Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7743 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/04/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 05/04/2011), n.7743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COBAS PT – COORDINAMENTO DI BASE DEI DELEGATI P.T. ADERENTE ALLA CUB,

DI PAVIA E PROVINCIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9,

presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 912/2 008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/07/2008 R.G.N. 228/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA PIETRO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 18 luglio 2008, che, riformando la decisione del Tribunale di Voghera, ha accolto il ricorso del sindacato COBAS PT CUB, dichiarando l’antisindacalità del comportamento consistito nel trasferimento di M.C., componente della RSU, senza il consenso del sindacato richiesto dalla L. n. 300 del 1970, art. 22, all’ufficio postale di (OMISSIS), ordinandone la ricollocazione nell’ufficio postale di (OMISSIS).

La sentenza di primo grado aveva escluso l’antisindacalità ritenendo che l’assegnazione del M. avesse carattere temporaneo, mentre l’art. 22 trova applicazione solo in caso di assegnazione definitiva.

La Corte ha premesso che la società si è costituita tardivamente in appello (controparte precisa, senza essere smentita, che Poste si è costituita in appello solo all’udienza fissata per la discussione, depositando solo in quel momento memoria e fascicolo di parte), il che non le ha consentito di “depositare il fascicolo di primo grado” e “non le ha consentito di riformulare richieste istruttorie non accolte dal primo giudice”. Poichè era onere della società fornire la prova della non necessità di nulla osta per mancato spostamento da un’unita produttiva all’altra, “in assenza di tale prova deve ritenersi che lo spostamento effettuato aveva le caratteristiche di un trasferimento e come tale era soggetto alla richiesta di nulla osta sindacale”.

La Corte ha anche considerato una nuova eccezione sollevata da Poste italiane in appello, rilevando: “ora Poste italiane ha eccepito che non vi sarebbe stata necessità di nulla osta, non trattandosi di un trasferimento perchè i due uffici postali farebbero parte della stessa unità produttiva, costituita dall’ufficio postale di Pavia” La società si è richiamata – aggiunge la Corte – alla disciplina collettiva che avrebbe definito il concetto di unità produttiva, facendola coincidere con le filiali – così l’art. 9 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e l’art. 74 c.c.n.l. 2001″. Tuttavia, la Corte ha rilevato che anche tale assunto è rimasto sfornito di prova ed ha sottolineato che il punto era controverso tra le parti, in quanto a pag. 7 del ricorso introduttivo il sindacato aveva contestato che nel contratto collettivo del 2001 vi fosse una definizione di unità produttiva coincidente con la filiale, precisando che solo ai fini della determinazione degli uffici per l’elezione delle RSU il protocollo faceva riferimento ad unità produttive comprensive di più uffici.

Poste italiane propone quattro motivi di ricorso. Il sindacato si difende con controricorso. Le parti hanno anche depositato una memoria per l’udienza.

Con il primo motivo Poste denunzia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 22, perchè la Corte avrebbe erroneamente applicato la nozione di unità produttiva richiamata dalla norma.

La ricorrente formula il seguente quesito di diritto (il quesito è in effetti necessario a pena di inammissibilità, perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009): dica la Cassazione se la nozione di unità produttiva individuata dall’art. 22 in collegamento con la L. n. 300, art. 19 “è la medesima dove esercita le sue funzioni il rappresentante sindacale, non il singolo settore o reparto cui è addetto nell’ambito della stessa unità”.

La questione così posta è irrilevante, in quanto la Corte d’appello non ha sostenuto la tesi che la ricorrente le attribuisce, ma si è limitata a rilevare che Poste italiane non aveva provato il suo assunto in base al quale gli uffici postali di (OMISSIS) e di (OMISSIS) farebbero parte di un’unica unità produttiva.

Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza avrebbe violato gli artt. 347, 168 c.p.c. e art. 72 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., laddove ha affermato che la società si è costituita tardivamente in appello, il che non le ha consentito di “depositare il fascicolo di primo grado”.

Si sostiene che all’atto di costituzione in appello la parte non ha l’obbligo di depositare il fascicolo di parte relativo al precedente grado di giudizio a pena di decadenza dalla produzione della documentazione già tempestivamente allegata agli atti difensivi di primo grado”.

Deve però sottolinearsi che la Corte non ha fondato la sua determinazione esclusivamente su tale affermazione, in effetti non corretta, ma su di uno spettro di valutazioni più ampio.

In particolare, ha rilevato che la tardività della costituzione di Poste italiane “non le ha consentito di riformulare richieste istruttorie non accolte dal primo giudice”. E questa affermazione non è oggetto di censura da parte della ricorrente. Parimenti deve sottolinearsi che non è comprovata l’affermazione di Poste italiane in base alla quale il contenuto delle clausole del contratto collettivo richiamate nei suoi atti difensivi non sarebbe stato contestato dalla controparte. Infatti, nella sentenza si legge, e anche questo profilo non è oggetto di specifica censura, che il punto era controverso tra le parti, in quanto a pag. 7 del ricorso introduttivo il sindacato aveva contestato che nel contratto collettivo del 2001 vi fosse una definizione di unità produttiva coincidente con la filiale, precisando che il protocollo faceva riferimento ad unità produttive comprensive di più uffici solo ai fini della determinazione degli uffici per l’elezione delle RSU. Con il terzo motivo si assume che sarebbero stati violati gli artt. 112, 152, 421, 425, 436 c.p.c. e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art 360 c.p.c., n. 3. il quesito di diritto formulato è il seguente:

“dica la Corte se nelle cause soggette al rito del lavoro la produzione di un contratto collettivo nel giudizio di appello può essere disposta dal giudice nell’ambito dei poteri integrativi di cui agli artt. 421 e 425 c.p.c., ove attenga agli stessi requisiti di fondatezza della domanda, in quanto il contratto collettivo sia stato richiamato come fonte integrativa della disciplina legislativa e faccia parte degli elementi di fatto già acquisiti”.

Che il giudice possa ordinare la produzione del contratto collettivo, come sostenuto nel quesito, è fuori discussione; ma il problema, non posto con il quesito, è se il giudice debba farlo. Problema che deve essere risolto in senso negativo. Al massimo, si può porre la questione della sussistenza di un obbligo di motivazione in caso di espressa istanza della parte. Ma tale problema è anch’esso estraneo al quesito di diritto sottoposto alla Corte.

Con il quarto ed ultimo motivo si assume che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., perchè non si è pronunziata sul “motivo di censura” formulato nella “memoria di costituzione in appello” per il quale, pur ammettendo che l’assegnazione del M. fosse stata qualificabile come trasferimento, l’organizzazione sindacale non aveva dimostrato quale pregiudizio sarebbe stato arrecato all’attività sindacale. Il quesito è il seguente: “dica la Corte se la decisione che giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura formulato nella memoria di costituzione in appello rispetto alla pretesa fatta valere da parte ricorrente in primo grado è impugnabile per cassazione per omessa pronunzia su di un motivo di gravame e determini ove non siano necessari ulteriori accertamenti il potere della Corte di decidere nel merito”.

Premesso che quella indicata non è un motivo di gravame, ma un’eccezione formulata dal l’appellato in secondo grado e, a parte i problemi relativi alla sua tempestività (data la tardività della costituzione), deve sottolinearsi che la Corte una pronunzia sul punto, implicita ma netta, l’ha emessa, ladddove ha spiegato che l’antisindacalità del comportamento sussiste per il solo fatto che il dirigente sindacale sia stato trasferito senza il nulla osta sindacale. In tal caso -secondo la Corte di merito- non può escludersi la valenza antisindacale senza necessità di ulteriori indagini. Vi è pertanto pronunzia e vi è motivazione, sebbene succinta.

Il ricorso, deve quindi essere rigettato, con conseguente condanna della parte che perde il giudizio alla rifusione delle spese, da distrarre agli avvocati dichiaratisi anticipatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 19,00 nonchè 3.500,00 Euro per onorari, oltre accessori e distrae agli avv.ti Luigi Zezza e Roberto Afeltra, procuratori dell’intimato, dichiaratisi anticipatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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