere l’efficacia di una quietanza, le stesse, proprio perche’ provenienti da un soggetto terzo, avrebbero dovuto essere valutate come un indizio che, con altri elementi, poteva indurre la Corte a ritenere provato il pagamento del prezzo.

In proposito, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto:

“se le fatture, la cui provenienza non sia stata contestata dall’emittente, recanti la dicitura pagato o altre diciture affini, ancorche’ non sottoscritte, assurgano in ogni caso a prova, anche solo indiziaria, dell’avvenuto pagamento del prezzo”.

Anche il secondo motivo e’ infondato.

Questa Corte ha affermato che “il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicche’ essa puo’ essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore in ottemperanza alle norme fiscali e risultare da qualsiasi, non equivoca attestazione dell’adempimento dell’obbligazione, come l’annotazione pagato o altra equivalente, apposta sulla fattura che riveli sia l’ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento e’ avvenuto, sempreche’ tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l’efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell’art. 2702 c.c.” (Cass., n. 5919 del 1993; v. anche Cass., n. 2298 del 1996; Cass., n. 17454 del 2006).

A tale principio si e’ attenuta la Corte dr appello, la quale ha escluso qualsiasi efficacia probatoria dell’avvenuto pagamento alla dicitura “pagato” apposta sulle fatture emesse dalla Studio Costruzione Mare s.n.c. Del resto, che il pagamento non fosse avvenuto e che le fatture avessero una mera finalita’ fiscale, era stato dedotto da detta societa’ sin dalla sua costituzione in giudizio. E anche da questo punto di vista la soluzione adottata dalla Corte d’appello trova il conforto nella richiamata giurisprudenza, nella quale si e’ valorizzato il rilievo fiscale della emissione della fattura e la sua inidoneita’ a fondare la prova dell’avvenuto pagamento, al di fuori di una quietanza validamente sottoscritta dal creditore.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1218, 1460 e 2697 c.c. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, sostiene la ricorrente, non incombeva su di lei l’onere di provare l’inesatto adempimento del B., ma gravava su quest’ultimo l’onere di dimostrare il proprio esatto adempimento; prova, questa, che il B. non aveva fornito. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: «se il debitore che formula l’eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento di cui all’art. 1460 c.c. possa limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sulla controparte, che intenda neutralizzare l’eccezione, la dimostrazione del proprio esatto adempimento”.

Il motivo e’ infondato.

La Corte d’appello ha osservato che la R. “non ha puntualmente contestato l’esecuzione delle opere previste in tale contratto” (e cioe’ nel contratto di appalto relativo agli impianti, ai pavimenti, agli infissi e alle finiture interne, sottoscritto dalla R. e dal B.). Ha osservato altresi’ che l’adempimento del B. alle obbligazioni derivantigli dal contratto di appalto accessorio alla compravendita in ordine all’esecuzione delle opere di completamento e finitura del “grezzo” compravenduto, era desumibile dalla stessa domanda della R. che, nel costituirsi in giudizio aveva lamentato “la cattiva esecuzione dei lavori eseguiti dal B.”, con cio’ riconoscendo che il B. aveva eseguito le opere previste nel contratto di appalto, salvo a dedurre la presenza di vizi, peraltro non provati. In ogni caso, ha ulteriormente precisato la Corte d’appello, l’esecuzione delle opere appaltate risultava comprovata dalle dichiarazioni dei testi escussi, e a tal proposito ha altresi’ valorizzato sia la mancata comparizione della R. per rispondere all’interrogatorio formale sul punto, sia la circostanza che la richiesta di abitabilita’ era stata presentata sin dall’anno 1993.

Orbene, la ricorrente ha censurato il capo della sentenza relativo alle somme dovute al B. in esecuzione del contratto di appalto, prescindendo completamente dalle argomentazioni svolte dalla Corte d’appello a fondamento della reiezione della domanda stessa.

Da qui l’infondatezza del motivo.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce vizio di contraddittorieta’ della motivazione e falsa applicazione degli artt. 189 e 190 c.p.c. nonche’ degli artt. 1490 e 1494 c.c..

La censura si riferisce alla reiezione della domanda di danni. La ricorrente si duole del fatto che non le e’ stato consentito di fornire la prova dei vizi e dei difetti delle opere eseguite dal B., non avendo il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, ammesso le sue richieste di prova. In particolare, la ricorrente sostiene di non avere mai rinunciato alle istanze di prova, non potendosi tale rinuncia desumere dalla mancata formulazione delle istanze stesse in sede di precisazione delle conclusioni.

La Corte avrebbe poi errato laddove ha affermato che il B. non aveva assunto alcun obbligo specifico nei suoi confronti, quanto meno con riferimento alla abitabilita’. In proposito, la ricorrente si duole del fatto che la Corte non abbia valutato il collegamento negoziale esistente tra il preliminare di vendita e il contratto di appalto, negozi entrambi finalizzati a farle conseguire non un immobile grezzo, ma dotato di licenza di abitabilita’. Obbligo, quest’ultimo, gravante per legge, senza necessita’ di uno specifico accordo tra le parti, sul venditore di un bene immobile destinato ad uso abitazione, il cui inadempimento e’ fonte per cio’ stesso di danni.

La ricorrente formula conclusivamente i seguenti quesiti: in relazione agli artt. 189 e 190 c.p.c., “se la mancata riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all’art. 189 c.p.c. delle istanze istruttorie precedentemente formulate non sia, di per se’, sufficiente a far presumere il suo abbandono, dovendo il giudice del merito valutare, tenuto anche conto della condotta processuale di esse, se la parte non abbia voluto comunque insistere, malgrado l’omissione materiale, anche in quelle richieste e deduzioni”; in relazione agli artt. 1490 e 1494 c.c., “se il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione abbia l’obbligo, anche per il principio della buona fede oggettiva, che deve presiedere all’esecuzione del contratto, di dotare tale bene della licenza di abitabilita’, il cui inadempimento e’ fonte in re ipsa di un danno risarcibile”.

Anche il quarto motivo, in entrambi profili nei quali si articola, e’ infondato.

Quanto al primo profilo occorre rilevare che in primo grado, dopo che il giudice istruttore aveva motivatamente respinto l’istanza di prova (v. in proposito quanto affermato nella sentenza impugnata a pag.

12), la R. non ebbe a proporre reclamo al Collegio. Invero, in applicazione della normativa processuale antecedente la novella del 1990 (il giudizio e’ stato introdotto con citazione in data 6 ottobre 1992 ed era quindi soggetto a tale normativa), i provvedimenti resi in corso di istruttoria, ove ritenuti lesivi dei diritti della parte, dovevano formare oggetto di tempestivo reclamo nell’ambito del giudizio medesimo nel quale erano stati emessi, quanto meno in sede di precisazione delle conclusioni, onde, ove siffatta formale contestazione non avesse avuto luogo, era preclusa la deduzione della loro pretesa illegittimita’ come motivo di gravame (Cass., n. 1874 del 1999; Cass., n. 5682 del 1988).

In ogni caso, si deve rilevare ulteriormente che la ricorrente prospetta un vizio della sentenza impugnata per la mancata ammissione delle prove che assume di a-vere richiesto nei precedenti gradi di merito, ma omette di trascrivere il contenuto delle prove richieste, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. A tal fine, non e’ ovviamente sufficiente il riferimento ai capitoli della prova testimoniale formulati all’udienza del 2 luglio 1993, dal momento che nelle conclusioni, come riportate nella sentenza d’appello, tali capitoli non sono riprodotti, sicche’ il Collegio non e’ in grado di apprezzare la decisivita’ di detti capitoli sulla base della sola lettura del ricorso.

Con riferimento, poi, alla doglianza relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, e’ appena il caso di rilevare che “il giudizio sulla necessita’ ed utilita’ di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione e’, di regola, incensurabile in Cassazione” (Cass., n. 4853 del 2007) e che, nel caso di specie, la Corte d’appello ha motivato le ragioni per le quali non era necessario l’espletamento di un’indagine tecnica al fine di accertare gli allegati, ma non altrimenti dimostrati, vizi nella esecuzione dell’opera, ritenendo che la consulenza tecnica d’ufficio avrebbe in tale caso sollevato la parte richiedente dagli oneri probatori suoi propri.

Quanto al secondo profilo, occorre rilevare che la Corte d’appello ha sottolineato che oggetto della vendita era un immobile allo stato “grezzo”, in quanto tale insuscettibile di ottenere la licenza di abitabilita’, e che tale licenza si sarebbe potuta ottenere al termine dei lavori di completamento, rispetto ai quali il B. era appaltatore e non venditore, sicche’ l’onere di attivarsi per l’ottenimento della licenza incombeva sulla committente R..

Ebbene, appare evidente come il motivo di ricorso e il quesito di diritto che lo conclude non tengano conto di tale ratio decidendi sul punto, avendo la ricorrente fondato la propria domanda nei confronti del B. sul presupposto che egli avesse assunto un obbligo al riguardo, laddove invece una simile circostanza doveva essere esclusa, non potendo la stessa gravare sul venditore di un immobile al “grezzo” e non avendo la ricorrente dimostrato che il B., nella qualita’ di appaltatore, avesse assunto detto obbligo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della parte resistente, mentre non vi e’ luogo a provvedere sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e gli altri intimati, non avendo questi svolto attivita’ difensiva.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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