Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7743 del 18/03/2021
Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7743
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17500/2019 proposto da:
M.J., rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Bellini, (Pec:
chiara.bellini.iordineavvocativicenza.it) giusta procura speciale in
calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello Stato, che lo rappresenta ope legis;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA depositato il 15/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
M.J., (OMISSIS), ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Venezia che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso non contiene l’esposizione, seppure sommaria, dei fatti di causa;
esso prende avvio direttamente coi motivi di censura;
ciò costituisce violazione manifesta dell’art. 366 c.p.c., n. 3, dal momento che impedisce alla Corte la conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, ivi comprese le ragioni di doglianza prospettate dinanzi al giudice del merito;
deve a tal riguardo ribadirsi che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati a esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (v. Cass. n. 24432-20, nonchè in generale Cass. n. 13312-18);
ne segue che il ricorso va dichiarato inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021