Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7742 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. II, 30/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHAIRA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ANAS s.p.a., in persona del Capo dell’Ufficio legale P.G.

C., istituito con procura speciale rilasciata dal legale

rappresentante pro tempore, in data 29 maggio 2003 per atto notaio

Castellani di Roma, rep. n. 66915, rogito 13318, rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato

SCARAMUZZINO Pasquale, elettivamente domiciliata in Roma, via

Garigliano n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Maione;

– ricorrente –

contro

C.C., V.G., V.S.,

P.A., PA.AN., M.G.,

M.L., S.S., V.L., VO.

S.;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Acri n. 272/06, depositata

in data 21 febbraio 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10

dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Nicola Rastello per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 21 febbraio 2006, il Giudice di pace di Acri accoglieva l’opposizione proposta da C.C., V.G., V.S., P.A., PA.AN., M.G., M.L., S. S., V.L., VO.SA. avverso i verbali elevati nei loro confronti dal Capo cantoniere dell’ANAS per violazione dell’art. 22 C.d.S., commi 1 e 11, con i quali veniva comminata a ciascuno di essi la sanzione amministrativa di Euro 143,00.

Il Giudice riteneva che difettasse, così come eccepito dagli opponenti, la competenza dell’ANAS nell’applicazione delle norme del codice della strada, che per legge appartiene al Comune. Premesso che le strade urbane di cui all’art. 7, comma 2, lett. d), e) e f), del codice della strada sono sempre comunali quando sono situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti delle strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti, il Giudice rilevava che dalla documentazione in atti risultava che la località (OMISSIS) fa parte del centro abitato di (OMISSIS), con la conseguenza che la regolamentazione degli accessi avrebbe dovuto essere gestita dal Comune di Bisignano e giammai dall’ANAS, la quale nulla aveva provato in ordine alla proprietà della strada.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre ANAS s.p.a., sulla base di tre motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Attivatasi la procedura per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., con ordinanza emessa nella camera di consiglio del 24 marzo 2009, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41 e art. 3 C.d.S..

Il Giudice di pace avrebbe errato ad affermare che legittimato a regolamentare gli accessi sul tratto di strada in località (OMISSIS) fosse il Comune di Bisignano, ritenendo a tal fine sufficiente la Delib. Giunta Comunale 15 ottobre 1993, che comprendeva la suddetta località nel proprio centro abitato. Altro è, infatti, la definizione di centro abitato ai fini urbanistici, altro lo è ai fini dell’applicazione delle norme del codice della strada, ben potendo sulla stessa zona qualificata come centro abitato vigere la competenza del Comune e quella del soggetto proprietario della strada (nel caso di specie, l’ANAS).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Perchè possa verificarsi il trasferimento di proprietà di una strada non sarebbe sufficiente una delibera del Consiglio comunale ma è necessario un verbale di consegna, da redigersi entro il termine di sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strada interni a centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.. Il Giudice di pace ha errato nel ritenere che “l’ANAS si è limitata a contestare l’assunto dei ricorrenti, ma nulla ha prodotto circa la proprietà della strada”.

Al contrario, nel caso di specie non era stata in alcun modo fornita la prova della proprietà in capo al Comune di Bisignano, dovendosi escludere l’efficacia probatoria della citata delibera della giunta municipale di quel Comune, atto endoprocedimentale e privo di efficacia nei confronti dei terzi, non avendo ad esso fatto seguito, come prescritto dall’art. 4 reg. esec. C.d.S., comma 6, il verbale di consegna e il relativo decreto di passaggio della proprietà.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato e va pertanto accolto.

L’art. 2 C.d.S., dopo aver classificato al comma 2 le strade, con riferimento alle loro caratteristiche costruttive e funzionali, in:

“A) Autostrade; B) Strade extraurbane principali; C) Strade extraurbane secondarie; D) Strade urbane di scorrimento; E) Strade urbane di quartiere; F) Strade locali”, dispone, al comma 5, che “Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade statali, regionali, provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. (…).

Al comma 6, si stabilisce che “Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in: A) Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;

d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale. B) Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. C) Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. D) Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali”.

Ai sensi del comma 7 del medesimo art. 2, “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. Il successivo art. 3, al comma 8, detta poi la definizione di centro abitato, disponendo che esso consiste nell'”insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.

Il regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992) inoltre, all’art. 4, comma 4, stabilisce che “I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall’articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima”.

Quanto poi alla disciplina dell’apertura degli accessi sulle strade, vengono in rilievo le disposizioni di cui all’art. 22 C.d.S., commi 1 e 11, le quali, rispettivamente, prevedono che, “senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato” e che “chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione dell’ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155 a Euro 624,00 (…)”.

Dalla normativa sin qui richiamata emerge dunque che, ai fini della individuazione del soggetto proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune al quale chiedere l’autorizzazione per l’apertura di accessi, ai sensi dell’art. 22 C.d.S., comma 1, non è sufficiente il mero dato topografico, e cioè il fatto che detta strada, pur essendo parte di una strada statale, regionale o provinciale, attraversi il centro abitato, ma è necessario accertare se il Comune abbia un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila. Il tratto di strada ricadente nel centro abitato sarà classificabile come strada comunale , nel caso in cui il Comune abbia una popolazione superiore a diecimila abitanti; manterrà, invece, la propria classificazione come strada statale, regionale o provinciale ove il Comune abbia una popolazione inferiore a detto limite.

Con l’avvertenza che, allorquando il tratto di strada ricada nel territorio di una frazione, è al numero di abitanti di questa che occorre fare riferimento. Questa Corte ha infatti affermato, sia pure in tema di responsabilità per i danni causati agli utenti dal difetto di manutenzione delle strade pubbliche, che, “ai fini dell’individuazione dell’ente tenuto alla manutenzione dei tratti di strade statali e provinciali interni all’abitato, il limite di ventimila abitanti, al quale la L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 7, lett. c), subordina l’assoggettamento di tali segmenti al regime proprio delle strade comunali, non dev’essere riferito al comune nella sua interezza, ma alla singola frazione attraversata dalla strada e topograficamente separata dal comune di appartenenza. La diversità di tale regime rispetto a quello dei tratti di dette strade che attraversano abitati aventi una popolazione superiore a ventimila abitanti trova giustificazione nel fatto che, in questo caso, l’elevata consistenza della popolazione della frazione determina la prevalente utilizzazione della strada per il traffico locale, con conseguente onere della manutenzione a carico dell’ente locale, e su di essa non ha inciso la L. 28 febbraio 1967, n. 105, la quale si è limitata a provvedere in materia di servizi urbani, quali l’illuminazione stradale e le fognature” (Cass., n. 5235 del 2006).

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che la strada sulla quale gli intimati hanno aperto accessi senza l’autorizzazione dell’ente proprietario era ricompresa nel centro abitato del Comune di Bisignano, e precisamente nella località (OMISSIS).

Il Giudice di pace, peraltro, pur richiamando la disposizione di cui all’art. 2 C.d.S., comma 7, la quale, come detto, individua il limite di diecimila abitanti quale discrimine per la classificazione della strada come comunale, ha tuttavia omesso ogni approfondimento in ordine alla consistenza della popolazione di detto Comune e della località interessata, della quale non è stata specificata la natura (e cioè se frazione autonoma o no).

Le censure della ricorrente colgono dunque nel segno laddove imputano alla sentenza impugnata di avere assunto a base della decisione e della individuazione dell’ente proprietario una delibera della Giunta comunale di identificazione del centro abitato del Comune di Bisignano, omettendo di considerare che, ai fini della disciplina posta dal codice della strada, e in particolare ai fini della individuazione dell’ente proprietario competente a rilasciare le autorizzazioni per le aperture di accessi sulle strade, ai sensi dell’art. 22, ciò che rileva è il requisito della popolazione del Comune interessato.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Acri, perchè proceda a nuovo esame delle opposizioni proposte dagli intimati, alla luce delle richiamate indicazioni normative.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Acri, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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